COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MUCCIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MUCCIA/GABICCE GRADARA DEL 17.4.2013 FINALE COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 180 del 24.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MUCCIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MUCCIA/GABICCE GRADARA DEL 17.4.2013 FINALE COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 180 del 24.4.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MENDEZ Lorenzo Dickirson Jainn, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, a gioco fermo, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Muccia, lamentando l’eccessiva entità della sanzione applicata dal primo Giudice al proprio tesserato e chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. A dire della reclamante, il proprio calciatore, per gran parte dell’incontro, dovette subire e sopportare minacce ed insulti, pure con contenuti discriminatori, da parte dell’attaccante della squadra avversaria che egli, da difensore, “marcava”; dopo aver subito dallo stesso avversario, in un contrasto di gioco, un leggero schiaffo, cercò di comunicare con lui, ma questi, per tutta risposta, lo colpì con un pugno al volto e gli mise un dito in un occhio: solo a questo punto il Mendez reagì colpendolo anch’egli con un pugno, senza tuttavia provocargli tutte le conseguenze lamentate. Subito dopo, lo stesso Mendez, calciatore esemplare dal punto di vista sportivo e comportamentale, confidava ai propri compagni di squadra il proprio pentimento, cercando di sincerarsi delle condizioni dell’avversario colpito. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante offriva in visione la registrazione filmata della gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Mendez responsabile della violazione ascrittagli, con le modalità puntualmente refertate dal direttore di gara; • considerato che, secondo quanto statuito dall’art. 19, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, la differenza fra le due fattispecie, rispettivamente lett. b) e lett. c), si basa unicamente sulla distinzione fra condotta violenta e particolare gravità della condotta violenta, per cui l’illecito in esame appare indubbiamente e pienamente rientrare nella seconda delle due situazioni astrattamente ipotizzate, posto che la natura e la valutazione della aggressione si basa prima di tutto sulle modalità e sulle caratteristiche soggettive ed oggettive in cui la colpevolezza si è manifestata, ancor prima cioè ed indipendentemente dalla entità delle sue conseguenze; • ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che la condotta del ridetto tesserato Mendez vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del citato Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Muccia e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MENDEZ Lorenzo Dickirson Jainn a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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