COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 Del 11 Maggio 2013 Decisioni Del Giudice Sportivo 5.2.1. RICORSO A.S. CAMPOMARINO M.C. – AVVERSO ESITO GARA (GARA CAMPOMARINO MC – ACLI TORRE MAGLIANO DEL 04.05.2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^CATEGORIA “C” – 13^ GIORNATA DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 108
Del 11 Maggio 2013
Decisioni Del Giudice Sportivo
5.2.1. RICORSO A.S. CAMPOMARINO M.C. - AVVERSO ESITO GARA
(GARA CAMPOMARINO MC – ACLI TORRE MAGLIANO DEL 04.05.2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI
1^CATEGORIA “C” – 13^ GIORNATA DI RITORNO)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 107 del 9/05/2013;
rilevato preliminarmente che:
•la società Campomarino MC ha presentato il proprio reclamo avverso l’esito della gara in
epigrafe nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale;
•la società Acli Torre Magliano ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni secondo la
vigente normativa federale;
letto il reclamo, rileva che la società Campomarino MC chiede l’applicazione ai danni della società
Acli Torre Magliano della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di
3-0 per aver fatto giocare un calciatore con la maglia n. 18 (non indicato in distinta) o, in subordine,
la ripetizione della gara medesima;
lette le controdeduzioni, rileva che la società Acli Torre Magliano dichiara che a disputare la gara in
epigrafe con la maglia n. 18, subentrando al 39’ del primo tempo, è stato il calciatore ROSATI
Carlo, inserito invece al n. 17 nella lista dei calciatori presentata all’arbitro prima dell’inizio;
letto il referto e sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che nella lista dei calciatori presentata dalla
società Acli Torre Magliano all’arbitro erano inseriti diciassette calciatori, indicati dal n. 1 al n. 17; il
n. 18 non presentava alcun nominativo. Al 39’ del primo tempo, per la società ospitata, usciva il n.
3 ed entrava il calciatore n. 18 il quale veniva ammonito dall’arbitro un minuto più tardi. Al termine
della gara il dirigente accompagnatore della squadra di casa presentava all’arbitro una riserva
scritta nella quale veniva evidenziata la partecipazione alla gara di un calciatore con la maglia n.
18, pur non essendo iscritto in lista alcun calciatore con tale numero. Sentito al telefono, l’arbitro
confermava quanto riportato sul proprio referto e affermava di aver proceduto regolarmente alla
identificazione pre-partita dei calciatori della società ospitata, garantendo la perfetta
corrispondenza tra quanto riportato in distinta ed i calciatori identificati. Tenuto conto delle
controdeduzioni della società Acli Torre Magliano, questo GST decideva di convocare presso il CR
Molise l’arbitro ed il calciatore ROSATI Carlo, con lo scopo di confermare o meno quanto dichiarato
dalla società ospite. Al termine della convocazione è emerso che:
•durante il riconoscimento dei calciatori della società Acli Torre Magliano, avvenuto prima
dell’inizio della gara, nessun calciatore indossava la maglia con il n. 18;
•l’arbitro ha dichiarato di non poter affermare che il sig. Rosati Carlo abbia preso parte o
meno alla gara con il n. 18, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla disputa
dell’incontro ed avendo nel frattempo diretto altre due gare;
•l’arbitro ha confermato di non sapere l’identità del calciatore n. 18.
Tutto ciò premesso, l’unico elemento certo è la partecipazione, tra le fila della società Acli Torre
Magliano, di un calciatore con la maglia n. 18 non identificato dall’arbitro né prima della gara né al
termine della stessa, quando avrebbe avuto l’obbligo di procedere al riconoscimento dello stesso a
seguito della presentazione di riserva scritta da parte della società di casa. Per tutti questi motivi
D E C I D E
1. di dichiarare l’errore tecnico da parte dell’arbitro;
2. di accogliere in subordine il reclamo così come presentato dalla società Campomarino MC
e di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe.Nulla per la tassa non versata.
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