COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società A.S.D. MAGLIANO ALPI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 25.04.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara TRINITA’ – MAGLIANO ALPI disputata in data 14.04.2013, Campionato Seconda Categoria – girone Q
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 16.05.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società A.S.D. MAGLIANO ALPI avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 52 del 25.04.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione
alla gara TRINITA’ – MAGLIANO ALPI disputata in data 14.04.2013, Campionato Seconda
Categoria - girone Q
La Società MAGLIANO ALPI si duole del provvedimento adottato dal Giudice sportivo della
Delegazione Provinciale di Cuneo (pubblicato in data 25.04.2013), il quale assegnava partita persa
alla società ricorrente, colpevole di aver schierato, nell’incontro con la U.S. TRINITA’ del
14.04.2013, un giocatore non tesserato.
Il ricorso è stato inviato alla Commissione Disciplinare con lettera raccomandata in data 29.04.2013.
La società ricorrente ha peraltro omesso di allegare al ricorso la prova dell’avvenuta comunicazione
alla controparte (ovvero alla U.S. TRINITA’), comunicazione “contestuale” tassativamente prescritta
dalle vigenti norme (vedasi l’articolo 33 comma 5 del codice di giustizia sportiva).
La richiamata irregolarità procedimentale (che preclude alla controparte, non informata, la
possibilità di presentare eventuali controdeduzioni) rende il ricorso inammissibile ed inibisce l’esame
nel merito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso proposto dalla Società A.S.D. MAGLIANO ALPI, disponendo il pagamento della tassa di
reclamo che non risulta versata.
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