COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società A.S.D. MAGLIANO ALPI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 25.04.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara TRINITA’ – MAGLIANO ALPI disputata in data 14.04.2013, Campionato Seconda Categoria – girone Q

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società A.S.D. MAGLIANO ALPI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 25.04.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara TRINITA’ – MAGLIANO ALPI disputata in data 14.04.2013, Campionato Seconda Categoria - girone Q La Società MAGLIANO ALPI si duole del provvedimento adottato dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Cuneo (pubblicato in data 25.04.2013), il quale assegnava partita persa alla società ricorrente, colpevole di aver schierato, nell’incontro con la U.S. TRINITA’ del 14.04.2013, un giocatore non tesserato. Il ricorso è stato inviato alla Commissione Disciplinare con lettera raccomandata in data 29.04.2013. La società ricorrente ha peraltro omesso di allegare al ricorso la prova dell’avvenuta comunicazione alla controparte (ovvero alla U.S. TRINITA’), comunicazione “contestuale” tassativamente prescritta dalle vigenti norme (vedasi l’articolo 33 comma 5 del codice di giustizia sportiva). La richiamata irregolarità procedimentale (che preclude alla controparte, non informata, la possibilità di presentare eventuali controdeduzioni) rende il ricorso inammissibile ed inibisce l’esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Società A.S.D. MAGLIANO ALPI, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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