COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società POLISPORTIVA VIANNEY avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 30.4.2013 in riferimento alla gara VIANNEY – PINEROLO del 27.4.2013 valida per il Torneo Allievi F.B. – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società POLISPORTIVA VIANNEY avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 30.4.2013 in riferimento alla gara VIANNEY – PINEROLO del 27.4.2013 valida per il Torneo Allievi F.B. – Girone D Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che infliggeva al proprio giocatore Costanzo Andrea la squalifica per quattro gare. Preliminarmente il ricorso va però dichiarato inammissibile. La gara in questione rientra tra le ultime 4 giornate del campionato in questione e per tali ultime 4 gare, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali (C.U. FIGC n.163 del 17.1.2013, C.U. Piemonte Valle d’Aosta n.58 del 7.3.2013) in virtù della quale i reclami avverso i provvedimenti del G.S., devono essere presentati entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato. Nel caso in questione ciò non è avvenuto, in quanto il reclamo è stato spedito in data 4.5.2013 ovvero ben oltre il termine consentito (il C.U. è del 30.4.2013) P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo. Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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