COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI – A.S.D. CALCIO PALAGIANO del 7/4/2013 (Reclamo U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle società per disputa n. 3 gare a porte chiuse campo neutro, ammenda € 1.000,00 e squalifica calciatore ARSALE Francesco di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 68 in data 11/4/2013 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI – A.S.D. CALCIO PALAGIANO del 7/4/2013 (Reclamo U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle società per disputa n. 3 gare a porte chiuse campo neutro, ammenda € 1.000,00 e squalifica calciatore ARSALE Francesco di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 68 in data 11/4/2013 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - considerato che gli episodi di violenza fra calciatori e quelli di aggressione all’arbitro, si sono verificati a fine gara e tempestivamente sedati prima dell’intervento della forza pubblica, per cui adeguata si appalesa la punizione sportiva della disputa - da parte della reclamante - di sole due gare in campo neutro ed a porte chiuse (peraltro già scontate); - rilevato che è rimasto ancora sconosciuto -allo stato - il calciatore che ha schiaffeggiato l’arbitro a fine gara (del tutto inconsistenti apparendo le tesi difensive della soc. U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI, di insussistenza dell’episodio succitato), per cui va confermata la sanzione dal primo Giudice inflitta al calciatore - capitano - Arsale Francesco ai sensi dell’art.3 comma 2 CGS; - ritenuto pertanto accoglibile solo parzialmente il reclamo proposto dalla soc. U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI P.Q.M. DELIBERA - ridursi la punizione sportiva a carico della soc. U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI della disputa di sole due gare in campo neutro ed a porte chiuse (già scontate) e revocarsi l’ammenda di € 1.000,00; - confermarsi la punizione sportiva della squalifica al calciatore Arsale Francesco ai sensi dell’art.3 comma 2 CGS; - non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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