COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 162 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla polisportiva Spianate A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T Toscana ha inflitto, alla Società l’ammenda di € 400,00; ai calciatori le seguenti squalifiche: – al sig. Marrone Rocky fino al 28.11.2013; – al sig. Alderighi Luca fino al 28.02.2014; – al sig. Galloni Alex per 7 gare; – al sig. Hyka Hamdi per 3 gare. 163 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto in proprio dal calciatore Alderighi Luca in opposizione della squalifica fino al 28.02.2014. 169 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto in proprio dal calciatore Marrone Rocky avverso la squalifica fino al 28.11.2013. (C.U. N° 54 del 28.03.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 162 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla polisportiva Spianate A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T Toscana ha inflitto, alla Società l’ammenda di € 400,00; ai calciatori le seguenti squalifiche: - al sig. Marrone Rocky fino al 28.11.2013; - al sig. Alderighi Luca fino al 28.02.2014; - al sig. Galloni Alex per 7 gare; - al sig. Hyka Hamdi per 3 gare. 163 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto in proprio dal calciatore Alderighi Luca in opposizione della squalifica fino al 28.02.2014. 169 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto in proprio dal calciatore Marrone Rocky avverso la squalifica fino al 28.11.2013. (C.U. N° 54 del 28.03.2013) Il Giudice Sportivo comminava le sanzioni in epigrafe con le seguenti motivazioni: Ammenda di € 400,00: per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli organi arbitrali; per lancio in campo di bottigliette di plastica durante la gara, senza colpire. Per mancanza dei prescritti cartelli per le sostituzioni. Galloni Alex: espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva e minacciava il D.G. Uscendo dal campo persisteva nel proprio contegno offensivo e minaccioso. Di poi, in diverse e distinte circostanze, reiterava sia le offese che le minacce. Alderighi Luca: per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.; sanzione aggravata in quanto capitano. In funzione della carica ricoperta di capitano e responsabile di atti di violenza commessi in danno degli Ufficiali di Gara da un calciatore non individuato della propria squadra (art.3 c.2 CGS). Marrone Rocky: lanciava con entrambe le mani il pallone contro il D.G., colpendolo e provocandogli dolore; di poi, a fin gara, offendeva e minacciava il D.G. Hyka Hamdi: per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. Avverso tali provvedimenti proponevano tempestivo reclamo sia la società che i calciatori, con atti classificati ai nn. 162 – 163 – 169, che vengono riuniti per l’evidente connessione esistente. La Società evidenzia, per quanto concerne l’ammenda, come non corrispondente alla realtà quanto descritto dall’arbitro, sia in merito ai prescritti cartelli sia in merito al lancio delle bottigliette. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione. Relativamente ai tesserati Marrone, Alderighi, Galloni e Hyka, si limita ad affermare che quanto imputato al Marrone è accaduto durante una ripresa del gioco e comunque questi non ha scagliato il pallone contro il D.G. ma ha semplicemente tentato di riprendere velocemente il gioco “..in quanto voleva dare la palla…”. Da tali affermazioni trae la conclusione che il D.G. non era più lucido e pertanto è incorso in errori di valutazione: richiede di conseguenza la riduzione delle squalifiche. Come sopra indicato hanno proposto reclamo in proprio, relativamente ai singoli provvedimenti che li riguardano, anche i tesserati Alderighi Luca e Marrone Rocky. Il calciatore Alderighi contesta la descrizione degli eventi fatta dal D.G., affermando la propria estraneità ai fatti e conclude con la richiesta di audizione personale. Il tesserato Marrone, a sua volta, fornisce la propria versione dei fatti, sostenendo di aver effettivamente colpito il D.G. su una spalla con il pallone che egli intendeva rilanciare al fine di una veloce ripresa del gioco. Conclude anch’egli con la richiesta di audizione. Successivamente al comunicato n°54, perveniva il riconoscimento di responsabilità da parte del sig. Ricciarelli, in merito ai fatti per quali era stato sanzionato, legittimamente, il capitano Alderighi Luca. A fronte di quest’ultimo atto, il Giudice Sportivo Territoriale, revocava le sanzioni inflitte ai calciatori Alderighi e Ricciarelli e le riformulava squalificando il tesserato Alderighi Luca per quattro gare effettive, ed il Ricciarelli Stefano fino al 28 marzo 2014 (quest’ultimo con le stesse sostanziali motivazioni addebitate in prima istanza al capitano Alderighi); il tutto come da C.U. n°58 del 18.04.2013. Narrati i fatti, la Commissione è in grado di decidere. Preliminarmente, va osservato come i provvedimenti di cui al C.U. n° 58, che di fatto hanno rinnovato e rimodulato le sanzioni precedentemente inflitte ai calciatori Alderighi e Ricciarelli, impediscono al Collegio di pronunciarsi in ordine ai reclami relativamente proposti in questa sede, essa è pertanto chiamata unicamente ad emetterne la declaratoria di cessata materia del contendere. I provvedimenti così modificati sono peraltro divenuti definitivi a seguito della mancata impugnazione nei termini (sette giorni dalla data di pubblicazione del relativo C.U.). Rimangono pertanto da decidere le posizioni relative all’ammenda, ed ai calciatori Galloni Alex, Marrone Rocky, che ha reclamato anche in proprio, e Hyka Hamdi.. Deve dirsi, a questo proposito, come il reclamo della società, che si limita semplicemente a negare quanto indicato dal D.G., e ad attribuirgli poca lucidità, non fornisce alcun valido elemento che possa orientare il Collegio ad una diversa lettura degli atti di gara. Nulla si eccepisce sulle sanzioni al Galloni mentre per quanto riguarda l’Hyka Hamdi siafferma che non era presente a fine gara perchè in precedenza sostituito. A fronte di tali negazioni, il rapporto di gara, ed il relativo supplemento, atti ai quali l’Ordinamento disciplinare sportivo attribuisce il valore di prova assoluta indicano un ben diverso ed opposto accadimento dei fatti. Il Marrone a sua volta, nel reclamo direttamente proposto, si sofferma sulla propria versione dei fatti, ma la descrizione non appare convincente e comunque in contrasto con gli atti di gara, stante che il D.G. nel supplemento di rapporto, indicando la distanza alla quale si trovava rispetto al calciatore, afferma, senza nutrire alcun dubbio in merito, che il lancio - effettuato con entrambe le mani - è stato intenzionale e causa di dolore. Si precisa, in relazione alla richiesta di audizione personale, che il sig. Marrone non si è presentato, nonostante rituale convocazione del 3 maggio 2013. Riaffermati così i fatti il Collegio ritiene che sull’entità delle sanzioni reclamate, non vi è molto da dire avendole il Primo Giudice ben calibrate, in relazione ai fatti descritti dall’arbitro, e tenuto conto di ragioni di equità. P.Q.M. la Commissione Disciplinare in riferimento ai tre reclami presentati, rileva che il reclamo sottoscritto dalla Società Le Spianate relativamente alla sanzione inflitta al calciatore Galloni Alex è inammissibile perché assolutamente immotivato; dichiara l’avvenuta cessata materia del contendere per i reclami proposti in ordine ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Alderighi Luca e Ricciarelli Stefano perché revocati dal G.S.T. e sostituiti; respinge, i reclami proposti dalla Società Polisportiva Spianate in opposizione all’applicazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda e per quanto dedotto in riferimento ai calciatori Marrone Rocky e Hyka Hamdi; respinge nel merito il reclamo in proprio del calciatore Marrone Rocky Dispone l’addebito delle relative tre tasse di reclamo.
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