COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 180 stagione sportiva 2012/2013 Gara Sporting Gambassi – Calasanzio (1-0) del 13/04/2013. Campionato di III categoria (squalifica fino al 17/10/2014). In C.U. n.44 del 17/04/2013 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 180 stagione sportiva 2012/2013 Gara Sporting Gambassi – Calasanzio (1-0) del 13/04/2013. Campionato di III categoria (squalifica fino al 17/10/2014). In C.U. n.44 del 17/04/2013 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Calasanzio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Recusani Andrea il quale “A seguito di un’ammonizione ricevuta metteva la mano sulla testa del D.G. scuotendola energicamente e, mentre gli mostrava il cartellino, gli tirava un colpo sulla mano facendo cadere in terra il cartellino stesso. Di poi minacciava l’arbitro”. La reclamante sostiene l’involontarietà dei gesti posti in essere dal proprio tesserato negando le minacce. Chiede una rivisitazione dei fatti e una diminuzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, in relazione all’episodio della mano sulla testa, modifica la sua versione che originariamente era indicata con “metteva la mano sulla testa scuotendola energicamente” in “mi poggiava la mano sulla testa scuotendola leggermente”, confermando tuttavia la volontarietà del gesto riferito alla caduta del cartellino. Il D.G. conferma l’episodio della minaccia e aggiunge, fatto non riportato in prime cure, che il calciatore è andato a scusarsi a fine gara. Infine, come argomento conclusivo, rileva che la sanzione inflitta è troppo gravosa per il calciatore. La C.D. esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. I fatti ascritti al calciatore Recusani Andrea sono da considerarsi gravi in quanto rivestono senza ombra di dubbio la qualifica di atti violenti. Nel caso di specie, l’avere messo la mano sulla testa al D.G. scuotendola ed avere volontariamente colpito lo stesso facendogli cadere il cartellino, costituiscono atti sicuramente da inquadrarsi nella categoria predetta e quindi meritevoli di adeguata sanzione. Lo stesso, in tema sanzionatorio, deve dirsi per quanto concerne le minacce. Il Collegio, esaminando il supplemento di rapporto, rileva che l’arbitro ha modificato la propria versione del fatto in occasione della mano appoggiata sulla propria testa, di guisa che, è di solare evidenza che uno “scuotimento energico” costituisce un fatto più grave rispetto ad uno “scuotimento leggero”. Tale differenziazione comporta una valutazione necessariamente diversa da parte dell’Organo giudicante di secondo grado rispetto al G.S. che ha sanzionato sulla base di quanto riferito in prima istanza. Non solo, ma il supplemento riporta un fatto - le scuse a fine gara - che non sono riportate nel rapporto originario. La C.D. infine, sottolinea che non è compito dell’arbitro giudicare in merito alla quantificazione della sanzione inflitta dal G.S. in quanto la stessa è di esclusiva competenza degl’Organi di giustizia sportiva. Alla luce di quanto esposto, ovvero alla diversa qualificazione di un atto violento posto in essere dal calciatore con l’aggiunta del suo pentimento a fine gara - fatti questi non presenti nel primo rapporto con buona pace del G.S. – la sanzione deve essere rivisitata in punto di quantificazione. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Recusani Andrea fino al 17/04/2014. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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