COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 175 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Bagno a Ripoli – Belmonte (2-2) del 13/04/2013. Campionato allievi B. In C.U. n.44 del 17/04/2013 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 175 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Bagno a Ripoli – Belmonte (2-2) del 13/04/2013. Campionato allievi B. In C.U. n.44 del 17/04/2013 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Belmonte avverso la squalifica fino al 17/12/2013 inflitta al calciatore Merdanj Axem il quale “Espulso per proteste nei confronti del D.G., verso il quale lanciava in segno di disprezzo dei pallini di gomma raccolti dal terreno di gioco sintetico colpendolo al volto”. La reclamante qualifica il gesto del calciatore come “di stizza” e non di disprezzo, giustifica che i pallini del campo sintetico erano rimasti fra le mani del tesserato e non raccolti da terra per porre in essere un atto violento verso il D.G. Rileva infine che alcuna conseguenza è scaturita all’arbitro. Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza. Il D.G. nel supplemento di rapporto, asserisce che i pallini non sono stati raccolti da terra, ma erano già presenti sulle mani del calciatore, conferma che le proteste erano dirette alla sua persona e pone il dubbio che il gesto è stato forse di stizza e non di disprezzo. Rileva di non avere subito danni nonostante la vicinanza al calciatore. All’udienza del 10/5/2013 la società, ricevuta lettura del supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente le proprie tesi difensive. La C.D. esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Il fatto ascritto al calciatore è grave in quanto trattasi di un atto di ribellione ingiustificato verso l’Arbitro che non può trovare alcuna giustificazione. Tuttavia, alla luce delle risultanze istruttorie, quanto ascritto deve essere rivisitato. Dal rapporto di gara emerge che il gesto del Merdanj viene definito “dispregiativo”: tale termine sta ad evidenziare un sicuro disprezzo verso l’arbitro ovvero nei confronti dell’autorità costituita in campo, tuttavia, nel supplemento, quella che sembrava una certezza, non è più tale, interponendosi il dubbio che il gesto potesse anche essere di stizza. Da quanto esposto è di tutta evidenza che la qualificazione diversa dell’atto porta ad una quantificazione diversa (e minore) della sanzione. Lo stesso dicasi dei pallini del campo di gara che in un primo momento non appare chiaro da dove provenissero, ovvero se raccolti o già presenti nelle mani del calciatore; in questo caso l’arbitro specifica che gli stessi erano già presenti sulle mani del tesserato ed anche questo ha un suo preciso valore in punto di sanzione così come è facile intuire. Alla luce di quanto esposto il Collegio, anche in virtù del principio che in dubio pro reo, ritiene di dovere graduare in modo diverso la sanzione inflitta dal G.S. il quale ha deliberato sulla base del solo rapporto di gara e quindi con una cognizione minore dei fatti ascritti al tesserato. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Merdanj Axem fino al 17/07/2013. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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