COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 185 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 61 del 26.04.2013 Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Margine Coperta avverso la squalifica inflitta al calciatore Niccolò Micchi per 3 gg.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 185 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 61 del 26.04.2013 Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Margine Coperta avverso la squalifica inflitta al calciatore Niccolò Micchi per 3 gg. Con rituale reclamo la A.S.D. Polisportiva Margine Coperta impugna la sanzione di 3 gg inflitta al calciatore Niccolò Micchi “per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Con breve e concisa esposizione la società sostiene che il fallo commesso dal calciatore integra una semplice scorrettezza di gioco, per cui rileva l'essenza dei presupposti per l’applicazione del disposto previsto dall’art. 19, c. 4, C.g.s. in tema di condotte violente. Sostiene che la scorrettezza commessa dal calciatore è la conseguenza di una reazione istintiva per non far ripartire l’azione avversaria e che il Micchi si è immediatamente scusato per l'accaduto con il giocatore avversario e con il Direttore di gara. Rileva altresì che il fallo commesso dal calciatore è sicuramente da punire con l’espulsione, ma che ciò non ha impedito all’avversario di riprendere la partita. Alla luce di siffatte considerazioni chiede, pertanto, una riduzione della squalifica. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Gli elementi acquisiti con l'istruttoria integrano, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, la fattispecie di gioco violento sanzionata dalla normativa federale. L’arbitro, al quale è stato chiesto di fornire i chiarimenti necessari ai fini del decidere, ha confermato quanto descritto nel referto gara, precisando che il Micchi ha colpito il giocatore avversario senza aver la possibilità di raggiungere il pallone, con ciò escludendo nel giudizio interpretativo l'ipotesi del fallo conseguente ad uno scontro di gioco. Non assume rilievo la circostanza che il calciatore avversario abbia ripreso immediatamente a giocare non avendo riportato conseguenze fisiche, atteso che la sanzione è stata comminata nel minimo edittale, come previsto dall'art. 19, c. 4, C.G.S. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il ricorso proposto dalla A.S.D. Polisportiva Margine Coperta, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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