COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 01 – R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla A.S.D. Lanciotto Campi avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Firenze ha inflitto: -alla Società, la sanzione pecuniaria dell’ ammenda per € 600,00; -ai sotto elencati calciatori, le squalifiche singolarmente indicate: -Senesi Lorenzo fino al 31/12/2012, -Masetti Matteo fino al 06/08/2012, -Galardini Niccolò fino al 20/07/2012, -Mazzei Ivan fino al 20/01/2012, -Campani Federico fino al 13/07/2012 -Di Gioia Raffaele fino al 13/07/2012, -al Dirigente Senesi Marco, l’inibizione fino al 29/06/2017 (C. U. 66 del 29/06/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 01 - R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla A.S.D. Lanciotto Campi avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Firenze ha inflitto: -alla Società, la sanzione pecuniaria dell' ammenda per € 600,00; -ai sotto elencati calciatori, le squalifiche singolarmente indicate: -Senesi Lorenzo fino al 31/12/2012, -Masetti Matteo fino al 06/08/2012, -Galardini Niccolò fino al 20/07/2012, -Mazzei Ivan fino al 20/01/2012, -Campani Federico fino al 13/07/2012 -Di Gioia Raffaele fino al 13/07/2012, -al Dirigente Senesi Marco, l'inibizione fino al 29/06/2017 (C. U. 66 del 29/06/2012). I provvedimenti sopraindicati, assunti dal G.S.T. Provinciale di Firenze in occasione della gara: C.S.Firenze - Lanciotto Campi Bisenzio, disputata in data 21.06.2012 nell'ambito del Torneo 2°anniversario, Cat. Giovanissimi B, venivano così motivati: ammenda di € 600,00 (seicento) alla Società: "a fine gara, al rientro negli spogliatoi, un proprio sostenitore che aveva scavalcato il cancello, colpiva il D. G. con uno schiaffo al volto. Di poi tentava più volte di aggredirlo senza riuscirvi grazie al pronto intervento dei dirigenti della Società Organizzatrice del Torneo". Squalifiche ai calciatori: -Senesi Lorenzo, squalifica di mesi 6 e giorni 1, '' per aver offeso gravemente il D. G. e successivamente spinto il medesimo contro un avversario "; -Masetti Matteo, squalifica per gg. 38 (trentotto), ''per aver sbattuto violentemente a terra un avversario, mentre stava rientrando nella propria metà campo, dopo la segnatura di un gol "; -Galardini Niccolò, squalifica per gg. 21 (ventuno), ''perchè, durante un'azione di gioco mentre si strattonava con un avversario lo colpiva con un pugno”; -Mazzei Ivan,squalifica per tre settimane, "per offese al D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare teneva contegno irriguardoso nei confronti del medesimo". Nessuna motivazione veniva espressa nei confronti di Campani Federico e Di Gioia Raffaele, ai quali viene inflitta la squalifica per gg. 14 (quattordici). L'inibizione al Dirigente accompagnatore Senesi Marco, per anni 5 (cinque), è così motivata: "allontanato dal terreno di gioco perchè al momento della convalida di un gol per la squadra avversaria, colpiva alle spalle il D. G. con un pugno sul cranio ed uno sul volto. Di poi, mentre l'Arbitro era nel corridoio fra il campo di gioco e lo spogliatoio, tentava di colpire nuovamente il D.G. ma veniva fermato da un Dirigente della squadra avversaria. L'Arbitro poteva entrare nello spogliatoio, senza ulteriori conseguenze, grazie al fattivo intervento dei dirigenti della società organizzatrice del torneo. Successivamente il medesimo D. G. richiedeva l'intervento della Forza Pubblica. l Carabinieri intervenuti provvedevano all'identificazione del Sig. Senesi Marco e poi scortavano l'Arbitro fino alla propria autovettura. Allega certificato Pronto Soccorso ospedale Azienda USL n. 4 di Prato U'O. Emergenza ed Accettazione ove veniva diagnosticato trauma cranico lieve con prognosi di giorni 6 S. C. . “ Con reclamo tempestivamente inviato, la Società impugna tutti i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T., ad eccezione di quello relativo alla punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, contestando le motivazioni relative alle singole squalifiche e chiedendo una riduzione delle stesse. In occasione della richiesta audizione, avvenuta in data 20 luglio 2012, il legale rappresentante della Società, assistito dal difensore di fiducia, chiedeva il rinvio della discussione motivandolo con l'essere in corso l'invio alla Procura Federale, da parte della Società reclamante, di un esposto contro l'Arbitro della gara in esame. Di tale atto veniva depositato un originale sottoscritto dal rappresentante pro tempore della Società con il quale si richiedeva di appurare se il D.G., dopo la fine della gara, avesse colpito con uno schiaffo il calciatore della Società Lanciotto, schierato con il numero 2, come riferito da alcuni tesserati e spettatori. La Commissione, constatata la gravità delle accuse rivolte al D.G. e la delicatezza del caso cosi sollevato, riteneva di aderire alla richiesta di rinvio come da decisione pubblicata in data 27 luglio 2012 con il C.U. n. 8. L'esposto ha avuto esito con il deferimento del D.G., discusso in data 3 maggio u.s., per cui il reclamo, previa nuova convocazione della Società reclamante, viene oggi esaminato. Il Presidente della Società, Signor Nello Bini, assistito dal legale di fiducia, in apertura di dibattimento chiede che venga messo a verbale che non è stato consentito al Signor Marco Senesi, Dirigente inibito, di assistere all’adunanza al fine di poter svolgere attività difensiva. Invita, quindi, la Commissione ad assumere le proprie decisioni in composizione diversa rispetto a quella che ha deciso in ordine al deferimento dell’Arbitro della gara. Per quanto concerne il merito si riporta al contenuto del reclamo. Passando a decisione la Commissione ritiene dover esaminare in via preliminare le richieste formulate dal reclamante premettendo che per “parte“ nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo si intende unicamente il proponente il reclamo. Nella specie il reclamo è stato sottoscritto dal Presidente della Società per tutti i provvedimenti disciplinari che, assunti dal G.S.T. con la decisione sopra indicata, sono stati impugnati, per cui, in applicazione del disposto del comma 6 dell’art. 36 del C.G.S. (“Nel procedimento di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti….”), combinato con il comma 9 dell’art. 34 (“nell’aula ….possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono.”) unico soggetto legittimato a partecipare all’adunanza, assistito dal proprio difensore, è il Presidente Bini, regolarmente ammesso alla discussione. Il reclamo prende comunque in esame la posizione del Dirigente esponendone le tesi a difesa. Per quanto riguarda “l’invito” a variare la composizione del Collegio, a prescindere dal fatto che l'istanza di modifica,è stata proposta in aula, dopo che il Collegio era stato già formato, essa appare essere mutuata dai Codici di Procedura ordinari, dovendosi rilevare che, per costante pronuncia degli Organi di Disciplina della F.I.G.C., il procedimento sportivo si caratterizza, per la necessità di celere definizione dei procedimenti, da norme e regole proprie e distinte a meno che non venga normativamente disposto diversamente. Nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva prevede che le parti possano presentare richieste in tal senso, essendo unicamente demandato al Presidente della Commissione di definire la composizione del collegio giudicante e nulla più. Nella specie i due Collegi giudicanti sono stati composti, come d’uso, in modo diverso nei due casi e rispondono alle esigenze dell’Ufficio connesse alla disponibilità dei componenti, alla loro partecipazione in udienza ed allo studio del fascicolo. Completando l’esame della richiesta essa, stante la sua formulazione, appare rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 28 del C.G.S., comma 4, il quale richiama in maniera espressa le norme del C.p.c. che regolano l’astensione e la ricusazione tramite gli art. 51 e 52. Nessuna delle ipotesi previste da detta normativa si attaglia al caso di specie. La questione era stata già esaminata da questo Collegio che l’aveva respinta (C.D.T. in C.U. n. 69/2009), trovando conforto al proprio operato nella sentenza n 2 emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 4 agosto 2009, (C.U. n. 14 C.D.N. 2008/2009) che qui si intende integralmente richiamata. Si ricorda ancora, ove ciò possa occorrere, che le decisioni degli Organi collegiali della giustizia sportiva vengono adottate a maggioranza.(art. 34, c. 1). Fatta questa necessaria premessa, al fine di giungere alla decisione ripercorrendo gli eventi, la C.D. ritiene dover evidenziare che l'aver, da parte propria, aderito alla richiesta di rinvio formulata in data 20 luglio 2012 è dovuta ad un duplice ordine di motivi: -consentire, in questa sede, ai soggetti sanzionati ogni possibilità di difesa stante l'incrociarsi delle due decisioni; -la necessità di acquisire, in un caso così peculiare, ogni elemento utile a chiarire quanto in effetti sia accaduto in campo nel corso ed alla fine della gara in esame. A seguito dell' esito del deferimento nei confronti del D. G., non essendo emerso alcun elemento rilevante ai fini della definizione del presente contesto, la C.D. esamina il proposto reclamo e gli atti di gara, comprendendosi fra questi il supplemento di rapporto specificatamente richiesto ed acquisito. Con il reclamo l'A.S.D. Lanciotto, ritiene di dover effettuare talune precisazioni, con le quali, ammettendo la censurabilità del comportamento tenuto singolarmente dai propri tesserati, ipotizza l'insorgenza di "alcune incomprensioni che hanno creato animosità tra l'arbitro ed i tesserati del Lanciotto Campi Bisenzio", e contesta le singole sanzioni irrogate, fornendo la propria interpretazione dei fatti. La Società a tal fine: -sostiene che non si può sanzionarla per l'episodio dello spettatore che ha colpito il D.G., non essendo stato questi identificato e non ricorrendo i presupposti per una propria responsabilità oggettiva; -giustifica il comportamento del calciatore Lorenzo Senesi come un tentativo di separare due contendenti, dichiarando però, con chiarezza, che l'arbitro è stato accerchiato da dirigenti e calciatori, e che nell' occasione è stato colpito; -afferma che il Dirigente accompagnatore Marco Senesi ha colpito l'arbitro con uno “scappellotto” e non con un pugno; -il calciatore Matteo Masetti nel tentativo di non restituire il pallone ad un calciatore della squadra avversaria ne ha causato la caduta a terra dal che, sembrerebbe dedurre dato che ciò non è stato esplicitato, che l'atto deve essere considerato del tutto casuale; -in ordine alla squalifica del calciatore Galardini dichiara, senza spiegarlo, che l’uso del termine “pugno” è improprio. -per quanto concerne il calciatore Mazzei giustifica le offese addebitategli affermando, sibillinamente, di doverle "ridimensionare inserendole nel contesto confusionale che si era creato... ": -afferma di non comprendere la mancata indicazione di quanto addebitato ai calciatori Campani e Di Gioia. La C.D. premesso che la descrizione dei fatti fornita dalla reclamante, pur nella prevista e prevedibile attenuazione dovuta ad ovvi motivi difensivi, è atta a confermare che nel corso della gara e ad opera dei tesserati della Società Lanciotto si sono verificati numerosi atti di violenza, rileva inoltre che le argomentazioni svolte appaiono oggettivamente insufficienti a confutare le risultanze ufficiali. Si deve a tal fine precisare che i fatti sono descritti in maniera chiara e sufficientemente analitica dai rapporti di gara e che questi hanno valore di prova privilegiata ed assoluta secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma l, del C.G.S.. Quanto sopra premesso, il Collegio pur rilevando che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale e che esse sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo, (art. 22, c. 2 e 12), ritiene di doverne comunque esaminarne l' entità, per un elementare dovere di equità e di giustizia. Ammenda: la contestata mancata identificazione del "tifoso" che ha colpito il D.G. con uno schiaffo è irrilevante visto che l'episodio è avvenuto, secondo quanto riferito dal D.G. sul rapporto di gara, in concomitanza del tentativo compiuto, per due volte, dal Dirigente accompagnatore di colpirlo con un pugno, quasi ad emularne il comportamento. La sanzione appare congrua. Senesi Lorenzo. Le ripetute offese e la spinta inferta al D.G. verso un calciatore avversario giustificano, nel loro insieme, la sanzione di sei mesi, secondo la costanza di decisioni del giudicante in casi similari. Galardini Niccolò. La sanzione, inflitta a tempo, viene anch’essa confermata dalla C.D. anche se inferiore all' equivalente squalifica che viene inflitta a giornate. Mazzei Ivan, squalifica confermata per gli stessi motivi addotti in riferimento al calciatore Galardini, Campani Federico e Di Gioia Raffaele La sanzione nei loro confronti non è impugnabile ai sensi dell'art. 45 del C.G.S. il che rende inutile ogni motivazione. Comunque il comportamento dei due tesserati è ampiamente descritto nel rapporto di gara. Senesi Marco, Dirigente. Gli viene addebitato di aver colpito il D.G., durante la gara al 36 del 2° tempo, con un pugno sul cranio e quindi altro sul volto e di aver tentato di colpirlo, mentre entrambi si trovavano nel corridoio del terreno di gioco dopo la fine della gara, con due pugni, venendone impedito da Dirigenti della Società organizzatrice del Torneo. I Carabinieri, dopo aver identificato il dirigente Marco Senesi. hanno scortato il D.G. fino alla sua auto. Anche in quest'occasione la reclamante tenta di ridimensionare l'episodio definendo il colpo subito dal D.G. come "uno scappellotto". La versione data non è in alcun modo condivisibile perché lo scappellotto è un leggero scapaccione - ovvero colpo dato a mano aperta sulla parte posteriore del capo - che viene dato sovente in modo confidenziale e che per ciò stesso non può apportare le conseguenze che sono state rilevate in sede medica, dapprima dal sanitario di famiglia che stabilisce la prognosi in quindici giorni, e quindi dal medico del presidio ospedaliero, che la determina in giorni sei. Tale ultima certificazione non consente in alcun modo di dubitare, in base alle risultanze lesive subite, dell' entità e della qualità del colpo inferto dal Dirigente. Da ciò la Commissione rileva che la condotta ascritta al Dirigente, di per sé contraria ai fondamentali principi etici dell' ordinamento sportivo, è, nel caso di specie, ancora più grave perchè tenuta dal Dirigente accompagnatore di una squadra nell’ambito di un torneo della categoria giovanissimi. Per quanto riguarda la giustificazione che sembra emergere dal reclamo, ovvero che il gesto del dirigente sarebbe conseguenza del comportamento del D.G., si ricorda che l'ordinamento disciplinare sportivo prevede ampie forme di tutela attraverso i reclami o le denunce agli organi federali e disciplinari, come del resto posto in essere, ritenendosi danneggiata, dalla società stessa nei confronti del D.G.. E’ a tali istituti che il tesserato deve fare esclusivo riferimento dato che egli con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento ha accettato tutte le regole previste dall' ordinamento, assumendo contestualmente l’obbligo di osservarle. E’ per l’appunto in tale ambito che si sarebbe dovuto rappresentare il pessimo comportamento tenuto dal D.G., per tutta la durata del torneo in questa ed in altre gare, secondo gli addebiti mossi dalla Società. Si deve in ogni caso ricordare che non è consentito ad un tesserato di reagire fisicamente nei confronti di altri soggetti, tesserati e non, nell’ambito di una competizione. Il contegno del Dirigente si colloca peraltro nell' ambito di una serie di comportamenti, soggetti a sanzione disciplinare, tenuti da numerosi calciatori, come dimostra l’alto numero di espulsi, causando in tal modo la chiusura anticipata della gara. Ulteriore motivo di riflessione, al fine della determinazione della sanzione nei confronti del Dirigente Senesi è, non solo il non essere riuscito a tenere a freno la squadra, ma di essere direttamente trasceso a vie di fatto nei confronti del D.G. prima dell’episodio a questi contestato con il deferimento, fornendo un pessimo esempio di comportamento civile e sportivo. Tuttavia, in ordine all'entità della sanzione irrogata ed in considerazione del fatto che la inibizione per cinque anni costituisce provvedimento disciplinare della massima entità, il Collegio ritiene, anche alla luce dei propri precedenti specifici, di doverla graduare rapportandola anche alle reali conseguenze fisiche che sono state subite dal D.G. Ritiene pertanto il Collegio, sotto tale ottica, di riconsiderare la sanzione inflitta al Dirigente Senesi Marco determinandola nella misura di anni 3 e mesi 6. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunciando, infligge al Dirigente Senesi Marco la sanzione dell’inibizione per anni tre e mesi sei. Conferma nel resto il provvedimento impugnato. Dispone la restituzione della tassa.
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