COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 507 del 14 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°105/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Airone Sommatino (dal 26/07/2012 A.S.D. Città di Canicattì) Sig.Giordano Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 507 del 14 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°105/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Airone Sommatino (dal 26/07/2012 A.S.D. Città di Canicattì) Sig.Giordano Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1074 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire n.18 certificati medici dei calciatori deferiti, evidenzianti quale data di scadenza quella del 30/06/2012 e pertanto idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento per la stagione agonistica 2011-2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Airone Sommatino (dal 26/07/2012 A.S.D. Città di Canicattì), del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Giordano Salvatore, e dei calciatori Brunetto Massimiliano, Ciranni Domenico, Corbo Angelo Maria, Curto Pancrazio, Di Fatta Rosario, Ficarra Gioacchino, Garlisi Michelangelo, Giordano Carmelo, Giordano Salvatore, Guarneri Giuseppe, Liuzzi Calogero, Lo Cicero Salvatore, Mattina Giovanni, Messinese Giuseppe, Pace Salvatore, Sanfilippo Alessandro Stefano, Vella Antonino, Vella Vito, tesserati per la società’ A.S.D. Airone Sommatino all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it