CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 maggio 2013 promosso da: Sig. Simone Canovi / Sig. Daniele Portanova

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 maggio 2013 promosso da: Sig. Simone Canovi / Sig. Daniele Portanova I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza telematica in data 17 maggio 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE nel procedimento di arbitrato n. 708 promosso (con istanza prot. n. 621 del 21 marzo 2013) da: Simone Canovi, nato a Roma il 14 gennaio 1975, residente in Roma, Via Marco Besso 42, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Jenner 136, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 20 febbraio 2013 ricorrente contro Daniele Portanova, nato a Roma il 17 dicembre 1978, residente in Bologna, via Drapperie 8, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bordoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Viale XII Giugno 2, giusta delega rilasciata in calce alla memoria difensiva datata 10 aprile 2013 resistente LETTI gli atti del procedimento; VISTA la comunicazione del 30 aprile 2013, con la quale la parte resistente ha richiesto, nell’imminenza dell’udienza fissata per il 3 maggio 2013, il rinvio della stessa, indicando la pendenza di trattative tra le parti; DATO ATTO che in data 10 maggio 2013 le parti hanno trasmesso la “rinuncia agli atti del giudizio e all’azione per intervenuto accordo transattivo fra le parti” formalizzata dalla parte ricorrente ed accettata dalla parte resistente, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori; RITENUTO di doversi pronunciare l’estinzione del giudizio ex art. 306, primo comma c.p.c.; CONSIDERATA la necessità di procedere alla regolazione dei costi dell’arbitrato; CONSIDERATO che la parte rinunciante, a norma del principio testualmente espresso dall’art. 306 c.p.c., “deve rimborsare le spese alle altre parti”, e dunque anche i diritti e le spese dovute agli arbitri e al CONI; RILEVATO che nessuna istanza è stata presentata dalla parte resistente con riferimento agli oneri ex art. 75 disp. att. c.p.c., secondo cui “Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”; STANTE la opportunità di procedere alla liquidazione dei diritti spettanti agli arbitri in ragione dell’opera prestata, e così complessivamente nell’ammontare di EUR 1.000, oltre ad accessori e rimborso delle spese sostenute. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. dichiara estinto il procedimento arbitrale avviato dal sig. Simone Canovi avverso il sig. Daniele Portanova con istanza datata 20 febbraio 2013; 2. dichiara compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva; 3. condanna il sig. Simone Canovi al pagamento degli onorari degli arbitri e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 4. liquida complessivamente gli onorari degli arbitri in EUR 1.000, oltre accessori; 3 5. dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento degli onorari e delle spese degli arbitri; 6. pone a carico del sig. Simone Canovi i diritti amministrativi dovuti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport per il presente arbitrato; 7. manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deciso in data 17 maggio 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Massimo Zaccheo
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