COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO PRIMAVERA LUCIANA – GARA ANGELS BRACIGLIANO / PRIMAVERA LUCIANA DEL 21/04/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2013
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO PRIMAVERA LUCIANA – GARA ANGELS BRACIGLIANO / PRIMAVERA LUCIANA
DEL 21/04/2013
Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto, relativo al dedotto irregolare
svolgimento della gara, rileva nel merito che lo stesso è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La
società reclamante si duole che la società Angels Bracigliano abbia causato il prolungamento
dell’intervallo fino al 30° per l’identificazione d i un proprio tesserato, e che nella fase di
identificazione e successivamente durante lo volgimento della gara i propri tesserati avessero subito
minacce e insulti che avrebbero determinato il venir meno della capacità psico-fisica dei propri
calciatori. Orbene, dagli atti ufficiali di gara, dal supplemento di rapporto richiesto, nonché sentito
l’arbitro a chiarimento è emerso che il direttore di gara ha provveduto ad identificare tutti i tesserati
inseriti nella distinta della società Primavera Luciana regolarmente. In particolare il sig. Ascione
Danilo, calciatore indicato in distinta al n. 6 della società Primavera Luciana, è stato identificato con
carta di identità che ha esibito, e che custodiva all’interno dello spogliatoio. Nell’intervallo il dirigente
della società Bracigliano, Calabrese Gennaro, è entrato nello spogliatoio chiedendo di identificare
nuovamente la persona indicata al n. 6 della distinta della società avversaria. L’arbitro identificava di
nuovo il calciatore in questione, ma il dirigente non soddisfatto, chiamava i Carbinieri, che erano
giunti sul posto durante il primo tempo, per effettuare il riconoscimento de su indicato calciatore. A
questo punto il direttore di gara, consegnava la tessera di identità del calciatore in questione al su
indicati dirigente che la consegnava ai Carabinieri, i quali richiamavano il sig. Ascione Danilo per
l’opportuna identificazione. Nel frattempo trascorrevano i quindici minuti previsti dal regolamento per
il riposo, perché la procedura di identificazione si protraeva oltre tale tempo e per circa mezz’ora.
Chiaramente l’arbitro non ha potuto riprendere la gara perché la società Primavera Luciana
attendeva il ritorno del proprio calciatore, trattenuto dai Carabinieri per il controllo dell’identità di
Ascione Danilo, risultata poi regolare. Ripresa la gara nessuna minaccia c’è stata da parte dei
calciatori del Bracigliano ai danni dei tesserati della società della società avversaria, né durante la
fase di identificazione del calciatore su indicato vi è stata alcuna minaccia ai danni di questi ultimi. Di conseguenza lo svolgimento della gara in epigrafe è da considerarsi regolare, a tutti gli effetti. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Primavera Luciana; di confermare il risultato
acquisito sul campo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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