COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO PRIMAVERA LUCIANA – GARA ANGELS BRACIGLIANO / PRIMAVERA LUCIANA DEL 21/04/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO PRIMAVERA LUCIANA – GARA ANGELS BRACIGLIANO / PRIMAVERA LUCIANA DEL 21/04/2013 Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto, relativo al dedotto irregolare svolgimento della gara, rileva nel merito che lo stesso è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Angels Bracigliano abbia causato il prolungamento dell’intervallo fino al 30° per l’identificazione d i un proprio tesserato, e che nella fase di identificazione e successivamente durante lo volgimento della gara i propri tesserati avessero subito minacce e insulti che avrebbero determinato il venir meno della capacità psico-fisica dei propri calciatori. Orbene, dagli atti ufficiali di gara, dal supplemento di rapporto richiesto, nonché sentito l’arbitro a chiarimento è emerso che il direttore di gara ha provveduto ad identificare tutti i tesserati inseriti nella distinta della società Primavera Luciana regolarmente. In particolare il sig. Ascione Danilo, calciatore indicato in distinta al n. 6 della società Primavera Luciana, è stato identificato con carta di identità che ha esibito, e che custodiva all’interno dello spogliatoio. Nell’intervallo il dirigente della società Bracigliano, Calabrese Gennaro, è entrato nello spogliatoio chiedendo di identificare nuovamente la persona indicata al n. 6 della distinta della società avversaria. L’arbitro identificava di nuovo il calciatore in questione, ma il dirigente non soddisfatto, chiamava i Carbinieri, che erano giunti sul posto durante il primo tempo, per effettuare il riconoscimento de su indicato calciatore. A questo punto il direttore di gara, consegnava la tessera di identità del calciatore in questione al su indicati dirigente che la consegnava ai Carabinieri, i quali richiamavano il sig. Ascione Danilo per l’opportuna identificazione. Nel frattempo trascorrevano i quindici minuti previsti dal regolamento per il riposo, perché la procedura di identificazione si protraeva oltre tale tempo e per circa mezz’ora. Chiaramente l’arbitro non ha potuto riprendere la gara perché la società Primavera Luciana attendeva il ritorno del proprio calciatore, trattenuto dai Carabinieri per il controllo dell’identità di Ascione Danilo, risultata poi regolare. Ripresa la gara nessuna minaccia c’è stata da parte dei calciatori del Bracigliano ai danni dei tesserati della società della società avversaria, né durante la fase di identificazione del calciatore su indicato vi è stata alcuna minaccia ai danni di questi ultimi. Di conseguenza lo svolgimento della gara in epigrafe è da considerarsi regolare, a tutti gli effetti. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Primavera Luciana; di confermare il risultato acquisito sul campo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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