COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 130 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PRIMOGENITA Avverso inibizione al 31.12.2017 dir.acc.uff. HASIC ADIS delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 40 del 17.4.2013 gara FOLGORE – PRIMOGENITA dell’11.4.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 130 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PRIMOGENITA Avverso inibizione al 31.12.2017 dir.acc.uff. HASIC ADIS delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 40 del 17.4.2013 gara FOLGORE – PRIMOGENITA dell’11.4.2013 L’A.S.D. PRIMOGENITA ricorre avverso il sopraindicato provvedimento significando che “a seguito della concitazione legata all’esito finale dell’incontro, HASIC ADIS cercava di entrare nello spogliatoio dell’arbitro con eccessiva veemenza per chiedere spiegazioni e, a tal fine, esercitava una forte pressione contro la porta dello spogliatoio. Tale gesto, pur deprecabile, non presupponeva però alcuna volontà di colpire con la stessa il direttore di gara, né tanto meno di procurargli lesioni. Lo stesso HASIC si scusava pubblicamente attraverso i social network pochi minuti dopo, a conferma della totale involontarietà di arrecare lesioni fisiche al direttore di gara”. Facendo presente che in analoghe situazioni, episodi di violenza anche volontari nei confronti dei direttori di gare sono stati puniti con squalifiche decisamente minori, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l’A.S.D. PRIMOGENITA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - dato atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che il sig. HASIC, già allontanato nel corso della gara, a fine partita, dopo aver rivolto all’arbitro frasi irriguardose ed offensive, lo seguiva sino all’entrata dello spogliatoio e colpiva con forza la porta appena chiusa dall’arbitro. La porta, spalancatasi colpiva l’arbitro al viso, causandogli un taglio di 4/5 centimetri con copioso sanguinamento; è stata chiamata una ambulanza che portava l’arbitro al Pronto Soccorso, ove gli venivano applicati 5 punti di sutura. L’arbitro ha anche aggiunto che, il giorno dopo, il sig. HASIC, incontrato al campo, ove si era recato per raccogliere indumenti lasciati la sera prima, si scusava per quanto accaduto; - considerato che quanto accidentalmente accaduto sia certamente andato oltre le intenzioni e la volontà del sig. HASIC, del quale, comunque, si deplora vivamente il comportamento, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2015 la inibizione del dir.acc.uff. HASIC ADIS. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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