COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 230/LND del 17/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ALLENATORE CALDARONI MASSIMO, DEI CALCIATORI LASCONI MARIUS COSMIN, CARMASSI DAVIDE, AURICCHIO ALESSANDRO, SOSCIA ROBERTO, MALLOZZI FABIO, MASINO GENNARO, MALLARDI ANDREA, GIURINI FRANCESCO, GRILLO MICHELE, DEI DIRIGENTI EVANGELISTA GIUSEPPE, PICANO ANGELO POLISPORTIVA FONTANA LIRI, ASD CITTA’ DI PIGNATARO, ACITTA’ DI MINTURNO MARINA E SD DELLE NUOVA ITRI SOCIETA’ E ASD SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 230/LND del 17/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ALLENATORE CALDARONI MASSIMO, DEI CALCIATORI LASCONI MARIUS COSMIN, CARMASSI DAVIDE, AURICCHIO ALESSANDRO, SOSCIA ROBERTO, MALLOZZI FABIO, MASINO GENNARO, MALLARDI ANDREA, GIURINI FRANCESCO, GRILLO MICHELE, DEI DIRIGENTI EVANGELISTA GIUSEPPE, PICANO ANGELO POLISPORTIVA FONTANA LIRI, ASD CITTA’ DI PIGNATARO, ACITTA’ DI MINTURNO MARINA E SD DELLE NUOVA ITRI SOCIETA’ E ASD SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto del 27 marzo 2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio i tesserati e le società in epigrafe per rispondere: 1) l’allenatore Caldaroni Massimo ed i calciatori Lasconi Marius Cosmin, Carmassi Davide, Soscia Roberto, Mallozzi Fabio, Masino Gennaro della violazione degli articoli 1 comma 1 e 7 comma 1 e 2 CGS, per aver posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Fontana Liri – Nuova Itri, rispettivamente del 13-5-2012 (gara di campionato) e 27-5-2012 (gara di play-off), consentendo alla società Nuova Itri di vincere la gara del 13-5-2012, al fine di determinare la griglia dei successivi play-off che sarebbero stati conseguentemente disputati tra le medesime Società il giorno 27-5-2012, consentendo altresì alla società Fontana Liri, così come convenuto, di assicurarsi la successiva vittoria nell’incontro di play – off, come realmente avvenuto, in danno della denunziante ASD Città di Pignataro con l’aggravante dell’articolo 7 comma 6 del CGS. 2) Il calciatore Auricchio Alessandro, della violazione degli articolo 1 comma 1 e 7 comma 1 e 2 del C.G.S. così come contestata agli altri tesserati sub 1 e per la violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS per aver cercato di avere indebitamente notizie dal calciatore Mallardi Andrea, circa le dichiarazioni rese in sede di audizione avanti la Procura Federale, intimando allo stesso di tenerlo informato sulle successive attività di indagine della stessa Procura ;3) Il Sig. Mallardi Andrea della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 7, e 7 comma 7 del CGS, per avere omesso di denunciare alla Procura Federale della FIGC l’avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Fontana Liri – Nuova Itri del 13-5-2012;4) Il Sig. Evangelista Giuseppe della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per avere intrattenuto contatti telefonici con l’allenatore della società Fontana Liri, Sig. Caldaroni Massimo, nella prossimità dello svolgimento della gara di campionato Fontana Liri – Nuova Itri del 13-5-2012, al fine di sincerarsi sull’effettivo impegno da parte della Società Fontana Liri nell’incontro con la Nuova Itri, in quanto la propria squadra ASD Città di Pignataro era interessata alla possibile partecipazione alla gara spareggio per i play – off del campionato regionale di promozione laziale, stagione sportiva 2011 -2012; nonché per aver indotto i propri calciatori Giurini Francesco e Grillo Michele a telefonare all’allenatore della società Fontana Liri, nella imminenza della gara con la Nuova Itri del 13-5-2012, al fine di conoscere l’effettivo impegno dei propri tesserati nell’ambito di tale gara di campionato; 5) I Sigg. Giurini Francesco e Grillo Michele, della violazione di cui all’articolo 1, comma 1 del CGS, per avere intrattenuto contatti telefonici con l’allenatore della società Fontana Liri, signor Caldaroni Massimo, nella prossimità dello svolgimento della gara di campionato Fontana Liri – Nuova Itri del 13-5-2012, al fine di sincerarsi sull’effettivo impegno da parte della società Fontana Liri, nell’incontro con la Nuova Itri, in quanto la propria squadra ASD Città di Pignataro era interessata alla possibile partecipazione alla gara spareggio per i play – off del campionato regionale di Promozione laziale stagione sportiva 2011 – 2012 6) Il Signor Picano Angelo della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 e 3 del CGS, per non essersi presentato avanti gli Organi di Giustizia Sportiva ancorchè ritualmente convocato; 7) le società Polisportiva Fontana Liri e ASD Città di Minturnomarina per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati; 9) le società ASD Nuova Itri e ASD Città di Pignataro per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS con riferimento ai fatti imputabili al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, nonché ai propri tesserati. A sostegno del deferimento l’Organo Requirente deduceva che con plurimi esposti il presidente della ASD Città di Pignataro aveva denunciato l’accordo intervenuto tra le società Fontana Liri e Nuova Itri per indirizzare il risultato della gara di campionato del 13-5-2012 Fontana Liri – Nuova Itri, valevole per il campionato di Promozione Laziale girone D, volto a favorire la società Nuova Itri impegnata direttamente proprio con il Città di Pignataro a conquistare l’accesso ai Play Off, accesso già conquistato dalla società Fontana Liri. L’Evangelista, negli esposti, denuncia che aveva contattato l’allenatore del Fontana Liri, Caldaroni, cercando di capire se le voci che giravano intorno ad una combine messa in atto tra la sua squadra ed il Nuova Itri, volte a far vincere la Nuova Itri, fossero vere. Il Caldaroni aveva risposto di aver ricevuto il giorno prima una telefonata dal Sig. Rolando Conte che gli aveva chiesto di giocarsi la partita a vincere, così come aveva ricevuto una telefonata dal calciatore della Nuova Itri, Alessandro Auricchio, che gli aveva chiesto di ammorbidire l’impegno dando spazio a loro. Alla esplicita domanda dell’Evangelista su come si sarebbero comportati, il Caldaroni aveva dapprima risposto che nessuno voleva incontrare il Città di Pignataro ai play – off, ma alle rimostranze dell’Evangelista che lo accusava di scarsa sportività, aveva risposto che avrebbero giocato regolarmente, anche perché aveva diversi diffidati a cui voleva far prendere l’ammonizione per evitare che incappassero nella squalifica nei play off. L’Evangelista la stessa domenica della gara ebbe ad invitare due suoi calciatori (Giurini e Grillo) a contattare telefonicamente nuovamente il Caldaroni per scoprire le reali intenzioni del Fontana Liri. Il Giurini chiamò effettivamente il Caldaroni, il quale rispose che era disposto a far impegnare la squadra per vincere contro l’Itri, a condizione che il Città di Pignataro si impegnasse poi a farli vincere nella gara di Play Off. La stessa profferta sarebbe stata fatta al calciatore Grillo che aveva anche lui telefonato. Il Grillo ebbe a chiamare un suo ex compagno di squadra il Carmassi, calciatore del Fontana Liri, che ebbe a dire che a loro conveniva far vincere la squadra dell’Itri poiché questa in seguito avrebbe fatto loro vincere lo scontro dei Play Off. La sera del 13 maggio 2012 l’Evangelista aveva telefonato al calciatore del Nuova Itri, Alessandro Auricchio a cui aveva esplicitamente chiesto se avessero combinato la partita e questi avrebbe risposto seccamente “A Peppe non conviene a nessuno giocare contro di voi” … finisce così, Fontana seconda e Itri terza assieme a noi e passano loro per gli scontri diretti ai play off del 3 giugno.” Con successivo esposto, l’Evangelista riferisce di aver appreso dal suo calciatore Reale Alberto, che aveva incontrato nella serata, dopo la gara del 13 maggio 2012, il quale gli aveva riferito che prima della gara davanti agli spogliatoi circolava voce che la loro gara era legata a quella del Pignataro ed il calciatore Lasconi, del Fontana Liri, gli aveva esplicitamente detto che loro si sarebbero giocati la partita ma se fosse giunta la notizia che il Pignataro vinceva avrebbero dato un’altra svolta alla partita, cosa che era avvenuta in effetti, in quanto la gara era stata regolare sino al 25’ del secondo tempo quando, a seguito del vantaggio del Fontana Liri, l’allenatore Caldaroni aveva chiamato presso la panchina i calciatori più rappresentativi (Lasconi – Pesce-Carmassi e altri) invitandoli a mollare la partita all’Itri , in quanto erano appena giunte le notizie che il Pignataro vinceva sul Pontinia. Passati due minuti il Lasconi commetteva in area un clamoroso fallo, che comportava il rigore che permetteva all’Itri di pareggiare. A seguito delle indagini esperite, la Procura Federale accertava che vi era stata nei giorni precedenti la gara del 13-5-2012, una frenetica attività dell’allenatore del Fontana Liri, Caldaroni Massimo, volta ad assicurare alla propria squadra la scelta dell’avversario da incontrare nella gara di Play Off, che gli garantisse il passaggio al turno successivo, avendo, in forza della posizione già conseguita in classifica, la possibilità di combinare il risultato finale del suddetto incontro. In particolare l’11-5-2012, sia Rolando Conte che Alessandro Auricchio, avevano avuto un colloquio telefonico con il Caldaroni al fine di ricevere assicurazioni utili agli interessi delle rispettive società (Nuova Itri e Minturnomarina) circa l’impegno del Fontana Liri nella gara de quo. Sempre l’11-5-2012 telefonava per gli stessi motivi al Caldaroni, l’Evangelista. Lo stesso Caldaroni conferma di aver sentito sia il presidente Evangelista, sia i calciatori Giurini e Grillo del Pignataro. Il Giurini a conforto, riferì che nella telefonata il Caldaroni gli confermò di essere intenzionato a schierare tutti i diffidati affinchè conseguissero l’ammonizione per scontare la squalifica nell’ultima giornata di campionato ed averli disponibili per il Play Off. Tra il serio ed il faceto, propose poi al Giurini, il massimo impegno del Fontana Liri per battere la Nuova itri, a condizione che il Pignataro facesse poi vincere la gara di Play Off al Fontana Liri. Il Giurini riferiva poi di avere inviato al Caldaroni un SMS per congratularsi della vittoria e di aver ricevuto in risposta un messaggio del seguente tenore: Il problema è che batterti non era semplice e …. Grazie comunque e a presto bomber. Per il resto mi spiace, spero riuscirai a scusarmi. Conferma arrivava anche da Grillo, che ammetteva di aver contattato il Caldaroni il 13-5-2012, prima della gara. Anche in questa conversazione il Caldaroni, di rimando all’affermazione del Grillo che riteneva comunque soddisfacente il terzo posto conseguito in campionato, affermava “ridacchiando” che “loro si potevano anche impegnare a battere la Nuova Itri e che successivamente, poiché gli sembrava di aver capito che a noi bastava il conseguimento del terzo posto in campionato, la nostra squadra avrebbe passato la vittoria in sede di play off”. Determinante per disvelare l’accordo intercorso tra il Caldaroni e l’Auricchio per indirizzare la gara del 13-5-2012 verso la vittoria della Nuova Itri e quella successiva di play off verso la vittoria del Fontana Liri, sono le dichiarazioni rese dal calciatore della Nuova Itri, Mallardi Andrea, che ha confermato quanto affermato dal Reale. In particolare, il Mallardi riferisce che negli spogliatoi poco prima di scendere in campo aveva visto nello spogliatoio della sua squadra un capannello di calciatori più anziani (Auricchio, Soscia, Mallozzi e Lasino) che stavano parlando dell’offerta fatta dal Fontana Liri di fargli vincere la partita purchè la Nuova Itri avesse poi restituito il favore facendogli vincere la gara di Play Off. Il Mallardi riferisce di aver partecipato anche lui alla discussione che si era conclusa con la decisione di respingere la profferta del Fontana Liri. Riferiva inoltre che, secondo la sua esperienza, la gara aveva avuto un andamento strano, in quanto il ritmo degli avversari si era repentinamente abbassato non appena appresa la notizia che il Pignataro stava vincendo la sua gara. Dopo poco, aveva registrato la sostituzione dell’attaccante principale del Fontana Liri, il fallo di mano clamoroso su di una punizione da lui stesso battuta malissimo, che aveva causato il calcio di rigore e che aveva consentito alla Nuova Itri di pareggiare ed aveva comportato l’espulsione dell’autore del fallo. Negli ultimi dieci minuti era stato evidente il cedimento degli avversari che davano la netta sensazione di non giocare più. Il Lasconi, pur uniformandosi alla linea di generale negazione tenuta dagli altri calciatori, ammetteva testualmente “in ordine a tale evento dichiaro che su un calcio di punizione mi sono collocato in posizione di vertice dietro la barriera ed al momento della battuta, avendo intenzione comunque di farmi ammonire al fine di riposare la partita successiva e quindi tornare disponibile per i play-off, ho colpito il pallone ricevendo invece dell’ammonizione l’espulsione”. Secondo l’Organo requirente l’accordo illecito tra il Fontana Liri e la Nuova Itri era confermato anche dal risultato della gara di play off che si era conclusa con la predeterminata vittoria del Fontana Liri. La Procura Federale riteneva quindi disciplinarmente rilevanti, oltre ai comportamenti tenuti dai calciatori coinvolti nell’illecito sportivo, anche quello dei tesserati che avevano tenuto contatti telefonici nell’imminenza della gara, del Sig. Picano Angelo che non aveva risposto ad una convocazione della Procura, non adducendo alcun valido impedimento ed aveva infine deferito alla Commissione del Settore Tecnico il sig. Rolando Conte, responsabile anch’esso di aver intrattenuto contatti telefonici con altri tesserati prima della gara, in quanto tesserato come allenatore, anche se svolgente di fatto le funzioni di direttore tecnico per la società Minturnomarina. La Commissione Disicplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Facevano pervenire scritti difensivi numerosi soggetti deferiti. Il calciatore Giurini che protestava l’assolutà estraneità ai fatti contestati in quanto la telefonata effettuata al Caldaroni non aveva profili disciplinarmente rilevanti, in quanto sollecitata dal proprio presidente Evangelista e volta esclusivamente a conoscere se fossero in atto illeciti da parte delle società Fontana Liri e Nuova Itri. Non aveva alcun interesse diretto nella vicenda, né aveva sollecitato alcun comportamento illecito dal Caldaroni e del resto la sua squadra non avrebbe dovuto incontrare quella allenata dal Caldaroni. Riteneva quindi insussistente qualsiasi violazione ai doveri di lealtà – probità e correttezza sportiva. La società Minturnomarina rilevava preliminarmente, come il Sig. Conte Rolando, a causa di una grave patologia, non fosse più tesserato nella stagione 2011-2012. Nel merito, in ogni caso, la società era rimasta estranea e totalmente ignara all’iniziativa del Conte di telefonare all’Evangelista e non aveva ricevuto alcun vantaggio né diretto né indiretto dall’attività di questi. La società Nuova Itri contestava totalmente la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura ritenendo totalmente priva di qualsiasi credibilità la tardiva ricostruzione dei fatti operata dal calciatore Maliardi, che aveva dapprima negato le circostanze poi ammesse solo nell’ultima audizione. Il Mallardi non era credibile minimamente e quindi veniva meno l’elemento cardine su cui l’accusa aveva costruito l’ipotesi di illecito sportivo. Mancava totalmente ogni riscontro alle dichiarazioni del Mallardi che, anzi, erano state smentite da tutti i presunti protagonisti dell’illecito. Il Sig. Alessandro Auricchio contestava anch’esso qualsiasi responsabilità nell’illecito e rilevava come il calciatore Mallardi non fosse minimamente credibile in quanto aveva cambiato versione totalmente, senza alcuna motivazione, e tutte le altre circostanze dedotte a suo carico derivavano da dichiarazioni di tesserati del Città di Pignataro che avevano tutto l’interesse ad accreditare la tesi del complotto operato a loro danno. Il Sig. Picano contestava ogni addebito in quanto il fax di convocazione per l’audizione del 27 giugno 2012 non era mai pervenuto alla sede della Nuova itri a differenza di quello indirizzato all’allenatore Parisio. A riprova di ciò vi è l’assenza in atti del rapporto di trasmissione di tale fax. La società Fontana Liri protestava l’assoluta estraneità ai fatti contestati. La ricostruzione operata dalla Procura si basa sulle dichiarazioni apodittiche e prive di alcun riscontro del denunciante Evangelista, evidentemente interessato a danneggiare le antagoniste per l’ingresso ai play off, e sulle dichiarazioni del Mallardi, soggetto non credibile in quanto autore di svariate e contraddittorie versioni e che, comunque, non è in grado di riferire da chi sarebbe giunta alla Nuova Itri la profferta asseritamente proveniente dal Fontana Liri. Nessuna valenza potevano avere i messaggi scambiatisi tra il Caldaroni ed il Giurini trattandosi di meri messaggi di convenevoli e di auguri senza alcun retro pensiero illecito. Il Signor Davide Carmassi protestava la sua assoluta estraneità ai fatti infatti a suo carico vi sono solo le interessate e fantasiose ricostruzioni dell’Evangelista e del Reale, nemmeno confermate dal Mallardi, pur così sollecito nel confermare l’esistenza dell’illecito. Non vi era quindi alcun elemento per poter portare ad un suo coinvolgimento nella vicenda. Il Sig. Caldaroni protestava l’assoluta estraneità ai fatti contestati; infatti tutte le telefonate addebitategli nell’atto di accusa, sono avvenute non per sua iniziativa ma per impulso dei vari interlocutori; non vi è mai stata la estemporanea “riunione” in campo con i calciatori più rappresentativi (Lasconi, Pesce, Carmassi) per invitarli a rallentare l’impegno ed a favorire la Nuova Itri, di questa riunione si parla solo negli esposti di Evangelista e nelle dichiarazioni di Reale, evidentemente soggetti interessati e non attendibili, ed il Mallardi, soggetto comunque inattendibile, non ne fa alcun cenno, in ogni caso, anche nelle conversazioni telefoniche non avrebbe mai richiesto a chicchessia uno scambio tra l’impegno nella partita del 135-2012 e la vittoria per il Fontana Liri nella successiva gara di play off, tanto è vero che anche gli interlocutori ne parlano solo come espressioni rese tra il serio ed il faceto che, naturalmente, non hanno avuto alcun seguito. La società Città di Pignataro, il Sig. Evangelista ed il Sig. Grillo protestano l’assoluta estraneità ai fatti contestati; le telefonate effettuate al Caldaroni ed agli altri protagonisti della vicenda erano esclusivamente tese a scoprire se effettivamente, come è stato, vi fosse in atto un accordo tra le due squadre in campo per danneggiare la loro società tesa alla conquista dei play off. In tale frangente, non può essere addebitata alcuna inopportunità nell’iniziativa intrapresa, che non era certo tesa ad alterare, in qualsiasi modo, il risultato della gara od il potenziale agonistico dei contendenti, ma solo ad avvalorare con prove più tangibili quanto scaturiva dai “si dice”. Il Sig. Mallardi rilevava preliminarmente che le indagini non si erano concluse entro il termine perentorio previsto dall’articolo 32 comma 11 CGS in quanto l’apertura era avvenuta nel primo semestre dell’anno 2012 ed avrebbero dovuto, quindi, concludersi entro il 31 dicembre successivo, cosa che non era avvenuta in quanto l’atto di deferimento è del Marzo 2013. Nel merito nega che vi sarebbe stata la percezione che taluno stesse per commettere od avesse commesso un illecito sportivo in quanto non aveva avuto alcuna percezione di chi avesse potuto, da parte della società Fontana Liri, proporre alla sua squadra la combine, la stessa non era stata comunque accettata e non aveva avuto alcuna percezione che poi una od entrambi le squadre stessero pilotando il risultato verso la vittoria della Nuova Itri. Non poteva essere accusato di omessa denuncia in quanto non vi era nulla da denunciare, non avendo superato le sue percezioni lo stato di sensazioni indistinte senza alcun supporto fattuale. La Commissione Disciplinare si riuniva in tre differenti sedute, con gli stessi componenti e con l’assistenza del rappresentante dell’AIA come da verbali che integralmente si riportano: Il giorno 18 aprile 2013 presso gli uffici del C.R. Lazio si è riunita la CDT per il deferimento dei sigg.ri: CALDARONI, LASCONI, CARMASSI, AURICCHIO, SOSCIA, MALLOZZI, MASINO, MALLARDI, EVANGELISTA, GIURINI, GRILLO, PICANO e le Società FONTANA LIRI, NUOVA ITRI, CITTA’ DI PIGNATARO, CITTA’ DI MINUTRNOMARINA. Presiede: LIVIO PROIETTI Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO D’APOSTOLI, FRANCESCO ESPOSITO La seduta si apre alle ore 15.10. Per la Procura è presente l’AVV. FRANCESCO DI LEGINIO. Per i deferiti sono presenti: L’AVV. CHIACCHIO per CALDARONI e PICANO , il sig. CARMASSI assistito dall’AVV. GERVASIO, il Sig. AURICCHIO assistito dall AVV. FIORILLO, L’AVV. MIRANDA per MALLARDI e GIURINI, il Sig. EVANGELISTA e il Sig. GRILLO in rappresentanza della Società CITTA’ DI PIGNATARO assistiti dall’AVV. GIANNICHEDDA, per la Società FONTANA LIRI sono presenti i Dirigenti RIOLI e GRIMALDI assistiti dall’AVV. COZZONE, per la NUOVA ITRI è presente il Presidente IALONGO accompagnato dal Dir. LORENZO CHIODI e assistito dall’AVV. CHIACCHIO, e per la Società CITTA’ DI MINTURNO MARINA il Presidente CHIANESE. Nessuno è presente per i Sigg.ri LASCONI MARIUS, SOSCIA ROBERTO, MALLOZZI e MASINO, né sono pervenute memorie difensive. Viene sollevata la questione relativa alla notifica degli atti nei confronti del deferito LASCONI, in quanto dalla intestazione del deferimento e conseguentemente per l’invito per l’odierna riunione, emerge che gli atti sono stati inviati all’indirizzo di VIALE MAZZINI 96 – FROSINONE indicato quale luogo di residenza del deferito in sede di audizione mentre lo stesso aveva eletto domicilio , sempre in sede di audizione, presso la sede della Società FONTANA LIRI. Altresì le Società NUOVA ITRI, FONTANA LIRI e CITTA’ DI PIGNATARO fanno richiesta di registrazione audiovisiva della seduta. La Procura non si oppone. La Commissione si ritira in camera di consiglio. ORDINANZA La Commissione sulla costituzione delle parti osserva che: -in relazione ai deferiti, oggi assenti, e non rappresentati e cioè i calciatori LASCONI Marius Cosmin, SOSCIA Roberto, MALLOZZI Fabio e MASINO Gennaro 1) il calciatore LASCONI risulta aver eletto domicilio presso la Pol. Fontana Liri, conseguentemente, ritenuto che le modalità di comunicazione previste dall’articolo 38 n. 8 CGS vadano intese solo come alternative all’elezione di domicilio, nel caso questa sia carente, mentre quando l’elezione venga ritualmente effettuata le notificazioni vadano inoltrate obbligatoriamente ed esclusivamente a tale domicilio, essendo insito nel concetto stesso di elezione di domicilio che il soggetto – quando se ne avvalga – voglia esclusivamente ricevere gli atti colà. A “fortiori” rileva la Commissione che il plico postale, erroneamente indirizzato all’apparente residenza del LASCONI, è stato restituito con la dicitura “sconosciuto”. La Commissione quindi, rilevato che anche l’atto di deferimento è stato inoltrato dalla Procura Federale a tale indirizzo, totalmente inidoneo dichiara la nullità dell’atto di deferimento limitatamente alla posizione del calciatore LASCONI Marius Cosmin e ne dispone lo stralcio con restituzione alla Procura Federale per quanto di competenza; 2) I calciatori SOSCIA, MALLOZZI e MASINO risultano aver dichiarato in sede di audizione il domicilio al quale l’atto di deferimento e l’avviso di convocazione sono stati correttamente inviati e ricevuti nei termini regolamentari La Commissione in relazione all’istanza di ripresa a circuito chiuso con registrazione dei lavori, osserva che: -L’istanza è stata motivata con l’opportunità di tale procedura in previsione che su tali fatti sia in corso, o possa nel futuro, essere aperto un procedimento penale. A tal fine osserva che la previsione regolamentare dell’articolo 41 n. 8 CGS prevede esclusivamente la stesura di un succinto processo verbale senza alcuna previsione di deroga od integrazione e quindi la funzione di pubblicità costitutiva e notiziale è pienamente assolta da tale modalità. Osserva altresì che la previsione dell’articolo 34 n. 9 CGS è finalizzata esclusivamente a dare la possibilità di estendere la cognizione degli atti del procedimento alla stampa ed al pubblico ovviamente, quando tale esigenza sia attuale e presente; situazione che allo stato nemmeno si adombra poiché non vi è presenza né di pubblico né di stampa interessata a seguire i lavori della Commissione. Osserva comunque che tale previsione – si ripete, ai soli fini di pubblicizzazione e trasparenza dei lavori – è contemplata solo come mera possibilità e non certo quale obbligo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA LO STRALCIO DELLA POSIZIONE DEL CALCIATORE LASCONI MARIUS COSMIN E LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL SUO DEFERIMENTO ALLA PROCURA FEDERALE PER QUANTO DI COMPETENZA. RIGETTA ALLO STATO L’ISTANZA DI RIPRESA A CIRCUITO CHIUSO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E DISPONE PROCEDERSI OLTRE NELLA TRATTAZIONE DEL DEFERIMENTO. La Commissione Disciplinare sulla questione pregiudiziale relativa alla improcedibilità del deferimento in violazione del termine di conclusione delle indagini previsto dall’art. 32 comma 11 del C.G.S. osserva preliminarmente che la Procura Federale è Organo che assomma in se le funzioni inquirente e requirente e che il C.G.S., quando determina nel 31 dicembre il termine perentorio per la conclusione delle attività di indagine per i fatti denunciati dal 1°al 30 giugno dello stesso anno, fa inequivocabilmente riferimento alla sola funzione INQUIRENTE. Rilevato, pertanto che la relativa conclusione del collaboratore incaricato delle indagini è datata 16.9.2012 e che non risultano altri atti di indagine successivi a tale data, RIGETTA l’eccezione e dispone il procedersi. Viene sollevato il difetto di notifica dell’avviso di ricevimento dei calciatori SOSCIA, MALLOZZI e MASINO in quanto non ritualmente avvisati nel termine di 10 giorni liberi antecedenti la riunione, secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 3 del C.G.S. e quindi, ad avviso della Società NUOVA ITRI, rappresentata dall’AVV. CHIACCHIO, il processo non può essere proseguito nei confronti della Società stessa, che risponde dei propri tesserati in modo oggettivo. L’AVV. COZZONE, in qualità di legale della Società FONTANA LIRI fa presente come la posizione del tesserato LASCONI, di cui la CDT ha disposto lo stralcio, sia inscindibile da quella della Società stessa, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., rispondendo la Società medesima a titolo oggettivo per l’operato dello stesso ed inoltre, come la rilevanza della posizione medesima ai fini del contendere impedisca il prosieguo del procedimento separatamente ed in assenza della trattazione del deferimento a carico del LASCONI stesso. Chiede pertanto che la C.D.T. voglia disporre la sospensione del procedimento in attesa che si perfezioni la notifica dello stesso al LASCONI. La CDT sulle contestazioni, ritenuto che l’ordinanza ha già puntualmente risposto su quanto eccepito, RIGETTA l’eccezione dispone procedersi oltre. Preliminarmente è stata proposta istanza ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. per i Sigg.ri MALLARDI, GRILLO e per la Società CITTA’ DI MINTURNOMARINA. L’AVV. CHIACCHIO si oppone all’applicazione dell’art. 23 CGS per il MALLARDI. MALLARDI ANDREA: SANZIONE BASE: 6 mesi di squalifica SANZIONE FINALE : 2 mesi e 20 giorni di squalifica. CITTA’ DI MINTURNO MARINA: SANZIONE BASE: 2.100 € di ammenda SANZIONE FINALE: 1.400 € di ammenda GRILLO MICHELE: SANZIONE BASE: 4 mesi di squalifica SANZIONE FINALE: 53 giorni di squalifica La Commissione si ritira per deliberare sulla congruità delle sanzioni. La Commissione ritiene congrue le sanzioni così come patteggiate, in quanto emergono dagli atti elementi idonei a definire la estraneità degli stessi dagli addebiti ascritti Delibera quindi di stralciare le posizioni degli stessi e di determinare le sanzioni a loro carico come da verbale di accordo sottoscritto ed allegato agli atti. Disponendo altresì la pubblicazione del dispositivo nei modi di rito. L’AVV. GIANNICHEDDA avanza l’istanza ex art. 41 comma 7 C.G.S. per la Società CITTA’ DI PIGNATARO in quanto Società danneggiata dalle condotte poste in essere dai tesserati delle Società FONTANA LIRI e NUOVA ITRI. La Procura si associa all’istanza prevista dall’art. 41 comma 7 C.G.S. ritenendola conforme alle previsioni regolamentari. L’AVV. CHIACCHIO si oppone all’intervento ritenendolo irrituale. La Società CITTA’ DI PIGNATARO, continua l’AVV. CHIACCHIO, essendo una società deferita non può presentare istanza di intervento quale terzo portatore di interessi, non avendo tra l’altro alcun interesse di classifica. Ne chiede quindi l’integrale rigetto. L’AVV. COZZONE si associa a tale istanza di rigetto, chiedendo, altresì, di fare chiarimento sull’entità e natura e definizione dell’interesse indiretto avanzato dalla Società CITTA’ DI PIGNATARO. L’AVV. GIANNICHEDDA insiste sull’istanza facendo presente che la Società PIGNATARO è società portatrice di interesse in relazione all’ipotesi contestata. L’interesse è stato determinato dall’esclusione dai PLAY OFF a causa della combine tra le società FONTANA LIRI e NUOVA ITRI, interesse che investe soltanto le Società. La Commissione si ritira in camera di consiglio. ORDINANZA Preliminarmente la Commissione Disciplinare osserva che la società Città di Pignataro non può essere ritenuta reclamante nel presente procedimento, per il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 33 CGS e quindi che, per poter essere ammessa quale parte adesiva dell’Organo requirente, nel presente procedimento, debba essere determinato se sussista o meno l’interesse anche indiretto previsto dalla norma. A tal fine osserva la Commissione che l’interesse di classifica attuale sia solo uno dei criteri per la determinazione di tale interesse e non esaurisca quindi tutte le ipotesi di interesse indiretto che possono essere considerate secondo la fattispecie e che la parte direttamente danneggiata dall’illecito sportivo è in ogni caso portatrice di un interesse a che i responsabili dell’illecito perpetrato a suo danno vengano adeguatamente sanzionati. In relazione alla particolare posizione della società Città di Pignataro, ritiene la Commissione che la stessa sia terza nel procedimento di illecito sportivo che non la riguarda né soggettivamente né oggettivamente e che la presenza nel deferimento quale incolpata per fattispecie del tutto autonome ed estranee a tale incolpazione sia derivata da una scelta dell’Organo requirente di contestare in un unico deferimento fattispecie non necessariamente connesse. Tutto ciò premesso accoglie l’istanza della società Città di Pignataro La riunione viene chiusa alle ore 19.30 e rinviata al giorno 30.4.2013 alle ore 15.30 Il giorno 30 aprile 2013 presso gli uffici del C.R. Lazio si è riunita la CDT per il deferimento dei sigg.ri: CALDARONI, LASCONI, CARMASSI, AURICCHIO, SOSCIA, MALLOZZI, MASINO, MALLARDI, EVANGELISTA, GIURINI, GRILLO, PICANO e le Società FONTANA LIRI, NUOVA ITRI, CITTA’ DI PIGNATARO, CITTA’ DI MINUTRNOMARINA. Presiede: LIVIO PROIETTI Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO D’APOSTOLI, FRANCESCO ESPOSITO La seduta si apre alle ore 16.10. Per la Procura è presente l’AVV. FRANCESCO DI LEGINIO. Per i deferiti sono presenti: L’AVV. CHIACCHIO per CALDARONI e PICANO , il sig. CARMASSI assistito dall’AVV. GERVASIO, il Sig. AURICCHIO assistito dall AVV. FIORILLO, L’AVV. MIRANDA per il Sig. GIURINI, il Sig. EVANGELISTA in rappresentanza della Società CITTA’ DI PIGNATARO assistiti dall’AVV. GIANNICHEDDA, per la Società FONTANA LIRI sono presenti i Dirigenti RIOLI E GRIMALDI assistiti dall’AVV. COZZONE, per la NUOVA ITRI è presente il Presidente IALONGO accompagnato dal Dir. LORENZO CHIODI e assistito dall’AVV. CHIACCHIO. Preliminarmente l’AVV. CHIACCHIO fa eccezione sul patteggiamento del MALLARDI, in quanto, in quel patteggiamento viene anticipata la sentenza. Chiede quindi che la Commissione Disciplinare Territoriale si astenga dal proseguire il giudizio. L’AVV. FIORILLO e L’AVV. COZZONE si associano all’istanza. L’AVV. GIANNICHEDDA sottolinea che in caso di patteggiamento non si entra nel merito ma siapplica una misura di sanzione calcolata in base all’applicazione dell’art. 23 CGS e manca totalmente l’accertamento sulla violazione dei fatti oggetto del deferimento. Pertanto si oppone alla richiesta. La Procura si oppone alla richiesta, ritenendo infondata l’eccezione in quanto già risolta dalla C.D.T.. Inoltre sottolinea che non c’è accertamento sul merito, ma viene valutata solamente la congruità della sanzione pattuita. L’AVV. COZZONE afferma che, attraverso l’applicazione dell’art. 24 C.G.S., è stato espresso un giudizio di merito sulla posizione del MALLARDI. La CDT sull’istanza avanzata preliminarmente sottolinea che l’art. 23 CGS e seguenti non prevedono alcun obbligo di astensione da parte della CDT nel caso che in un procedimento con plurimi deferiti, uno o più di essi optino per il procedimento di applicazione della sanzione concordata previsto dal C.G.S. In riferimento poi alla tesi che nella specie si possano mutuare istituti propri della procedura penale ordinaria, osserva che nel procedimento conseguente a deferimento, la C.D.T. è a conoscenza degli atti di indagine e quindi non si pone il problema della terzietà del giudice rispetto a quanto accertato nelle indagini stesse. In relazione poi all’eventuale anticipazione del giudizio che sarebbe insita nella concessione del beneficio ulteriore previsto dall’art. 24 C.G.S., osserva che il sistema voluto dal legislatore sportivo è quello di affidare l’eventuale riconoscimento dell’esistenza delle condizioni di cui alla norma, al rappresentante dell’Organo Requirente lasciando alla C.D.T. esclusivamente la valutazione della congruità della sanzione rispetto all’accusa, nonché il generale potere di negare il cosiddetto patteggiamento, quando dalle carte emergono elementi in equivoci che portino ad affermare l’estraneità del deferito rispetto all’ incolpazione. Osserva infine che il legislatore sportivo, nel richiamare quale norma di chiusura per i casi di astensione e ricusazione del giudice, la previsione del cpp ha evidentemente escluso anche nel procedimento per illecito sportivo il richiamo alla disciplina penalistica fatto dagli istanti. PQM RIGETTA L’ISTANZA E DISPONE IL PROCEDERSI OLTRE. La Procura si riporta integralmente al deferimento richiedendone l’accoglimento. Insiste sulla responsabilità del deferiti chiedendo: -a carico del Sig. CALDARONI MASSIMO l’inibizione per 5 anni; -a carico del Sig. CARMASSI DAVIDE la squalifica per 3 anni; -a carico del Sig. AURICCHIO ALESSANDRO la squalifica per anni 4; -a carico del Sig. SOSCIA ROBERTO la squalifica per anni 3; -a carico del Sig. MALLOZZI FABIO la squalifica per anni 3; -a carico del Sig. MASINO GENNARO la squalifica per anni 3; -a carico del Sig. EVANGELISTA GIUSEPPE la squalifica per mesi 6; -a carico del Sig. GIURINI FRANCESCO la squalifica per mesi 4; -a carico del Sig. PICANO ANGELO l’inibizione per mesi 4; -a carico della Società POL. FONTANA LIRI la penalizzazione di 6 punti da scontarsi nella presente stagione sportiva 2012/2013 ed € 10.000,00 di ammenda; -a carico della Società ASD CITTA’ DI PIGNATARO l’ammenda di €3.000,00; -a carico della Società NUOVA ITRI la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva 2012/213 ed € 7.000,00 di ammenda. L’AVV. GIANNICHEDDA, legale della Società CITTA’ DI PIGNATARO e del Sig. EVANGELISTA, ribadisce che la combine denunciata dall’EVANGELISTA risulta da prove granitiche. Per questo l’EVANGELISTA ha agito in questo modo, in quanto assolutamente sconcertato da quanto posto in essere dalle Società NUOVA ITRI e FONTANA LIRI e soprattutto dal Sig. CALDARONI. Ribadisce la totale buona fede del Presidente della Società CITTA’ DI PIGNATARO il quale ha trasmesso i vari esposti solamente a seguito dei gravi episodi accaduti. Esclude la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in quanto né l’EVANGELISTA né altri tesserati sono stati direttamente coinvolti degli episodi oggetto del deferimento. Richiama anche delibere della C.D.N. che definiscono inopportuni determinati contatti ma non si parla assolutamente di violazione. Si riporta integralmente alla memoria difensiva depositata nei termini chiedendo il proscioglimento dell’EVANGELISTA e della Società CITTA’ DI PIGNATARO. L’AVV. MIRANDA afferma che il Sig. GIURINI non ha mai chiamato spontaneamente il CALDARONI, agendo semplicemente perché invitato dall’EVANGELISTA. Insiste pertanto sulla totale buona fede, sottolineando che il GIURINI non ha mai violato il disposto dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., collaborando tra l’altro con la Procura. Fa presente che il GIURINI ha contattato il CALDERONI solamente una volta, mentre il REALE lo ha sentito ben 10 volte e non è neanche stato deferito. Ricorda che i rapporti tra tesserati sono inopportuni ma non sanzionabili e deposita, infine, agli atti delibere della C.D.N. al riguardo. Prende la parola il Sig. IALONGO, Presidente della NUOVA ITRI dal 2007. Ribadisce che il 18 aprile aveva fatto espressa richiesta di registrazione del processo. Fa presente che nei tabulati delle intercettazioni sono presenti solo le matrici dei numeri telefonici e noni numeri completi per cui è impossibile risalire a chi abbia effettivamente effettuato la telefonata. Smentisce il fatto che AURICCHIO abbia contattato il CALDARONI. Fa inoltre notare che nella gara in questione è stato colto da malore, prova della sua assoluta buona fede. Deposita agli atti una chat di EVANGELISTA, con il calciatore FIORE, nel quale il Presidente della Società CITTA’ DI PIGNATARO cerca di ricavare una confessione sulla combine, cosa che il calciatore FIORE smentisce più volte. Nega che ci siano mai stati contatti tra il calciatore LASCONI e il Sig. CALDERONI, così come affermato dal Sig. EVANGELISTA nel secondo esposto, mentre nel terzo esposto dichiara che il REALE era disposto a collaborare ma non c’è alcuna prova del coinvolgimento dei tesserati della NUOVA ITRI. Fa notare che il MALLARDI veniva convocato dalla Procura all’indirizzo di posta elettronica privato presso l’azienda di famiglia esprimendo perplessità sull’orario di convocazione – 19.00 – quindi post lavorativo, convocazione alla quale lo stesso MALLARDI non si presenta per impedimenti di lavoro, dichiarazione pertanto assolutamente falsa. Fa presente che l’AURICCHIO ha intrattenuto rapporti con il MALLARDI, in quanto amici, e soprattutto per il fatto che il MALLARDI doveva effettuare dei lavori in casa dell’AURICCHIO. Evidenzia una serie di dichiarazioni contraddittorie del MALLARDI per provare l’inattendibilità del soggetto. Chiede, sempre il Sig, IALONGO, che venga acquisito agli atti un CD contenente ulteriori dichiarazioni del MALLARDI registrate durante una telefonata tra quest’ultimo ed il Sig. MASINO, nel quale il MALLARDI disconosce i fatti così come emergono dal deferimento. Fa presente che se si trattasse realmente di illecito ciò implicherebbe la non ammissibilità ai playoff. Pertanto, se avesse agito per attuare un illecito sportivo, non avrebbe tesserato a dicembre il calciatore GIURINI, successivamente passibile di squalifica. Chiede, quindi, visto il periodo delicato, che le sanzioni richieste dalla Procura siano applicate per la stagione 2013/2014. La Procura si oppone all’acquisizione del C.D., visto che la posizione del MALLARDI è stata decisa e perché la richiesta è tardiva, illegittima , irrilevante e comunque formulata genericamente. La stessa posizione viene assunta dall’AVV. GIANNICHEDDA. L’AVV. CHIACCHIO insiste per l’acquisizione quale prova del C.D. perché di chiara importanza. La CDT si riserva. L’AVV. GIANNICHEDDA afferma l’impossibilità di accertare la provenienze del CD sottolineando poi che cmq il contenuto dello stesso non può sconfessare dichiarazioni precedentemente assunte dalla Procura. Interviene il Sig. AURICCHIO il quale afferma di non aver mai contattato direttamente CONTE in quanto generalmente utilizzava quel numero per contattare un altro amico che usava il telefono di CONTE. Conferma che i rapporti con il MALLARDI venivano intrattenuti per lavori da effettuare in casa. Prende la parola il Sig. EVANGELISTA Presidente della Società CITTA’ DI PIGNATARO e si riporta integralmente ai 4 esposti presentati alla Procura e agli atti del deferimento, facendo presente che ha inviato un ulteriore esposto. Il Sig. CHIODI – Dirigente della Società NUOVA ITRI – inveisce ripetutamente contro il Sig. EVANGELISTA, minacciandolo. Il Procuratore interviene chiedendogli di dichiarare le proprie generalità. Il Chiodi inizialmente si rifiuta, ma poi viene identificato. Il Procuratore prende nota dell’atteggiamento processuale assunto dal suddetto CHIODI. Interviene poi l’AVV. GERVASIO quale legale del CARMASSI, la quale fa presente che il Procuratore non ha mai menzionato il suo assistito se non nelle conclusioni. Si riporta integralmente alla memoria difensiva depositata e insiste sul fatto che non vi è alcuna prova a carico del CARMASSI. Fa notare come il GRILLO non faccia mai riferimento ad alcuna telefonata al CARMASSI, il quale – come ben desumibile dagli atti – “si sarebbe giocato fino in fondo la partita”. Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito non sussistendo alcuna prova a carico dello stesso. La seduta si chiude alle ore 20.00 e viene rinviata alle ore 15.00 dell’8.5.2013. La seduta riprende alle ore 15.40 dell’8 maggio 2013. Chiede di intervenire, per rilasciare dichiarazioni spontanee, il dirigente Claudio RIOLLI della società FONTANA LIRI. La Commissione acconsente. Il Dirigente RIOLLI nel suo intervento esprime perplessità sull’intera vicenda, rimarca i sacrifici fatti dalla dirigenza per portare avanti la società, evidenzia l’opera svolta nei confronti dei giovani, e si dimostra preoccupato delle conseguenze che una sentenza sfavorevole potrebbe arrecare al prosieguo dell’attività. La Commissione lascia la parola all’AVV. Monica FIORILLO difensore del calciatore AURICCHIO Alessandro della società NUOVA ITRI L’AVV. FIORILLO evidenzia la contraddittorietà della deposizione del MALLARDI, dalla quale nasce il coinvolgimento del proprio assistito, sottolineando come la stessa si sia formata in due diverse fasi: una prima audizione nella quale il MALLARDI sosteneva di non sapere cosa riferire, ed una seconda audizione nella quale lo stesso rilascia un quadro molto circostanziato della vicenda. L’AVV. FIORILLO evidenzia altresì il mancato deferimento del calciatore REALE, per mezzo del quale la Procura Federale riscontra le dichiarazioni di MALLARDI. In conclusione, l’AVV. FIORILLO, chiede, in via principale, il proscioglimento del suo assistito ed, in via subordinata, di derubricare il capo di imputazione da illecito sportivo a comportamento non regolamentare in relazione alla telefonata intercorsa prima dell’incontro de quo con l’allenatore CALDARONI (FONTANA LIRI) La Commissione lascia la parola all’AVV. Michele COZZONE difensore del tecnico Massimo CALDARONI della società FONTANA LIRI e della società stessa. L’AVV. COZZONE esordisce rilevando l’insussistenza dell’illecito sportivo e di come, anche l’applicazione delle sanzioni minime per tale fattispecie, comporterebbe l’impossibilità di beneficiare del ripescaggio per la società per tre stagioni sportive. Nella ricostruzione della vicenda l’AVV. COZZONE evidenzia come il CALDARONI, stando agli atti del procedimento, non contatta nessuno dei deferiti di sua iniziativa, anzi viene dagli stessi contattato, alcuni dei quali anche su invito del Presidente EVANGELISTA della società CITTA’ DI PIGNATARO, il cui esposto, articolato in più fasi, avvia il processo di indagine. Ciò premesso l’AVV. COZZONE sottolinea come dagli atti risulta che, in tutti i contatti ricevuti dai vari soggetti deferiti, la risposta fornita dal CALDARONI sia stata univoca nelle direzione di un corretto svolgimento della gara. Inoltre, l’AVV. COZZONE rileva come, citando i vari stralci dei verbali di audizione della Procura Federale, manchi il riscontro alle dichiarazioni rese davanti agli Organi Inquirenti e che la stessa denuncia dell’EVANGELISTA sia tutt’altro che disinteressata, ma nasca da una qualche rivalsa nei confronti della società FONTANA LIRI, come da lui stesso dichiarato in un suo precedente intervento. L’AVV. COZZONE osserva che appare anche labile corroborare l’accusa con il fatto che il CALDARONI non ricordi di aver chiamato presso la panchina alcuni suoi calciatori nel corso della gara per fornire indicazioni . Tali operazioni sono particolarmente frequenti nel corso degl’incontri ed è naturale non ricordarle. In conclusione, l’AVV. COZZONE, ribadendo come il CALDARONI sia stato sempre destinatario di telefonate di contatto, finalizzate ad acquisire informazioni in relazione all’impegno che sarebbe stato profuso nella gara in questione, e che alle stesse ha sempre risposto confermando il massimo impegno, chiede il proscioglimento totale del Sig. CALDARONI MASSIMO e della società FONTANA LIRI. La Commissione lascia la parola all’AVV. Edoardo CHIACCHIO difensore della società NUOVA ITRI Prima di intervenire, l’AVV. CHIACCHIO deposita alla Commissione la trascrizione di una telefonata il cui audio è stato depositato presso il Comitato Regionale Lazio per il successivo inoltro alla Procura Federale. La Commissione riceve con riserva la citata documentazione. L’AVV. CHIACCHIO, nel suo intervento osserva come per contestare la violazione dell’illecito sportivo, si deve essere in presenza di fatti ampiamente riscontrati, in quanto vi è in ballo la prosecuzione della carriera calcistica di alcuni calciatori, e la sopravvivenza stessa delle società; ampi riscontri che nel presente procedimento sono del tutto assenti. L’AVV. CHIACCHIO evidenzia come nell’intero carteggio del deferimento non vi è stata alcuna attività istruttoria sulla gara di Play-Off che a pieno titolo entrerebbe nell’ipotizzato illecito essendo la stessa la contropartita in relazione a quello, presunto, commesso nella gara di campionato che vedeva avversarie il FONTANA LIRI e la NUOVA ITRI. L’AVV. CHIACCHIO continua osservando come la denuncia inoltrata dal Sig. Evangelista sia inaccettabile per mancanza di spontaneità, essendo stata resa in 4 diverse fasi, e disinteresse in quanto la denuncia è strumentale e finalizzata ad ottenere un presunto beneficio già dalla stagione allora corrente. L’AVV. CHIACCHIO rileva l’assenza di LASCONI dal procedimento ed osserva alcune discrasie nelle dichiarazioni rese dal MALLARDI alla PROCURA FEDERALE. Per quanto riguarda il Sig. Angelo PICANO, l’AVV. CHIACCHIO contesta la mancanza della prova dell’avvenuta convocazione . In conclusione l’AVV. CHIACCHIO, ritenendo il procedimento infondato chiede il proscioglimento del Sig. Angelo PICANO e della società NUOVA ITRI. La Commissione lascia la parola al Rappresentante la Procura Federale AVV. DI LEGINIO L’AVV. DI LEGINIO in via preliminare rileva come l’intervento dell’Ing. IALONGO sia stato illuminante in ordine all’esistenza di una lobby composta da personaggi in grado di influenzare gli eventi calcistici nel territorio, e pertanto si rimette alle valutazioni della Commissione Disciplinare Territoriale in ordine all’invio in Procura degli atti per l’apertura di un fascicolo. Il rappresentante della Procura, nel suo intervento ribadisce i riscontri alle affermazioni rese in sede di audizione, e che le sanzioni fin qui patteggiate dimostrano il riconoscimento della responsabilità in relazione agli addebiti. L’AVV. DI LEGINIO, nel ritenere la tesi accusatoria suffragata, chiede alla Commissione Disciplinare Territoriale di valutare se l’intervento dell’Ing. IALONGO configuri intralcio ai lavori della C.D.T., e qualora sia ravvisato, la trasmissione degli atti alla Procura. Altresì, l’AVV. DI LEGINIO, alla luce della mutata condizione di classifica delle società, nel rispetto del principio di afflittività della pena, chiede alla Commissione Disciplinare Territoriale di aumentare i punti di penalizzazione richiesti o, in alternativa,trasferirne l’applicazione al Campionato della Stagione Sportiva 2013/2014 I lavori vengono sospesi per una pausa alle ore 17.30 per riprendere alle ore 18.20 La Commissione lascia la parola all’Ing. Vincenzo IALONGO, per un breve intervento, nel corso del quale contesta alcune valutazioni della Procura in ordine a presunte responsabilità e si richiama all’intervento dell’AVV. CHIACCHIO nella certezza della terzietà della Commissione Disciplinare. La Commissione lascia la parola al Sig. Giuseppe EVANGELISTA, Presidente della società CITTA’ DI PIGNATARO, il quale nel suo intervento, chiarisce che la denuncia è stata sporta in 4 fasi a causa della sua inesperienza. Inoltre l’EVANGELISTA, non molto comprensibilmente, cita alcuni calciatori i quali sono passati dalla sua società alla NUOVA ITRI, in particolare cita ESPOSITO al quale lui riconosceva € 2.500 al mese, e GIURINI il quale percepiva € 1.200. La Commissione lascia la parola a Cristiano GRIMALDI Presidente della Pol. FONTANA LIRI, il quale evidenzia che a fine stagione gli stimoli sono scarsi in mancanza di traguardi da conquistare e ribadisce gli sforzi effettuati per garantire il prosieguo dell’attività in un piccolo centro quale è Fontana Liri. La Commissione lascia la parola all’AVV. Gianluca GIANNICHEDDA difensore della società CITTA’ DI PIGNATARO e del suo Presidente Giuseppe EVANGELISTA. L’ AVV. GIANNICHEDDA richiama l’attenzione dei presenti ad un approfondito esame dei fatti nei quali emerge la prova granitica dell’illecito. L’ AVV. GIANNICHEDDA fa risaltare come, al di là di tutte le valutazioni, i fatti sono stati esattamente corrispondenti con le intenzioni. Inoltre l’ AVV. GIANNICHEDDA evidenzia la tempestività della denuncia, frazionata in quanto i fatti non appena conosciuti venivano portati all’attenzione degli organi competenti. La Commissione lascia la parola all’ AVV. MIRANDA difensore del calciatore Francesco GIURINI.Nel suo intervento l’ AVV. MIRANDA, prendendo atto di quanto dichiarato dall’EVANGELISTA nel suo intervento, ribadisce che il proprio assistito contatta il CALDARONE su invito del Presidente EVANGELISTA per tastare il terreno circa l’effettivo impegno in occasione della gara con la NUOVA ITRI. L’AVV. MIRANDA rileva che questo emerge dagli atti e che questo conferma il CALDARONI, pertanto chiede il proscioglimento del proprio assistito per mancanza della violazione ascritta. La Commissione lascia la parola all’ AVV. Michele COZZONE L’AVV. COZZONE ribadisce come il deferimento sia basato esclusivamente sulla denuncia dell’EVANGELISTA e sulle dichiarazioni dei tesserati della società CITTA’ DI PIGNATARO in particolare di MALLARDI, smentite dallo stesso MALLARDI, e di GIURINI che afferma di aver ricevuto la proposta da CALDARONI. L’AVV. COZZONE osserva come pur se irrilevante all’interno del presente procedimento, ha una sua connotazione la dichiarazione di LASCONI il quale, per sua stessa ammissione, voleva essere ammonito e prese la palla con la mano non rendendosi conto di trovarsi nell’area di rigore. Quindi, conclude l’AVV. COZZONE, non si può addivenire ad una colpevolezza per illecito sulla base di dichiarazioni unilaterali e non riscontrate. La Commissione lascia la parola all’AVV. FIORILLO, il quale insiste sull’inattendibilità del MALLARDI in quanto contraddittoria sia nei modi che nei tempi delle sue deposizioni soprattutto nel confronto con REALE. Inoltre l’AVV. FIORILLO chiarisce che il calciatore AURICCHIO si reca dal MALLARDI per acquistare delle forniture regolarmente pagate e fatturate. Pertanto rinnova le richieste avanzate. La Commissione lascia la parola all’AVV. CHIACCHIO Nel suo intervento, l’AVV. CHIACCHIO si complimenta con l’AVV. FIORILLO in quanto con il suo intervento ha posto definitivamente la parola fine ai rapporti REALE – MALLARDI con quest’ultimo che smentisce il primo nel corso dell’audizione del 4 giugno. L’AVV. CHIACCHIO esprime il suo gradimento anche per l’intervento dell’AVV. MIRANDA per il quale GIURINI non ha riferito nulla di illecito come in effetti è. L’AVV. CHIACCHIO evidenzia come GIURINI sia un caposaldo dell’accusa e venendo meno le sue dichiarazioni crolla il castello accusatorio. L’AVV. CHIACCHIO rileva altresì che diversi soggetti, pur nella loro rilevanza ai fini della vicenda, non sono stati inseriti nel procedimento . Alle ore 19.15, essendo terminati tutti gli interventi, la Commissione Disciplinare Territoriale scioglie la seduta riservando la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che i fatti di cui all’atto di deferimento siano provati nei limiti di cui in motivazione e con le conseguenze in termini disciplinari di cui al dispositivo. In effetti la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale trova un granitico conforto nell’andamento sul campo della gara del 13-5-2012 Fontana Liri – Nuova Itri. Dall’esame del referto di gara, acquisito dalla Commissione unitamente a quello della gara dei play off tra le stesse squadre, emerge inequivocabilmente che almeno sino alla segnatura della seconda rete da parte della società Fontana Liri, avvenuta al 26’ del secondo tempo, la gara ha avuto certamente un andamento regolare, lo documentano la successione delle reti, in vantaggio la squadra di casa all’11’ del primo tempo, pareggio della Nuova Itri al 44’ del primo tempo ed ulteriore vantaggio del Fontana Liri al 26’ del secondo tempo, le ammonizioni subite dal Fontana Liri di tre calciatori: al 4’ minuto del secondo tempo, al 6’ minuto del secondo tempo, ed al 22’ minuto del secondo tempo, per falli o comportamenti ostruzionistici; le ammonizioni comminate alla Nuova Itri al 13’ minuto del primo tempo, al 45’ minuto del primo tempo, al 18’, 27’ e 28’ minuto del secondo tempo per falli o proteste nei confronti del direttore di gara. L’andamento delle reti e le numerose ammonizioni (9) comminate ai calciatori delle due squadre per scorrettezze o comportamenti non regolamentari denotano l’andamento di una gara tirata tra due squadre di vertice in classifica. La svolta della gara avviene inequivocabilmente tra il 30’ minuto ed il 33’ minuto del secondo tempo; infatti al 30’ minuto viene espulso un calciatore della Nuova Itri, per fallo di reazione, segno evidente che in quel momento la gara era ancora assolutamente partecipata da entrambe le squadre, mentre al 33’ minuto del secondo tempo viene espulso il calciatore Lasconi Marius Cosmin del Fontana Liri, per aver colpito il pallone con la mano in area di rigore interrompendo l’azione pericolosa avversaria. A seguito del rigore al 33’ minuto la Nuova Itri pareggia ed al 34’ minuto passa addirittura in vantaggio. Cosa era avvenuto intorno alla mezzora del secondo tempo per determinare una svolta così repentina nella gara, portando la Nuova Itri che si trovava in campo avverso in svantaggio di una rete e con un uomo in meno, a ribaltare il risultato ? Svolta talmente repentina che determina il malore del presidente Ialongo che deve essere addirittura portato in ambulanza al più vicino nosocomio. Era semplicemente avvenuto che da Pignataro, dove la squadra locale era impegnata con il Pontinia, era giunta la notizia che i locali erano in vantaggio. Si era verificata cioè la condizione che il Fontana Liri, per bocca del suo allenatore Caldaroni e del suo calciatore Lasconi, non gradiva assolutamente: affrontare nella gara di Play Off proprio la squadra di Pignataro, ritenuta più forte della Nuova Itri. Vi è altresì da aggiungere che nei minuti finali della gara, esattamente al 42’ e 45’ del secondo tempo vengono ammoniti due calciatori del Fontana Liri, Rocco e Quattrucci, per fallo di mani volontario ed entrambi risultano poi squalificati per una gara per recidività in ammonizione nel comunicato ufficiale 227 del 15-5-2012. Anche questo conferma plasticamente quanto affermato sempre dal Caldaroni e cioè che avrebbe schierato il maggior numero di calciatori diffidati che avrebbero poi cercato l’ammonizione per scontare la squalifica nella successiva ed ininfluente gara di campionato, per essere poi disponibili nei play off. L’andamento della gara conferma quindi quanto contenuto negli esposti denuncia del Pignataro e quanto accertato e sostenuto dalla Procura Federale, il Fontana Liri giocò effettivamente la partita regolarmente solo fino al 30’ circa del secondo tempo, per poi invece favorire la vittoria della Nuova Itri onde evitare di affrontare la squadra del Città di Pignataro, ritenuta più forte, nei play off. E’ però evidente che il mero andamento di una gara, pur se emergono indizi atti a corroborare l’ipotesi accusatoria, non è sufficiente ad avvalorare la tesi della volontarietà del comportamento dei calciatori e del tecnico del Fontana Liri, ma le ipotesi trovano granitiche conferme nelle dichiarazioni del calciatore Lasconi e soprattutto nell’ampia ricostruzione operata dal Mallardi, calciatore della squadra avversaria. Va innanzitutto affermato che, seppur il Lasconi è uscito dal procedimento per il difetto di notifica degli atti, le sue dichiarazioni possono essere utilizzate nel procedimento in quanto ritualmente acquisite dall’organo inquirente da tesserato che, in ogni caso, ha l’obbligo di riferire la verità. Infatti il Lasconi conferma la circostanza, ampiamente verificatasi con ben tre calciatori del Fontana Liri, poi squalificati per recidività in ammonizione, che i calciatori della squadra di casa diffidati fossero a caccia di ammonizioni per poter scontare la squalifica per recidività per ammonizione nella successiva gara di campionato, ininfluente ai fini della classifica, ma è ben poco credibile quando giustifica anche la sua espulsione per fallo di mano in area in tale prospettiva; infatti, si trattava di un’azione su calcio piazzato, come riferisce il Mallardi, ed è inverosimile che un calciatore, per di più espertissimo come il trentaseienne Lasconi, non si renda conto di trovarsi in area di rigore. In questa ottica trova totale conferma la ricostruzione dei fatti operata dal Mallardi che riferisce come prima della gara, nello spogliatoio vi fosse stata una riunione tra i calciatori più rappresentativi della Nuova Itri che discutevano su di una proposta pervenuta dal Fontana Liri che prevedeva di far vincere quella alla Nuova Itri che a sua volta avrebbe fatto vincere al Fontana Liri la gara dei play off; proposta che non venne accettata. La proposta del Fontana Liri appare quindi del tutto conseguente alla intenzione di questa squadra di ottenere due benefici: evitare il temuto Pignataro nella gara di play off e trovarsi la strada spianata nella successiva gara di play off contro il Nuova Itri. Le dichiarazioni del Mallardi, che tutte le difese hanno tentato di bollare come inattendibili, in quanto contraddette dalle precedenti affermazioni dello stesso calciatore, sono invece del tutto conformi all’andamento della gara e sono pienamente credibili in quanto il calciatore quando le ha rese non aveva alcun interesse contrastante nei confronti delle società coinvolte e non aveva alcuna utilità personale da lucrare. Motivo determinante per la resipiscenza del Mallardi appare l’incontro inopportuno e preoccupante avuto con l’Auricchio alla presenza del Reale nel pieno corso delle indagini. In quella circostanza è evidente che l’intervento dell’Auricchio preoccupa il Maliardi, che si rende conto di come gli inquirenti stiano approfondendo le indagini e si rende conto, altresì, che l’Auricchio, ignaro dell’identità del Reale, si è lasciato andare davanti a questi a dichiarazioni compromettenti ed inopportune, e che il suo amico Reale non potrà che riferire, come ha sempre fatto con grande correttezza, agli inquirenti quanto appreso in quel colloquio. Confermate quindi dai fatti emersi nella gara tutte le dichiarazioni del Mallardi, appaiono assolutamente credibili tutte quelle riferite dal Reale che, puntualmente, riferisce agli inquirenti quanto appreso dall’amico Mallardi sin dalla serata della gara e poi nei successivi incontri, tra cui quello con l’Auricchio. E’ quindi pienamente provato che l’allenatore Caldaroni, appresa la notizia che il Pignataro era in vantaggio con il Pontinia, ha invitato i suoi calciatori più esperti, tra cui il Lasconi ed il Carmassi, a favorire la rimonta e la vittoria della Nuova Itri, e che sia stato pienamente ascoltato dalla squadra che ha smesso di giocare nell’ultimo quarto d’ora favorendo le segnature della Nuova Itri con, addirittura, un calcio di rigore per un inutile fallo di mano. Non appare provata, ed anzi è smentita dai fatti, che anche la gara dei play off tra Fontana Liri e Nuova Itri, disputatasi a Fontana Liri il 275- 2012, si sia svolta con l’accordo delle due squadre per favorire il Fontana Liri. Infatti se è vero che, effettivamente, il risultato fu di 1 a 0 per i locali, è altrettanto vero che la segnatura intervenne al 15’ del primo tempo ed il risultato è rimasto in bilico sino alla fine, inoltre nella gara vennero ammoniti ben quattro calciatori della Nuova Itri, tutti per gioco scorretto, segno evidente che non si trattò di un comportamento condiscendente e predeterminato. Ma quello che è determinante è ancora una volta la deposizione del Mallardi. Se il calciatore è credibile nella ricostruzione dei fatti, relativamente alla gara del 13-5-2012, va assunta come credibile tutta la ricostruzione, maggiormente perché non partecipò nemmeno alla gara dei play off in quanto infortunato. Quindi non aveva nulla da temere nel riferire eventuali combine relative alla gara di ritorno, che non aveva nemmeno giocato. Il Mallardi è chiarissimo nel dire che l’accordo sull’illecito, di cui pure si parlò negli spogliatoi prima della gara, venne rifiutato dai calciatori del Nuova Itri, che si giocarono la partita con ardore, tanto da avere quattro ammoniti ed un espulso sino al 75’ della gara. Peraltro, appare francamente poco credibile che una squadra di calcio possa accettare, per arrivare ai play off, di condizionare poi la partita dei play off contro la stessa squadra e quindi il rifiuto della combine, affermato dal Mallardi, appare del tutto coerente agli avvenimenti e quindi conferma ancora una volta la deposizione di questi. Quindi in conclusione, sulle accuse di illecito, appare pienamente provato quello messo in atto dal Caldaroni e dal calciatore Carmassi, oltre ad altri non identificati del Fontana Liri, mentre non appaiono provate le accuse a carico dei tesserati del Nuova Itri, in quanto non parteciparono all’illecito della gara del 13-5-2012, di cui furono solo beneficiari non partecipanti, e non vi fu illecito consumato nella gara del 27-5-2012 ma solo un tentativo portato avanti dall’allenatore Caldaroni che però non venne accettato dai tesserati della Nuova Itri. Per quanto attiene alla sanzione da applicare nei confronti del Fontana Liri, ritiene la Commissione, avuto riguardo all’attuale posizione di classifica, che sanzione adeguata sia l’esclusione della squadra dalla disputa dei Play-Off, nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 8.000,00; mentre a carico del Caldaroni che si è reso protagonista di plurime violazioni regolamentari e che è stato l’ispiratore, per il ruolo ricoperto, del comportamento dei suoi calciatori, vada comminata la squalifica per cinque anni. A carico del Carmassi, ritenuto responsabile di illecito va applicata la sanzione edittale di tre anni di squalifica. I tesserati deferiti della Nuova Itri, vanno invece dichiarati colpevoli della violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 CGS e 7 comma 7 del CGS, così derubricata l’originaria incolpazione e l’Auricchio va dichiarato responsabile anche dell’ulteriore violazione contestata sub 2 nell’atto di deferimento, in quanto il comportamento tenuto nel colloquio, riferito conformemente dal Reale e dal Mallardi, del 7-6-2012, con gli stessi integra pacificamente quanto contenuto nel capo di incolpazione. A carico dei calciatori Soscia, Mallozzi e Masino va quindi applicata la sanzione della squalifica per mesi 6 ed a carico dell’Auricchio della squalifica per mesi 8. La società Nuova Itri, responsabile oggettivamente delle violazioni ascritte ai propri tesserati va sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00, vista la pluralità dei soggetti coinvolti e la gravità delle sanzioni complessivamente irrogate. Per quanto attiene alle posizioni minori, ritiene la Commissione che il comportamento del presidente Evangelista e del calciatore Giurini integri pacificamente gli estremi della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, così come contestata. Infatti, le telefonate intercorse prima della gara tra l’Evangelista ed il Caldaroni, e tra il Giurini ed il Caldaroni , furono assolutamente inopportune e non conformi alle norme regolamentari, in quanto miravano non solo a scrutinare il comportamento della società Fontana Liri ma anche a sollecitarne l’impegno agonistico in una gara che riguardava direttamente la posizione in classifica del Città di Pignataro. Il Presidente Evangelista avrebbe dovuto rivolgersi subito, non appena avuto sentore della possibilità dell’illecito, agli Organi inquirenti federali, favorendo così l’accertamento dei fatti e non aveva né il potere né il dovere di mettersi in proprio nel fare le indagini, va comunque affermato che, in ogni caso, la denuncia fu immediata e che, effettivamente, il Pignataro è stato danneggiato grandemente dal comportamento antisportivo del Fontana Liri, che ha volontariamente alterato il risultato della gara. Alla luce di queste considerazioni la sanzione a carico del Presidente Evangelista può essere contenuta nell’inibizione per mesi uno e per il calciatore Giurini nella squalifica per mesi uno. Per quanto attiene infine alla posizione del legale rappresentante pro tempore della Nuova Itri Sig. Picano Angelo, che non ha risposto alla convocazione della Procura Federale del 27-6-2012, va rilevato come, se è vero che la Procura Federale non ha trasmesso il rapporto del fax della prima convocazione per le ore 17,00 del 27-6-2012, presso la sede della delegazione provinciale di Latina, è ben vero che risulta in atti la rettifica di tale convocazione per le ore 17,30 dello stesso giorno, unitamente a quella dell’allenatore Parisio, che si è invece presentato regolarmente. L’atto di convocazione, inviato presso la sede della società, è quindi pienamente idoneo ed appare censurabile il comportamento del Presidente della società che non ha giustificato la sua assenza. Va quindi applicata la sanzione dell’inibizione per mesi tre. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale del Lazio DELIBERA 1) Di ritenere nullo l’atto di deferimento a carico del calciatore Lasconi Marius Cosmin in quanto non regolarmente notificato allo stesso presso il domicilio eletto nel procedimento e, per l’effetto, rimette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza; 2) Di applicare alla società Minturnomarina la sanzione concordata ai sensi dell’articolo 23 del CGS di € 1.400,00 di ammenda (sanzione base € 2.100). 3) Di applicare al calciatore GRILLO Michele la sanzione concordata ai sensi dell’articolo 23 e 24 CGS della squalifica per giorni 53 (sanzione base squalifica per mesi 4). 4) Di applicare al calciatore MALLARDI Andrea la sanzione concordata ai sensi dell’articolo 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2 e giorni 20 (sanzione base squalifica per mesi 6). 5) Di ritenere l’allenatore CALDARONI Massimo, il calciatore CARMASSI Davide e la società FONTANA LIRI responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di applicare agli stessi le seguenti sanzioni: CALDARONI Massimo anni cinque di squalifica CARMASSI Davide anni tre di squalifica FONTANA LIRI esclusione dai play off della corrente stagione sportiva ed € 8.000,00 di ammenda. 6) Di ritenere il legale rappresentante pro tempore della società Città di Pignataro, EVANGELISTA Giuseppe, il calciatore GIURINI Francesco e la società A.S.D. CITTA’ DI PIGNATARO responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni EVANGELISTA Giuseppe mesi uno di inibizione GIURINI Francesco mesi uno di squalifica CITTA’ DI PIGNATARO € 300,00 di ammenda 7) Di ritenere il legale rappresentante pro tempore della società Nuova Itri, PICANO Angelo responsabile della violazione ascritta e per l’effetto di irrogargli la sanzione dell’inibizione per mesi tre. 8) Di ritenere i tesserati SOSCIA Roberto, MALLOZZI Fabio e MASINO Gennaro responsabili della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 CGS e 7 comma 7 CGS, così derubricata l’originaria incolpazione e per l’effetto di irrogare agli stessi la squalifica di mesi sei. 9) Di ritenere il tesserato AURICCHIO Alessandro responsabile della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 CGS e 7 comma 7 CGS, così derubricata l’originaria incolpazione, nonché della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS così come contestata sub 2 nell’atto di deferimento e per l’effetto di irrogargli la squalifica per mesi otto. 10) Di ritenere la Società NUOVA ITRI responsabile delle violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. e, per l’effetto, di irrogare alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 3.000. Le sanzioni deliberate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito anche a mezzo fax od altri mezzi idonei di comunicazione immediata e con i termini abbreviati.
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