COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCRA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO CAPPETTI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 22 COMMI, 6 E 8 DEL C.G.S.; DEI SIGG.RI MARZIALI PACIFICO, BILLI PIETRO ANTONIO, MARESCHI PERGIUSEPPE, SARALLI UBALDO, BALLANTI CRISTIANO E FOSSATI MICHELE, DIRIGENTI DELLA POL. ISCHIA DI CASTRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 61 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ POL. ISCHIA DI CASTRO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCRA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO CAPPETTI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 22 COMMI, 6 E 8 DEL C.G.S.; DEI SIGG.RI MARZIALI PACIFICO, BILLI PIETRO ANTONIO, MARESCHI PERGIUSEPPE, SARALLI UBALDO, BALLANTI CRISTIANO E FOSSATI MICHELE, DIRIGENTI DELLA POL. ISCHIA DI CASTRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 61 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ POL. ISCHIA DI CASTRO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe, alla Commissione Disciplinare Territoriale, con atto dell’8.5.2013. Nel deferimento vengono contestate al calciatore LORENZO CAPPETTI ed ai dirigenti indicati in titolo e alla loro Società di appartenenza, le violazioni degli articoli citati, per la partecipazione irregolare del calciatore CAPPETTI con la Società ISCHIA DI CASTRO, nelle gare del Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva. L’atto di deferimento è scaturito dalla trasmissione degli atti inerenti la gara ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE del 17.3.2013, sul cui esito sia il Giudice Sportivo di primo grado che la Commissione Disciplinare, avevano riconosciuto l’illegittimità della partecipazione del calciatore CAPPETTI, infliggendo alla Società ISCHIA DI CASTRO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Tale decisione è stata adottata dagli Organi della Giustizia Sportiva poiché, il citato calciatore CAPPETTI, squalificato per n. 2 gare con il C.U. del 17.5.2012, scontava la prima giornata di squalifica nella successiva gara del Campionato Juniores Regionale, MONTEFIASCONE – S. MARINELLA del 19.5.2012, allorché era tesserato per la Società MONTEFIASCONE. La seconda giornata di squalifica, avendo il citato calciatore cambiato Società, avrebbe dovuto scontarla, ai sensi dell’art. 22 comma 6 del C.G.S., nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società di appartenenza e non nel Campionato Juniores Regionale, così come erroneamente ha ritenuto la Società ISCHIA DI CASTRO, motivo questo che ha determinato la sanzione della perdita della gara. Il Procuratore Federale, dopo aver esaminati gli atti di gara e constatato la legittimità di tali decisioni, ha preso visione di tutte le distinte di gara, sin dall’inizio del Campionato di Promozione, e si è reso conto che il predetto atleta ha partecipato illegittimamente a ben 26 gare di campionato, ed esattamente: FIANO ROMANO ISCHIA DI CASTRO DEL 2.9.2012 ISCHIA DI CASTRO VALLE DEL TEVERE DEL 9.9.2012 CANTALUPO ISCHIA DI CASTRO DEL 16.9.2012 ISCHIA DI CASTRO VIGOR ACQUAPENDENTE DEL 23.9.2012 LA STORTA ISCHIA DI CASTRO DEL 30.9.2012 ISCHIA DI CASTRO GRIFONE MONTEVERDE DEL 7.10.2012 BOREALE ISCHIA DI CASTRO DEL 14.10.2012 ISCHIA DI CASTRO BRACCIANO DEL 21.10.2012 CASTRENSE ISCHIA DI CASTRO DEL 28.10.2012 ISCHIA DI CASTRO FOOTBALL RIANO DEL 4.11.2012 COMUNALE DI CAPENA ISCHIA DI CASTRO DELL’11.11.2012 ISCHIA DI CASTRO LA SABINA DEL 18.11.2012 ISCHIA DI CASTRO PIANOSCARANO DEL 25.11.2012 SETTEBAGNI C.S. ISCHIA DI CASTRO DEL 2.12.2012 ISCHIA DI CASTRO TOR DI QUINTO DEL 9.12.2012 ANGUILLARA ISCHIA DI CASTRO DEL 16.12.2012 ISCHIA DI CASTRO SORIANESE DEL 23.12.2012 ISCHIA DI CASTRO FIANO ROMANO DEL 6.1.2013 VALLE DEL TEVERE ISCHIA DI CASTRO DEL 13.1.2013 ISCHIA DI CASTRO CANTALUPO DEL 20.1.2013 VIGOR ACQUAPENDENTE ISCHIA DI CASTRO DEL 27.1.2013 ISCHIA DI CASTRO LA STORTA DEL 3.2.2013 GRIFONE MONTEVERDE ISCHIA DI CASTRO DEL 24.2.2013 ISCHIA DI CASTRO BOREALE DEL 3.3.2013 BRACCIANO 1910 ISCHIA DI CASTRO DEL 10.3.2013 ed infine alla gara ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE del 17.3.2013, sulla quale si è già espresso il Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 4.4.2013, con la quale trasmetteva gli atti alla Procura Federale. Ha anche accertato il Collaboratore della Procura Federale che i Dirigenti sottoelencati hanno sottoscritto e dichiarato, in violazione dell’art. 61 della NOIF, che i giocatori indicati in distinta hanno partecipato tutti legittimamente alle partite in riferimento, sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il calciatore CAPPETTI non ne avesse titolo. I dirigenti della POL. ISCHIA DI CASTRO responsabili di tali violazioni, sono stati: PACIFICO MARZIALI per aver sottoscritto n. 11 liste di gara; PIETRO ANTONIO BILLI per aver sottoscritto n. 5 liste di gara; PIERGIUSEPPE MARESCHI per aver sottoscritto n. 1 lista di gara; UBALDO SARALLI per aver sottoscritto n. 4 liste di gara; CRISTIANO SARALLI per aver sottoscritto n. 3 liste di gara; MICHELE FOSSATI per aver sottoscritto n. 1 lista di gara. Alla conclusione di tale indagine, sono stati deferiti i predetti dirigenti e la POL. ISCHIA DI CASTRO, per responsabilità oggettiva per le violazioni loro ascritte. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare Territoriale, è presente l’AVV. FRANCESCO BEVIVINO, mentre per i deferiti sono presenti i Sigg.ri UBALDO SARALLI, PIETRO ANTONIO BILLI e GIUSEPPE FOSSATI, rappresentati tutti dall’AVV. PIETRO MARZIALI. Il Rappresentante della Procura si riporta integralmente all’atto di deferimento, affermando la responsabilità dei deferiti e chiedendo: per il calciatore CAPPETTI LORENZO 9 giornate di squalifica, per il Sig. MARZIALI PACIFICO 6 mesi di inibizione, per il Sig. PIETRO ANTONIO BILLI 4 mesi di inibizione, per il Sig. PIERGIUSEPPE MARESCHI 1 mese di inibizione, per il Sig. SARALLI UBALDO 3 mesi di inibizione, per il Sig. BALLANTI CRISTIANO 2 mesi di inibizione, per il Sig. MICHELE FOSSATI 1 mese di inibizione e per la Società POL ISCHIA DI CASTRO 15 punti di penalizzazione ed € 2000 di ammenda. Il Sig. BILLI interviene affermando che la responsabilità di quanto avvenuto è esclusivamente da addebitare a lui, in quanto, per gravi motivi familiari, è stato distratto dagli impegni societari. Pertanto si assume totalmente la responsabilità di quanto accaduto, insistendo sulla totale buona fede di tutti i soggetti deferiti. L’AVV. PIETRO MARZIALI si riporta alla memoria difensiva trasmessa nei termini. Fa presente che la Società ISCHIA DI CASTRO rimase sorpresa dal provvedimento del Giudice Sportivo con cui veniva accolto il reclamo della CASTRENSE, la quale, scientemente, non denunciava preliminarmente lo schieramento del calciatore CAPPETTI in lista nella gara di andata, per poi poterne beneficiare con apposito reclamo nella gara di ritorno, comportamento questo da considerare antisportivo e deplorevole. Si appella all’art. 45 del C.G.S. per effetto del quale il calciatore CAPPETTI avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nel campionato Regionale Juniores nella nuova stagione sportiva. Ribadisce la totale buona fede della Società e dei Dirigenti deferiti, facendo peraltro presente che il calciatore CAPPETTI – del 94 – ha segnato solamente un gol. Esclude qualsiasi intento doloso da parte dei deferiti, richiedendo in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’applicazione della sanzione minima della pena Sottolinea gli sforzi economici sostenuti dalla Società ISCHIA DI CASTRO, Società dilettantistica, e l’impegno sociale della stessa. La Commissione Disciplinare ritiene preliminarmente che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzano le violazioni contestate. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti, ed in tal senso, la Commissione non può che riportarsi alle richieste avanzate dalla Procura Federale, per ciò che concerne la Società, in relazione ai punti di penalizzazione, avendo la stessa violato il disposto dell’art. 22 comma 6 del C.G.S., mentre la sanzione economica, a carico della stessa, può essere contenuta entro limiti di minore entità e che la squalifica proposta dalla Procura Federale nei confronti del calciatore CAPPETTI LORENZO, può essere ridimensionata e riportata secondo gli abituali parametri adottati per casi analoghi. Per i Dirigenti va applicata la sanzione minima di inibizione. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: calciatore LORENZO CAPPETTI giornate 3 di squalifica; per i Dirigenti: PACIFICO MARZIALI, l’inibizione per mesi 4; PIETRO ANTONIO BILLI, l’inibizione per mesi 2; PIERGIUSEPPE MARESCHI, l’inibizione per giorni 15; UBALDO SARALLI, l’inibizione per giorni 45; CRISTIANO BALLANTI, l’inibizione per 1 mese; MICHELE FOSSATI, l’inibizione per giorni 15. Per la Società ISCHIA DI CASTRO la penalizzazione di n. 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel Campionato di competenza ed € 800,00 di ammenda. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segretaria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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