COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZANGRILLO ALDO PRESIDENTE DEL FORMIA CALCIO E DELLA ASD US. FORMIA 1905 CALCIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZANGRILLO ALDO
PRESIDENTE DEL FORMIA CALCIO E DELLA ASD US. FORMIA 1905 CALCIO
Con atto del 26-3-2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il
Sig. Zangrillo Aldo, all’epoca dei fatti presidente della società Formia 1905 Calcio, per rispondere
della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e la società Formia 1905 Calcio, ai sensi
dell’articolo 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta nella violazioni ascritte al suo presidente e
legale rappresentante. A sostegno del deferimento deduceva che la società Formia 1905 Calcio
aveva rinunciato alla disputa della gara del 9 dicembre 2009 contro il Terracina clacio 1925 e che
la decisione era da addebitarsi esclusivamente al Sig. Zangrillo, all’epoca dei fatti presidente della
società, che se ne assumeva l’integrale responsabilità di fronte ai collaboratori della Procura che lo
hanno sentito nel corso del procedimento. Il Sig. Zangrillo motivava la sua scelta con la necessità
di dare una scossa a tutto l’ambiente ed alla Giunta Comunale. La Procura Federale argomentava
altresì sul fatto che la società fosse stata già punita per la rinuncia alla gara, con la sanzione della
penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda e la perdita della gara, ma rilevava come il
regolamento all’articolo 17 del CGS e 53 delle NOIF contemplasse la possibilità che, oltre a tali
sanzioni, venisse punito per la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS l’effettivo responsabile della
rinuncia.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.
Faceva pervenire scirtti difensivi il Formia 1905 Calcio che eccepiva preliminarmente il “ne bis in
idem”, in quanto per gli stessi fatti vi era già stato un procedimento con l’applicazione delle
conseguenti sanzioni a carico della società. Per quanto attiene al merito, ribadiva che la decisione
di non far scendere in campo in quella gara la squadra era stata presa a fini dimostrativi nei
confronti dell’Amministrazione Comunale che era stata, malgrado le iniziali promesse, del tutto
insensibile ai destini della società, tanto da costringere il presidente ad accollarsi personalmente
l’intera gestione. Riconosceva che, alla luce dell’inefficacia della protesta, di aver arrecato un male
solo alla società e personalmente al presidente, e chiedeva che le sanzioni venissero limitate a
quelle adottate nei confronti del solo presidente.
Nella riunione, compariva per i deferiti un rappresentante che ribadiva tutto quanto già contenuto
negli scritti difensivi, e richiedeva il proscioglimento della società ed il minimo della sanzione per il
presidente Zangrillo. La Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti
e richiedeva per il presidente Zangrillo l’inibizione di tre mesi e per la società € 500,00 di
ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti ascritti al deferito Zangrillo siano provati e confermati dallo
stesso accusato. Infatti non vi è dubbio che la decisione di rinunciare alla gara sia stata presa dal
presidente per meri scopi dimostrativi che, però, non possono essere che censurati fortemente in
questa sede. Infatti, l’astensione dalla disputa della gara, se può trovare giustificazione in contesti
extra sportivi, è assolutamente contraria ai doveri di sportività, che impongono di partecipare
sempre e comunque, anche a costo di sacrifici organizzativi, per il rispetto della propria bandiera,
degli avversari e dell’organizzazione sportiva. Infatti, la mancata disputa della gara, oltre a
provocare le inevitabili sanzioni per la società, vulnera comunque la regolarità dei campionati, in
quanto gli avversari usufruiscono, a differenza degli altri, di un insperato e gratuito vantaggio e
comporta inoltre agevolazioni per quei calciatori avversari che, squalificati nella gara rinunciata, si
trovano a scontare gratuitamente la sanzione. Sul punto deve essere condivisa la tesi dell’Organo
requirente che deduce la pacifica coesistenza tra il procedimento che si instaura a carico della
società innanzi al Giudice Sportivo ,per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 53 delle
NOIF e 17 del CGS, e quello che si instaura a seguito di deferimento nei confronti dei responsabili
ai sensi dell’articolo 1 comma 1 CGS. La sanzione a carico della società, in questo secondo
procedimento, viene irrogata non per colpe proprie ma per la responsabilità diretta e/o oggettiva
nel comportamento dei propri tesserati o soggetti equiparati. Le sanzioni richieste appaiono però
troppo afflittive in quanto, effettivamente, le motivazioni poste a fondamento del gesto
antiregolamentare, seppur non condivisibili sportivamente, possono trovare parziale giustificazione
nella gravità del peso che i presidenti di società debbono sopportare in particolari situazioni
ambientali caratterizzate dall’abbandono e dal disinteresse nei confronti della squadra di calcio
locale e vanno quindi fissate come da dispositivo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare a
carico del Sig. Aldo Zangrillo l’inibizione per mesi uno e della società Formia 1905 Calcio
l’ammenda di € 350,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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