COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLD STYLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A PROPRIO CARICO E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PADELLA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 68C5 DEL 2.5.2013 (GARA: FISIOANIENE – OLD STYLE FUTSAL del 26.4.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLD STYLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A PROPRIO CARICO E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PADELLA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 68C5 DEL 2.5.2013 (GARA: FISIOANIENE – OLD STYLE FUTSAL del 26.4.2013 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore PADELLA, in proprio e quale Presidente della Società ricorrente, assume che a fine gara, non si sarebbe assolutamente comportato invasivamente nei confronti dell’arbitro, limitandosi a salutarlo unitamente ai calciatori avversari e ad intrattenersi con uno di loro. Per quanto riguarda i comportamenti di sostenitori della Società (solo quattro), il PADELLA nega decisamente che abbiano offeso l’arbitro a fine gara, e che uno di essi lo abbia attinto con un calcio. Tali deduzioni sono state ripetute in sede di audizione, durante la quale il PADELLA stesso, contestando la veridicità del rapporto arbitrale, ha chiesto, riportandosi al reclamo, la revoca delle sanzioni in quanto basate su elementi insussistenti. Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) emerge una realtà ben diversa da quella descritta dalla ricorrente. Infatti, al termine dell’incontro, il citato PADELLA, protestando circa il recupero della gara, afferrava con forza il polso dell’arbitro che recava il cronometro, strattonandolo verso di se e causando lieve dolore. Circa il comportamento dei tifosi, dal referto si rileva che due di essi, entrati sul terreno di gioco, offendevano l’arbitro ed uno lo colpiva con un calcio, senza conseguenze. Tanto premesso, considerata l’infondatezza delle lamentele della ricorrente e la congruità delle sanzioni comminate in primo grado, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società OLD STYLE FUTSAL e, quindi, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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