COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GALBIATE 1974 – MISSAGLIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GALBIATE 1974 - MISSAGLIA SPORTIVA Dato atto che come pubblicato su CU N° 44 del 7-2-2013 del CRL punto 1.1, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di Play Off e Play Out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale - stagione sportiva 2012/2013 “ e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale richiamata come pubblicata in allegato al citato CU N° 44 dal CU N° 120/A della LND in data 17-1-2013 che dispone quanto segue: “ a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). “. Con il reclamo, regolarmente presentato, la società Missaglia Sportiva sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni “ ..dal 32° del 2° tempo..” con solamente due calciatori rientranti nei citati limiti di età; pertanto chiede a carico della società Galbiate 1974 l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Galbiate 1974, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” n° 4 Dell’Oro Luca nato il 15-9-93; n° 5 Tentori Luciano nato il 22-8-89; n° 7 Gioka Renato nato il 7-5-95, n° 8 Donadoni Michele nato il 13-5-93 e n° 11 Bennani Akone nato il 29-3-94 Al 5° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 5 Tentori Luciano nato il 22-8-89 col n° 14 Bonacina Giuseppe nato il 29 -7 -1978; al 8° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 11 Bennani Akone nato il 29-3-94 col n° 16 Acciaretti Mattia nato il 30 -10 -1986 ed al 32° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 7 Gioka Renato nato il 7-5-95 col n°17 Branduardi Davide nato il 4-1-80. Da questo momento non aveva più sul terreno di gioco i tre calciatori “giovani” ma solamente due. Quindi effettivamente dal 32° del 2° tempo la società Galbiate 1974 ha violato la vigente normativa. Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/4 lett. B) pag, 17 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, che le Società partecipanti ai Campionati di Seconda Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue: - 2 calciatori nati dal 01.01.1990 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1989 … Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.” Dato atto che la società Galbiate 1974 non ha inviato deduzioni. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Galbiate 1974 la sanzione sportiva dellaperdita della gara per 0 - 3. b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.
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