COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società CITTA’ DI SEGRATE Camp. 1° Categoria Gir. L Gara del 5-05-2013 tra Centro Schuster / Citta’ di Segrate. C.U. n. 64 del CRL datato 9-05-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società CITTA' DI SEGRATE Camp. 1° Categoria Gir. L
Gara del 5-05-2013 tra Centro Schuster / Citta' di Segrate.
C.U. n. 64 del CRL datato 9-05-2013
La società Polisportiva Dilettantistica CITTA' DI SEGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per tre giornate il giocatore MOSCHELLA Andrea per atto di violenza nei confronti di un avversario.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo è infondato e la richiesta di riduzione della squalifica per mancanza di gravosità del fallo commesso non può trovare pertanto accoglimento. Dal referto dell'arbitro risulta inequivocabilmente che il calciatore MOSCHELLA ha colpito a gioco fermo un avversario con un calcio volontario. La decisione del Giudice Sportivo appare quindi non censurabile e la squalifica per tre giornate è da ritenersi congrua anche in relazione agli abituali criteri adottati da questa Commissione Disciplinare.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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