COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI CASTEL DI LAMA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LAMA UNITED/CITTA’ DI CASTEL DI LAMA DEL 30.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 84 del 3.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI CASTEL DI LAMA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LAMA UNITED/CITTA’ DI CASTEL DI LAMA DEL 30.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 84 del 3.5.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara emarginata, dall’arbitro sospesa e proseguita pro forma, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - squalifica per quattro gare effettive al calciatore CETRONI Luca, perché “espulso per condotta gravemente antisportiva, si rendeva colpevole di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari”; - squalifica per tre gare effettive ciascuno ai calciatori: ALESI Mattia, GAGLIARDI Simone e GIORGI Daniele, tutti “per condotta violenta nei confronti di calciatori avversari”. Avverso tali provvedimenti, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Città di Castel di Lama, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati, in quanto gli stessi non avrebbero posto in essere alcun atto di violenza, ma si sarebbero limitati ad una semplice discussione con gli avversari, di talchè le sanzioni inflitte apparirebbero di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti loro ascrivibili. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai calciatori sanzionati, dallo stesso identificati con assoluta certezza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati la reclamante e l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di altrettante tasse reclamo; • ritenuto il calciatore Cetroni Luca responsabile delle violazioni ascrittegli e che la sanzione inflittagli è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due suoi distinti comportamenti: 1) espulsione per avere calciato il pallone addosso ad un avversario colpendolo alle gambe; 2) condotta violenta nei confronti di calciatori avversari; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Cetroni giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo, in applicazione di quanto statuito dall’art. 19, 4° comma, del Cgs; • ritenuta, per gli altri calciatori sanzionati, l’aderenza delle fattispecie in esame, tutte, con la previsione normativa della “condotta violenta” di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica correttamente applicata dal Giudice di prime cure; • ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Città di Castel di Lama in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore CETRONI Luca, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore ALESI Mattia, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore GAGLIARDI Simone, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore GIORGI Daniele, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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