COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 16 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. DEFERIMENTO A CARICO di DI BLASIO Nicola, CATALANO Angiolino, WECKX Nicolaas, BENEDETTO Antonello e della società U.S.D. CALCIO MONTENERO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 110
Del 16 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.3.1. DEFERIMENTO A CARICO di DI BLASIO Nicola, CATALANO Angiolino,
WECKX Nicolaas, BENEDETTO Antonello e della società U.S.D. CALCIO
MONTENERO
Con atto n. 6060/274 pf 12-13 AA/ac del 28 marzo 2013 la Procura Federale deferiva dinanzi a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Di Blasio Nicola, all'epoca dei fatti calciatore
della società U.S.D. Calcio Montenero, il sig. Catalano Angiolino, all'epoca dei fatti dirigente della
medesima società, il sig. Weckx Nicolaas, all'epoca dei fatti dirigente della medesima società, il
sig. Benedetto Antonello, all'epoca dei fatti dirigente della medesima società, e la società U.S.D.
Calcio Montenero per le seguenti infrazioni:
il primo: per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., venendo meno ai
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato da calciatore nelle fila della società
USD. Calcio Montenero nella stagione sportiva 2011/2012 a 4 gare valide per il Campionato
Juniores Regionale Girone C del CR. Molise, contro Termoli Calcio 1920 in data 17.10.2011,
4.11.2011 e 23.01.2012 e contro il Real Termoli il 21.11.2011, malgrado non fosse ancora
regolarmente tesserato con la suddetta società;
il secondo: per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., venendo meno ai
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2011/2012 la
distinta della gara USD. Calcio Montenero - Termoli Calcio 1920 del 17.10.2011 valida per il
Campionato Juniores Regionale Girone C - CR. Molise, in cui dichiarava che i giocatori ivi
menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste
le norme vigenti, malgrado il calciatore Di Blasio Nicola non avesse titolo per parteciparvi;
il terzo: per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., venendo meno ai
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2011/2012 la
distinta della gara Real Termoli - USD. Calcio Montenero del 21.11.2011 e della gara Termoli
Calcio 1920 - USD. Calcio Montenero del 23.01.2012 valide per il Campionato Juniores
Regionale Girone C - CR. Molise, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano
alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste le norme vigenti,
malgrado il calciatore Di Blasio Nicola non avesse titolo per parteciparvi;
il quarto: per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., venendo meno ai
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2011/2012 la
distinta della gara USD. Calcio Montenero - Termoli Calcio 1920 del 4.11.2011 valida per il
Campionato Juniores Regionale Girone C - CR. Molise, in cui dichiarava che i giocatori ivi
menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste
le norme vigenti, malgrado il calciatore Di Blasio Nicola non avesse titolo per parteciparvi;
la società: a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni
ascritte ai propri tesserati e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art.
1, comma 5, del C.G.S.
Nella odierna riunione si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale,
del sig. Di Blasio Nicola e del sig. Saracino Mario, in rappresentanza dei sig. Weckx Nicolaas,
Benedetto Antonello e Strazzullo Gianni, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della
società U.S.D. Calcio Montenero, come da deleghe depositate. Non è presente Catalano
Angiolino.
Prima dell'inizio della trattazione del deferimento vengono depositati accordi ex art. 23 C.G.S.
sottoscritti dal rappresentante della Procura Federale e dai sigg. Di Blasio Nicola e Saracino
Mario, in nome e per conto dei rappresentati, che riportano le sanzioni concordate della
squalifica per una giornata per il calciatore Di Blasio Nicola, della inibizione per mesi uno e giorni
10 per Weckx Nicolaas, della inibizione per giorni venti per Benedetto Antonello, della
penalizzazione di punti tre in classifica e della ammenda di euro 600,00 per la società U.S.D.
Calcio Montenero.
La Procura Federale per Catalano Angiolino conclude con la richiesta di applicazione a suo
carico della sanzione della inibizione per mesi uno.
La Commissione Disciplinare, visto il deferimento, ritenute valide le contestazioni per Catalano
Angiolino, e ritenute congrue le sanzioni concordate con gli altri deferiti riportate negli accordi
depositati,
DISPONE
applicarsi al sig. CATALANO Angiolino, nella sua qualità di dirigente della società U.S.D. Calcio
Montenero all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi uno.
DISPONE, inoltre, applicarsi:
al sig. DI BLASIO Nicola, nella sua qualità di calciatore della società U.S.D. Calcio Montenero
all'epoca dei fatti, la sanzione della squalifica per una giornata;
al sig. WECKX Nicolaas, nella sua qualità di dirigente della società U.S.D. Calcio Montenero
all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi uno e giorni dieci;
al sig. BENEDETTO Antonello, nella sua qualità di dirigente della società U.S.D. Calcio
Montenero all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per giorni venti;
alla società U.S.D. CALCIO MONTENERO la sanzione della penalizzazione di tre punti in
classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva nel campionato ove sono state
consumate le violazioni, e la sanzione della ammenda di euro 600,00,
Per questi ultimi, dichiara la contestuale chiusura del procedimento a loro carico.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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