• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 23 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARE: POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINA del 27.02.2013 e POL. D.
MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013.
Reclamo della Polisportiva D. Marconi Ischitella dell’8.3.2013 avverso:
a) l’inibizione, sino a tutto il 31.03.2013, del Sig. BISCOTTI ANGELO, per aver schierato il calciatore
Dimauro Andrea nella gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013,
nonostante questi fosse stato squalificato nella precedente gara di campionato;
b) la squalifica del detto calciatore DIMAURO Andrea per un’ulteriore giornata ufficiale, avendo partecipato
senza averne titolo (perché squalificato) alla gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO
del 02.03.2013;
c) la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro l’F.C. Sannicandro con il risultato di 0 – 3 e,
quindi, per la conferma del risultato conseguito sul campo;
sanzioni tutte pubblicate sul C.U. n. 39 del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 23 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARE: POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINA del 27.02.2013 e POL. D.
MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013.
Reclamo della Polisportiva D. Marconi Ischitella dell’8.3.2013 avverso:
a) l’inibizione, sino a tutto il 31.03.2013, del Sig. BISCOTTI ANGELO, per aver schierato il calciatore
Dimauro Andrea nella gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013,
nonostante questi fosse stato squalificato nella precedente gara di campionato;
b) la squalifica del detto calciatore DIMAURO Andrea per un’ulteriore giornata ufficiale, avendo partecipato
senza averne titolo (perché squalificato) alla gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO
del 02.03.2013;
c) la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro l’F.C. Sannicandro con il risultato di 0 - 3 e,
quindi, per la conferma del risultato conseguito sul campo;
sanzioni tutte pubblicate sul C.U. n. 39 del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia.
Reclamo dell’ASD Don Bosco Carpino dell’11.3.2013 avverso la punizione sportiva della perdita
della gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINO, del 27.02.2013, con
il risultato di 3 a 0, pubblicata su C.U. n. 39 del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia.
Letti i reclami delle Società in epigrafe come sopra proposti;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che i predetti reclami possono essere riuniti per ragioni di economia procedimentale;
sentito l’arbitro della gara del 27.2 (POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINO), che
ha reso supplemento di rapporto;
premesso e considerato che
1) il reclamo della POL. D. MARCONI ISCHITELLA, è inammissibile nella parte in cui chiede la conferma del
risultato acquisito sul campo di 0 - 1, per omessa notifica della domanda alla controinteressata (F. C.
SANNICANDRO) e, quindi, per la violazione dell’art. 46, comma 5°, del C.G.S.
2) il medesimo gravame è inammissibile nella restante parte in cui chiede l’annullamento della giornata
ulteriore di squalifica a carico del calciatore Sig. DIMAURO Andrea e dell’inibizione inflitta al dirigente Sig.
BISCOTTI ANGELO, atteso il preciso disposto delle lettere a) e b) dell’art. 45, co. 3, del C.G.S. (in ogni caso
il direttore di gara, sentito a chiarimento in merito alla partita del 27 febbraio 2013, ha confermato di aver
espulso al 41’ del II T. il DIMAURO, sicché questi –per il principio di automatismo della sanzione- non
poteva prendere parte alla gara successiva del 2 marzo);
3) il reclamo della A.S.D. DON BOSCO CARPINO, avverso la perdita della gara POL. D. MARCONI
ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINO, per 3 a 0, non è fondato in quanto l’arbitro, sentito a
chiarimento, ha confermato che sussistevano i presupposti per la sospensione definitiva della gara,
sospensione cui davano causa anche gli atleti della ricorrente;
tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
- rigettare il reclamo proposto dalla Polisportiva D. Marconi Ischitella in data 8.3.2013, perché inammissibile
e rigettare il reclamo proposto dell’ASD Don Bosco Carpino il giorno 11.3.2013, perché infondato;
- per l’effetto, confermare le gravate deliberazioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul C.U. n. 39
del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia;
- addebitarsi la tassa reclamo sul conto di entrambe le Società istanti atteso il rigetto dei rispettivi gravami.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARE: POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINA del 27.02.2013 e POL. D.
MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013.
Reclamo della Polisportiva D. Marconi Ischitella dell’8.3.2013 avverso:
a) l’inibizione, sino a tutto il 31.03.2013, del Sig. BISCOTTI ANGELO, per aver schierato il calciatore
Dimauro Andrea nella gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013,
nonostante questi fosse stato squalificato nella precedente gara di campionato;
b) la squalifica del detto calciatore DIMAURO Andrea per un’ulteriore giornata ufficiale, avendo partecipato
senza averne titolo (perché squalificato) alla gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO
del 02.03.2013;
c) la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro l’F.C. Sannicandro con il risultato di 0 – 3 e,
quindi, per la conferma del risultato conseguito sul campo;
sanzioni tutte pubblicate sul C.U. n. 39 del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia."