COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 23 maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GUSPINI (Playoff di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 16.05.2013. Gara Anspi Frassinetti / Guspini del 12.05.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 23 maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GUSPINI (Playoff di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 16.05.2013. Gara Anspi Frassinetti / Guspini del 12.05.2013. La società U.S. Guspini ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe ha disposto: 1) la squalifica di cinque giornate del calciatore Falqui Renato perché “Espulso per gioco violento nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento spingeva l'arbitro con una mano sul petto,costringendolo ad indietreggiare, quindi lo minacciava”; 2) la squalifica di tre giornate del calciatore Zirano Ivan perché “ Giocatore di riserva, entrava nel terreno di gioco per insultare e minacciare il direttore di gara; al termine della gara colpiva con dei calci la porta dello spogliatoio del direttore di gara”; 3) la squalifica per tre giornate del calciatore Floris Luca perché “al termine dell’incontro rivolgeva frasi offensive al direttore di gara e colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio dello stesso”. La società reclamante chiede la riduzione di tutte le predette sanzioni, affermando che da parte dei calciatori vi sono state scomposte proteste nei confronti dell’arbitro, senza che da parte di alcuno siano stati commessi atti di violenza rivolti verso il direttore di gara. o verso struttura ed arredi degli spogliatoi. La Commissione, letto il referto arbitrale, dal quale effettivamente non risultano, da parte dello Zirano e del Floris, fatti diversi dalla pronuncia di frasi offensive e/o minacciose indirizzate all’arbitro e dal compimento di gesti di stizza, ritiene di dover accogliere il reclamo riducendo la sanzione inflitta della squalifica per tre gare a quella della squalifica per due gare. La Commissione, analogamente, rilevato che dal rapporto del direttore di gara si evince che il Falqui non tentava di usare la violenza all’arbitro, ma si limitava a poggiare la mano sul torace di quest’ultimo, protestando per il provvedimento di espulsione notificandogli, valuta equa la sanzione della squalifica per quattro gare, decidendo pertanto di accogliere in tale misura il proposto reclamo. La Commissione, per questi motivi DELIBERA di ridurre: 1) la squalifica del calciatore Falqui Renato da cinque a quattro gare; 2) la squalifica del calciatore Zirano Ivan da tre a due gare; 3) la squalifica del calciatore Floris Luca da tre a due gare; Dispone la restituzione della tassa
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