COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 23 maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CASTOR CITTÀ DI TORTOLÌ (Campionato di Prima Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 09.05.2013. Gara Castor Tortolì / Monastir Kosmoto del 05.05.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 23 maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CASTOR CITTÀ DI TORTOLÌ (Campionato di Prima Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 09.05.2013. Gara Castor Tortolì / Monastir Kosmoto del 05.05.2013. La Pol. Castor Città di Tortolì propone reclamo avverso il provvedimento di ammenda per € 100,00 perché ritenuta responsabile del lancio di fumogeni, prima dell’inizio della gara, da parte dei suoi sostenitori che reiteravano il lancio al termine della gara, danneggiando il terreno di gioco (sintetico). La Commissione, letto il reclamo e visto il disposto di cui all’art. 45 del C.G.S., DELIBERA la non impugnabilità del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e dispone l’incamero della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it