COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 21 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 190/A A.S.D. FUTSAL MESSINA (ME), avverso squalifiche dell’allenatore Carnazza Lorenzo fino al 30.06.2014 e dei calciatori Sig. Martelli Carlo fino al 31/03/2014 e Giliberti Ettore per due gare – Gara Play Out Calcio a 5 serie C1 Futsal Messina/Futsal Battiati del 04/05/2013 – C.U. N° 504/65 Ca5 del 08/05/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 21 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 190/A
A.S.D. FUTSAL MESSINA (ME), avverso squalifiche dell’allenatore Carnazza Lorenzo fino al 30.06.2014 e dei calciatori Sig. Martelli Carlo fino al 31/03/2014 e Giliberti Ettore per due gare - Gara Play Out Calcio a 5 serie C1 Futsal Messina/Futsal Battiati del 04/05/2013 – C.U. N° 504/65 Ca5 del 08/05/2013
La A.S.D. Futsal Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, con reclamo datato 10/05/2013, spedito a mezzo raccomandata il 10/05/2013 e pervenuto a questa Commissione in data 15/05/2013, impugna i sopra indicati provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Sicilia.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in questione è relativa alla fase play-out del campionato regionale Calcio a 5 C1 e pertanto rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali, come pubblicato sul C.U. n° 120/A della F.I.G.C. e più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali regionali a partire dal C.U. n° 371 del 01/03/2013.
In ragione di quanto sopra i reclami relativi a procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.
Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. n° 504 del 08/05/2013, conseguentemente il reclamo doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 10/05/2013.
In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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