COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Avv. Salvatore Sciacchitano NEI CONFRONTI DI 1) SARTINI Mario, all’epoca dei fatti, Presidente della SSD Bastardo, ora ASD Nuova Gualdo Bastardo; 2) PAOLUCCI Mario, all’epoca dei fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo; 3) ASD NUOVA GUALDO BASTARDO, sorta dalla fusione delle società SSD Bastardo e Nuova Gualdo Gct del 06/07/2012; 4) POLISPORTIVA D. SCHIAVO, dichiarata inattiva con Comunicato Ufficiale nr. 08 del 02/08/2012 del Comitato Regionale Umbria; affinché rispondano: “- Il Signor SANTINI Mario della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere: consentito al tecnico abilitato Signor Santi Francesco di svolgere la propria attività tecnica a favore della SSD Bastardo [ora ASD Nuova Gualdo Bastardo] dal 10/09/2011 al 29/10/2011 senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa società, atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto è intervenuto solamente in data 03/11/2011; – Il Signor PAOLUCCI Mario della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1 delle NOIF per avere: consentito al tecnico abilitato Signor Cerquetelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisportiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è intervenuto solamente in datata 20/02/2012; consentito al tecnico abilitato Signor Santi Francesco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisportiva D. Schiavo a far data dal mese di marzo 2012, senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa società e peraltro, essendo già stato tesserato in precedenza con la consorella SSD Bastardo, ora ASD Nuova Gualdo Bastardo; – La società ASD NUOVA GUALDO BASTARDO [ già SSD BASTARDO ], e POLISPORTIVA D. SCHIAVO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti e tecnici.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Avv. Salvatore Sciacchitano NEI CONFRONTI DI 1) SARTINI Mario, all’epoca dei fatti, Presidente della SSD Bastardo, ora ASD Nuova Gualdo Bastardo; 2) PAOLUCCI Mario, all’epoca dei fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo; 3) ASD NUOVA GUALDO BASTARDO, sorta dalla fusione delle società SSD Bastardo e Nuova Gualdo Gct del 06/07/2012; 4) POLISPORTIVA D. SCHIAVO, dichiarata inattiva con Comunicato Ufficiale nr. 08 del 02/08/2012 del Comitato Regionale Umbria; affinché rispondano: “- Il Signor SANTINI Mario della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere: consentito al tecnico abilitato Signor Santi Francesco di svolgere la propria attività tecnica a favore della SSD Bastardo [ora ASD Nuova Gualdo Bastardo] dal 10/09/2011 al 29/10/2011 senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa società, atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto è intervenuto solamente in data 03/11/2011; – Il Signor PAOLUCCI Mario della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1 delle NOIF per avere: consentito al tecnico abilitato Signor Cerquetelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisportiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è intervenuto solamente in datata 20/02/2012; consentito al tecnico abilitato Signor Santi Francesco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisportiva D. Schiavo a far data dal mese di marzo 2012, senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa società e peraltro, essendo già stato tesserato in precedenza con la consorella SSD Bastardo, ora ASD Nuova Gualdo Bastardo; – La società ASD NUOVA GUALDO BASTARDO [ già SSD BASTARDO ], e POLISPORTIVA D. SCHIAVO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti e tecnici."