COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Avv. Salvatore Sciacchitano NEI CONFRONTI DI 1) SARTINI Mario, all’epoca dei fatti, Presidente della SSD Bastardo, ora ASD Nuova Gualdo Bastardo; 2) PAOLUCCI Mario, all’epoca dei fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo; 3) ASD NUOVA GUALDO BASTARDO, sorta dalla fusione delle società SSD Bastardo e Nuova Gualdo Gct del 06/07/2012; 4) POLISPORTIVA D. SCHIAVO, dichiarata inattiva con Comunicato Ufficiale nr. 08 del 02/08/2012 del Comitato Regionale Umbria; affinché rispondano: “- Il Signor SANTINI Mario della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere: consentito al tecnico abilitato Signor Santi Francesco di svolgere la propria attività tecnica a favore della SSD Bastardo [ora ASD Nuova Gualdo Bastardo] dal 10/09/2011 al 29/10/2011 senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa società, atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto è intervenuto solamente in data 03/11/2011; – Il Signor PAOLUCCI Mario della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1 delle NOIF per avere: consentito al tecnico abilitato Signor Cerquetelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisportiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è intervenuto solamente in datata 20/02/2012; consentito al tecnico abilitato Signor Santi Francesco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisportiva D. Schiavo a far data dal mese di marzo 2012, senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa società e peraltro, essendo già stato tesserato in precedenza con la consorella SSD Bastardo, ora ASD Nuova Gualdo Bastardo; – La società ASD NUOVA GUALDO BASTARDO [ già SSD BASTARDO ], e POLISPORTIVA D. SCHIAVO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti e tecnici.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Avv. Salvatore Sciacchitano NEI CONFRONTI DI 1) SARTINI Mario, all’epoca dei fatti, Presidente della SSD Bastardo, ora ASD Nuova Gualdo Bastardo; 2) PAOLUCCI Mario, all’epoca dei fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo; 3) ASD NUOVA GUALDO BASTARDO, sorta dalla fusione delle società SSD Bastardo e Nuova Gualdo Gct del 06/07/2012; 4) POLISPORTIVA D. SCHIAVO, dichiarata inattiva con Comunicato Ufficiale nr. 08 del 02/08/2012 del Comitato Regionale Umbria; affinché rispondano: “- Il Signor SANTINI Mario della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere: consentito al tecnico abilitato Signor Santi Francesco di svolgere la propria attività tecnica a favore della SSD Bastardo [ora ASD Nuova Gualdo Bastardo] dal 10/09/2011 al 29/10/2011 senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa società, atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto è intervenuto solamente in data 03/11/2011; - Il Signor PAOLUCCI Mario della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1 delle NOIF per avere: consentito al tecnico abilitato Signor Cerquetelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisportiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è intervenuto solamente in datata 20/02/2012; consentito al tecnico abilitato Signor Santi Francesco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisportiva D. Schiavo a far data dal mese di marzo 2012, senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa società e peraltro, essendo già stato tesserato in precedenza con la consorella SSD Bastardo, ora ASD Nuova Gualdo Bastardo; - La società ASD NUOVA GUALDO BASTARDO [ già SSD BASTARDO ], e POLISPORTIVA D. SCHIAVO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti e tecnici. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con provvedimento in data 27 febbraio 2013 (5217/1141 pf 11 12/SS/vdb), ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Vicario avv. Salvatore Sciacchiato, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti elencati in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra riportati. All’udienza di trattazione del 16 maggio 2013, erano presenti il Sig. Santini Remo all’epoca dei fatti Presidente della società SSD Bastardo ora ASD Nuova Gualdo Bastardo, nonché il rappresentante della Procura Federale Dr. Giuseppe Patassini. Preliminarmente si dà atto dell’intervenuta definizione del procedimento, all’udienza del 16 maggio 2013, ai sensi dell’art. 23 C.G.S. relativamente alle posizioni dei Sig. Santini Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società SSD Bastardo ora ASD Nuova Gualdo Bastardo. Con riferimento agli altri deferiti, Sig. Paolucci Mario, all’epoca dei fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo e della società Polisportiva D. Schiavo, la Commissione prende atto che la società suddetta è stata dichiarata inattiva con C.U. nr. 08 del 02/08/2012 del Comitato Regionale Umbria e pertanto dispone non luogo a provvedere; quanto al posizione del Sig. Paolucci dispone assumersi informazioni sulla residenza anagrafica dello stesso a cura del CRU. P.Q.M. La Commissione Disciplinare: •con riferimento alla richiesta di patteggiamento, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica al Sig. Santini Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società SSD Bastardo ora ASD Nuova Gualdo Bastardo, l’inibizione di un mese e quindici giorni ed alla società ASD Nuova Gualdo Bastardo l’ammenda di €. 134,00; •dispone non luogo a provvedere nei confronti della Polisportiva D. Schiavo; •dispone assumersi informazioni sulla residenza anagrafica del Sig. Paolucci Mario a cura del CRU, rinviando la nuova udienza di discussione a data da destinarsi.
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