F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 27 Maggio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013 ED AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO PESOLI EMANUELE E DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 5, C.G.S. PER L’ILLECITO SPORTIVO A PROPRIO VANTAGGIO COMMESSO DA GERVASONI CARLO IN OCCASIONE DELLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF11-12/SP/BLP DEL 25.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 27 Maggio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013 ED AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO PESOLI EMANUELE E DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 5, C.G.S. PER L’ILLECITO SPORTIVO A PROPRIO VANTAGGIO COMMESSO DA GERVASONI CARLO IN OCCASIONE DELLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF11-12/SP/BLP DEL 25.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) Con ricorso a questa Corte del 6 febbraio 2013,proposto ai sensi dell'art. 39 C.G.S., la A.S. Varese 1910 chiedeva la revisione della decisione dalla stessa adottata lo scorso 10 agosto con cui alla ricorrente era stata confermata la sanzione, inflitta in 1° grado dalla C.D.N., di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 e dell'ammenda di € 30.000,00 a titolo, per quanto in questa sede rileva, di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del proprio tesserato Emanuele Pesoli, giudicato colpevole della violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 C.G.S. con riguardo alla gara Siena-Varese del 21 maggio 2011. La richiesta di revisione traeva origine dalla circostanza che il TNAS, con lodo deliberato il 28 gennaio 2013 e depositato il successivo 24 aprile, aveva, in applicazione degli artt. 1 comma 1 e 19 comma C.G.S., condannato Pesoli alla squalifica per dieci mesi. La modificazione del titolo di responsabilità del tesserato in tali sensi effettuata nel lodo avrebbe rappresentato, secondo la ricorrente, il fatto nuovo, inconciliabile con quelli posti a fondamento delle precedenti pronunce endofederali, legittimante la proposizione della forma di impugnazione straordinaria ,in forza della quale conclusivamente si formulava l'istanza di applicazione di una pena minore di quella determinata per la più grave violazione inizialmente addebitata al calciatore. Dopo due successivi rinvii dell'udienza di discussione in attesa del deposito del lodo completo in tutte le sue parti, all'udienza del 9 maggio 2013 la ricorrente concludeva argomentando per l'accoglimento dell'impugnazione e la Procura Federale, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancata diretta notificazione ad essa, ne eccepiva l'infondatezza nel merito per plurimi motivi, tutti riconducibili al difetto delle condizioni alla cui sussistenza è subordinata l'applicazione dell'art. 39 C.G.S.. Ciò premesso, le Sezioni Unite preliminarmente rilevano che la costituzione della Procura Federale, avvenuta non al solo scopo di eccepire l'inammissibilità del ricorso cui resisteva, e la piena ed articolata esplicazione di difese nel merito, sostanzialmente integrante l'accettazione del contraddittorio con l'altra parte, ha sanato ogni possibile, eventuale inammissibilità. Venendo alla verifica della concreta ricorrenza delle condizioni giustificative l'invocazione del rimedio revisorio, nella fattispecie individuate dalla ricorrente nel fatto nuovo ravvisabile nel lodo del TNAS, che si porrebbe in insanabile contrasto con gli accertamenti storico-fattuali racchiusi nelle precedenti decisioni endofederali, è agevole osservare che il lodo, lungi dal pervenire ad una diversa ed incompatibile ricostruzione delle circostanze di fatto, ha solo dato ad esse, ed alla condotta posta in essere dal calciatore Pesoli, una differente qualificazione giuridica, inquadrandola nella cornice delle violazioni generiche dei principi di lealtà sportiva di cui all'art.1 C.G.S.. In concreto, il lodo ha pienamente aderito alla tesi, fondativa delle pronunce endofederali, della provata verificazione di contatti tra i calciatori Pesoli e Gervasoni e della acclarata percezione da parte del primo che essi erano volti all'alterazione del risultato finale dell'incontro oggetto della pronuncia. Lo stesso lodo prosegue affermando che le molteplici condotte di Pesoli, snodatesi attraverso ripetuti e reiterati rapporti telefonici e sms con il collega Gervasoni, certamente provati, configurano certamente la violazione di cui all'art.1,non essendo solo stata raggiunta la certezza assoluta della commissione dell'illecito alterativo. Da quanto illustrato discende una duplice conseguenza preclusiva dell'affermazione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso alla tutela prevista dall'art.39 C.G.S.. In primo luogo, è esclusa la presenza del fatto nuovo, inteso nella sua dimensione storico-fenomenica, di configurazione non solo sopravvenuta rispetto al previo accertamento ma anche radicalmente alternativa ad esso. Si è, piuttosto, in presenza di una nuova qualificazione giuridica del medesimo fatto, vale a dire di una situazione, essa sì, del tutto estranea a lettera e spirito della norma. In secondo luogo, va osservato che il ricorso, piuttosto che proporsi l'obiettivo di recuperare attraverso il preteso fatto nuovo ragioni capaci di sovvertire le ragioni dell'affermazione di responsabilità per pervenire al loro opposto, ossia ad una pronuncia pienamente assolutoria, inammissibilmente punta esclusivamente ad una riconsiderazione dell'entità della sanzione in funzione mitigatrice. Ma, così facendo, si snatura l'istituto disciplinato dall'art.39 C.G.S., sorto allo scopo di rimediare a possibili errori giudiziari e non a quello di rideterminare la pena riferibili a condotte di cui sia, comunque, mantenuta la qualificazione in termini di contrarietà all'ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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