COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 30/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.C. LETTESE AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / LETTESE DISPUTATA IL 6/5/13 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N°39 DEL 9/5/13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 30/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.C. LETTESE AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / LETTESE DISPUTATA IL 6/5/13 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N°39 DEL 9/5/13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la S.C. Lettese ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. sul presupposto di una responsabilità oggettiva in relazione al comportamento dei propri tesserati, per una rissa scoppiata in campo. Ha dedotto l’appellante l’illegittimità della sanzione, in quanto nessun calciatore è stato sanzionato, né si sono verificati altri episodi addebitabili ad essa società ed ha, quindi, concluso per l’annullamento della sanzione applicata. Osserva la Commissione che, da una attenta lettura degli atti ufficiali e, segnatamente, del rapporto arbitrale, non si evincono violazioni di norme comportamentali da parte di tesserati o tifosi della società Lettese, con la conseguenza che appare ingiustificata la sanzione inflitta a quest’ultima società e va, pertanto, revocata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere l’appello, revocando la sanzione inflitta e disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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