COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 28 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.131 del Sig. GARIERI Vincenzo (tesserato della Società Real Pianopoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.148 del 2.5.2013 (squalifica fino al 30/4/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 28 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.131 del Sig. GARIERI Vincenzo (tesserato della Società Real Pianopoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.148 del 2.5.2013 (squalifica fino al 30/4/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; rilevato che nella seduta del 20 maggio 2013, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 27 maggio 2013; rilevato che nella odierna seduta l’arbitro non si è presentato, anche se regolarmente convocato; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 17 giugno 2013.
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