COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 28 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.133 della Società REAL PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.163 del 23.5.2013 (punizione sportiva della perdita della gara 1^ Categoria Play Out del 19/5/2013 Real Pianopoli – Campora Calcio con il punteggio di 0-3 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 28 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.133 della Società REAL PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.163 del 23.5.2013 (punizione sportiva della perdita della gara 1^ Categoria Play Out del 19/5/2013 Real Pianopoli – Campora Calcio con il punteggio di 0-3 ). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Il Giudice di primo grado letti il rapporto dell’arbitro, il relativo supplemento nonché le successive precisazioni ed il rapporto del Commissario di campo ha inflitto alla Real Pianopoli la punizione sportiva della perdita della gara Real Pianopoli – Campora Calcio del 19.5.2013.La decisione si fonda sull’assunto, desumibile dalla combinata analisi dei citati atti ufficiali, che, a seguito di una serie di aggressioni perpetrate dai calciatori del Real Pianopoli ai danni di calciatori avversari, la gara veniva prima sospesa temporaneamente e poi definitivamente in quanto, qualora l’arbitro avesse notificato a tutti i responsabili degli atti citati il rovvedimento di espulsione, il Real Pianopoli sarebbe rimasto in sei uomini non potendo, pertanto, a norma di regolamento, proseguire la gara. La reclamante sostiene che non vi erano le premesse per sospendere la gara, atteso che la incolumità pubblica e in particolare quella dell’arbitro non è stata mai messa in pericolo e che all’atto della sospensione i calciatori coinvolti erano solo quattro. Ma la tesi per come esplicitata non può esser accolta. L’arbitro dopo aver sospeso la gara e preso atto tuttavia che le condizioni per proseguirla non si erano ristabilite, ha inteso chiuderla definitivamente in base anche ad altro assunto che, cioè, la gara non poteva avere comunque regolare svolgimento in quanto avrebbe dovuto espellere almeno cinque elementi della Real Pianopoli. Il reclamo va, pertanto, rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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