COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 28 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.134 della Società U.S.D. S.MARIA DEL CEDRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 22.5.2013 (squalifica del calciatore SOLLAZZO Silvio per NOVE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 28 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.134 della Società U.S.D. S.MARIA DEL CEDRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 22.5.2013 (squalifica del calciatore SOLLAZZO Silvio per NOVE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la società Santa Maria del Cedro propone appello avverso la squalifica inflitta al calciatore Sollazzo per aver, una volta espulso dal campo, tentato di aggredire l’arbitro, buttato sul terreno di gioco un bidone della spazzatura e rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti di Arbitro e del Commissario di campo. La reclamante confuta in toto la veridicità del rapporto arbitrale in particolare con riguardo al tentativo di aggressione che assume non essere assolutamente avvenuto. Il Direttore di gara ascoltato a chiarimenti ha ribadito quanto riportato nel rapporto ma ha escluso di aver preso visione della volontà del Sollazzo di entrare in campo per aggredirlo. Per quanto sopra esposto la tesi della reclamante deve essere, seppur limitatamente all’insussistenza del tentativo di aggressione, accolta e la sanzione congruamente ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica di SOLLAZZO Silvio a QUATTRO gare effettive di gioco e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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