COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALLE C5 ORAZIO MONTORO – GARA REAL SALA C5 I VALLE C5 ORAZIO MONTORO DEL 6.04.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALLE C5 ORAZIO MONTORO – GARA REAL SALA C5 I
VALLE C5 ORAZIO MONTORO DEL 6.04.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione.
Preliminarmente, il reclamo va dichiarato inammissibile, nella parte in cui si impugna la decisione
del Primo Giudice. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, e dell'art. 33, comma
5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l'atto d'impugnazione, in quanto
finalizzato anche alla modifica del risultato acquisito sul campo, alla società controparte, la quale
assume, nel procedimento disciplinare in argomento, la qualità di controinteressata. Viceversa,
quanto alle altre doglianze, riferite all’opposizione alle sanzioni disciplinari, il ricorso appare
parzialmente fondato. Deve premettersi che, in ossequio alla costante e coerente giurisprudenza in
argomento, il referto arbitrale deve essere considerato fonte privilegiata di prova. Non può, dunque,
revocarsi in dubbio, in assenza di probante documentazione, quanto specificato dal direttore di gara
nel suo rapporto ufficiale. Per quel che riguarda, invece, la quantificazione delle sanzioni, questa
C.D.T. giudica: di confermare, in quanto congrue ed equamente commisurate, la squalifica per tre
giornate di gara, a carico del calcettista, sig. Testa Romolo, nonché l’inibizione fino al 5.04.2017, a
carico del dirigente, sig. Peluso Giosuè, in ragione della particolare gravità e violenza del suo
comportamento; di ridurre le seguenti sanzioni: ad euro 450,00 l’ammenda a carico della società;
fino al 31.12.2015 la squalifica a carico del calcettista Iandiorio Carmine. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Valle C5 Orazio Montoro, di
ridurre le seguenti sanzioni: ad euro 450,00 l’ammenda a carico della società; fino al
31.12.2015 la squalifica a carico del calcettista Iandiorio Carmine; di confermare nel resto;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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