COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 148. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AQUILONIA – GARA CARIFE I AQUILONIA DEL 6.01.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
148. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AQUILONIA – GARA CARIFE I AQUILONIA DEL 6.01.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; sentito il direttore di gara; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto
di impugnazione. Invero, la reclamante chiede che la società Carife, responsabile di scorrettezze ed
antisportività, venga sanzionata con la perdita della gara per 0-3, in tal senso modificandosi il
risultato, come omologato dal G.S.T., di 1-1. Il direttore di gara, sentito dalla Commissione, ha
confermato “che la gara è stata regolarmente portata a termine” e che non ha “mai sospeso la gara”.
La reclamante ha successivamente esibito probante documentazione (tra di essa, la copia del
verbale del giorno di disputa della gara, formalizzato dai Carabinieri), dalla quale risulta che l’arbitro,
“al minuto 47 del secondo tempo”, ha fischiato la fine della gara “anche se vi erano tre minuti di
recupero ancora da giovare…”. Nel supplemento di rapporto di gara, l’arbitro ha scritto: “mentre
decretavo la fine della gara dopo il triplice fischio, mi veniva segnalato da alcuni calciatori che…
alcuni calciatori andavano alle mani”, mentre nel richiamato documento, allegato dalla società
reclamante, risultano alcuni aspetti (tra i quali, minacce che gli sarebbero state rivolte), ai quali
l’arbitro non ha fatto riferimento né nel suo rapporto di gara, né nel supplemento. Ci si trova,
dunque, al cospetto di una vicenda davvero singolare, dalla quale si evince una grave difformità, tra
quanto specificato dal direttore di gara nel suo referto e nel supplemento e quanto dichiarato, da lui
medesimo, ai Carabinieri, ai quali l’arbitro ha rappresentato una realtà decisamente diversa da
quella descritta negli atti di gara. Questa C.D.T. ritiene che ricorrano gli estremi per trasmettere gli
atti alla Procura Federale della F.I.G.C, per le valutazioni di competenza e giudica, altresì, di dover
sospendere ogni decisione, in attesa degli accertamenti della medesima Procura Federale, anche in
relazione alla regolarità o meno della gara in esame, nonché alle relative responsabilità. P.Q.M.
DELlBERA
di sospendere ogni decisione in ordine al reclamo proposto dalla società Aquilonia; di
trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di competenza, di
cui alla parte motiva; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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