COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 136 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. POL. SAMPOLESE Avverso squalifica per 4 giornate calc. NEVICATI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 15.5.2013 gara SAMPOLESE – PALLAVICINI dell’11.5.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/5/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
136 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. POL. SAMPOLESE
Avverso squalifica per 4 giornate calc. NEVICATI MATTEO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 15.5.2013
gara SAMPOLESE – PALLAVICINI dell’11.5.2013
L’A.D. POL. SAMPOLESE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopraindicato provvedimento
facendo presente che il calc. NEVICATI “chiedeva si al direttore di gara le motivazioni di un provvedimento così grave(espulsione),
forse in maniera energica, ma mai e poi mai insultando e puntando il dito al petto del direttore stesso. Il NEVICATI semmai urlava più
che altro con sé stesso, conscio della leggerezza in cui era caduto”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il
calc. NEVICATI, dopo una decisione tecnica, offendeva l’arbitro e pronunciava una frase blasfema. Alla notifica del provvedimento di
espulsione toccava leggermente il petto dell’arbitro con un dito, reiterando le offese, ripetute anche nell’allontanarsi dal terreno di
gioco,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. NEVICATI MATTEO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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