COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 138 RECLAMO PROPOSTO DA DIR.ACC.UFF. BAISTROCCHI NICOLA Avverso inibizione al 30.6.2013 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 e 43 del 2 e 8.5.2013 gara REGGIO CALCIO – AUDACE del 23.4.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 138 RECLAMO PROPOSTO DA DIR.ACC.UFF. BAISTROCCHI NICOLA Avverso inibizione al 30.6.2013 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 e 43 del 2 e 8.5.2013 gara REGGIO CALCIO – AUDACE del 23.4.2013 Il sig. BAISTROCCHI NICOLA, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopraindicato provvedimento facendo presente che “al momento del fischio finale, ho ritenuto doveroso avvicinarmi di corsa all’arbitro per prevenire ogni tipo di problematica tra lui ed i tesserati della mia società ed il mio comportamento di minaccioso non aveva proprio nulla, ho fatto la stessa cosa dell’allenatore della squadra avversaria”. Nega categoricamente di avere avuto comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, di avergli rivolto frasi ingiuriose di nessun tipo, di avere incitato i ragazzi a compiere atti vandalici e ad insultare l’arbitro. Chiede l’annullamento o, quanto meno, una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il sig. BAISTROCCHI, a fine gara, gli aveva rivolto frasi gravemente offensive , mentre, anche per il tempo trascorso, non è stato in grado di precisare altro in ordine al comportamento del predetto, d e l i b e r a - di ridurre al 10.6.2013 la inibizione del dir. acc. uff. BAISTROCCHI NICOLA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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