COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 139 RECLAMO PROPOSTO DALL’ALL. VOLPI MATTEO Avverso inibizione al 30.6.2013 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 e 43 del 2 e 8.5.2013 gara REGGIO CALCIO – AUDACE del 23.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/5/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
139 RECLAMO PROPOSTO DALL’ALL. VOLPI MATTEO
Avverso inibizione al 30.6.2013
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 e 43 del 2 e 8.5.2013
gara REGGIO CALCIO – AUDACE del 23.4.2013
Il sig. VOLPI MATTEO, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopraindicato provvedimento
“negando categoricamente di aver mai incitato i ragazzi a commettere atti vandalici negli spogliatoi. Vero è che ho protestato alla fine
della partita e forse anche in maniera veemente, può anche essere, ma non ricordo di avere usato parole non consone. Non è vero
che ho incitato i ragazzi a commettere atti vandalici”. Chiede l’annullamento o, quanto meno, una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il sig. VOLPI, a fine gara, gli aveva rivolto frasi
gravemente offensive, mentre, anche per il tempo trascorso, non è stato in grado di precisare altro in ordine al comportamento del
predetto,
d e l i b e r a
- di ridurre al 10.6.2013 la inibizione dell’all. VOLPI MATTEO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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