COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 30/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PASSAGRILLI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 49 DEL 8.5.2013 (Gara: TOFE CALCIO – CITTA’ DI SORA del 4.5.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 30/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PASSAGRILLI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 49 DEL 8.5.2013 (Gara: TOFE CALCIO – CITTA’ DI SORA del 4.5.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che lo stesso ricorso è stato inoltrato in data 22.5.2013 dopo il termine perentorio di sette giorni previsto dall’art. 46 del C.G.S. decorrente dalla pubblicazione sul C.U. n. 49 dell’8.5.2013 e, quindi, scaduto il 15.5.2013, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società CITTA’ DI SORA e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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