COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 30/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 24.04.2013 a carico di – MARCHISIO Christian, calciatore della AC Passirana, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 61 comma 6 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme sul tesseramento, per aver disputato nella Stagione Sportiva 2012/2013 la gara AC Passirana / ASD Uboldese Calcio del 03/03/2013 senza averne titolo; – RAIA Daniele, dirigente accompagnatore della AC Passirana, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 61 comma 6 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme sul tesseramento, per aver aver sottoscritto nella Stagione Sportiva 2012/2013 la distinta della gara AC Passirana / ASD Uboldese Calcio del 03/03/2013 in cui dichiarava che il calciatore MARCHISIO era regolarmente tesserato contrariamente al vero; – AC PASSIRANA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 30/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 24.04.2013 a carico di - MARCHISIO Christian, calciatore della AC Passirana, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 61 comma 6 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme sul tesseramento, per aver disputato nella Stagione Sportiva 2012/2013 la gara AC Passirana / ASD Uboldese Calcio del 03/03/2013 senza averne titolo; - RAIA Daniele, dirigente accompagnatore della AC Passirana, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 61 comma 6 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme sul tesseramento, per aver aver sottoscritto nella Stagione Sportiva 2012/2013 la distinta della gara AC Passirana / ASD Uboldese Calcio del 03/03/2013 in cui dichiarava che il calciatore MARCHISIO era regolarmente tesserato contrariamente al vero; - AC PASSIRANA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto dell'avvenuta regolarità della notifica della comunicazione di convocazione ai deferiti: - rilevato che il Rappresentante della Procura, dopo l'acquisizione dell'attestazione dello stato del tesseramento del giocatore Christian MARCHISIO - dalla quale risulta che lo stesso è stato tesserato solamente a partire dal 15/03/2013 per la società AC PASSIRANA e quindi successivamente alla partita di cui in epigrafe - chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: 1. a carico di Christian MARCHISIO una giornata di squalifica; 2. a carico di RAIA Daniele, dirigente accompagnatore della AC Passirana, un mese di inibizione; 3. a carico della AC PASSIRANA un punto di penalizzazione da scontarsi nella categoria Allievi Provinciali nonché l'ammenda di euro 300,00. Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti dall'attestazione del tesseramento del calciatore MARCHISIO Christian per la società AC PASSIRANA versata in atti, risulta chiaramente che il MARCHISIO è stato tesserato per la società AC PASSIRANA solamente a partire dal 15/03/2013 e quindi non aveva alcun titolo per prendere parte alla gara del 03/03/2013. Ne consegue che lo stesso si trovava in posizione irregolare con evidente violazione del disposto dell'Art. 1, comma I CGS in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 61 comma 6 delle NOIF. Con riferimento all'entità delle sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura, si rileva che le stesse devono ritenersi eque in relazione alla gravità dei comportamenti accertati. PQM La Commissione Disciplinare Territoriale Commina a Christian MARCHISIO, una giornata di squalifica; a RAIA Daniele, l'inibizione sino al 31/07/2013; alla società AC PASSIRANA l’ammenda di Euro 3000,00, nonché un punto di penalizzazione da scontare nella categoria Allievi Provinciali del prossimo Campionato Stagione Sportiva 2013/2014. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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