COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 30.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Baeli Francesco, Presidente della ACD RIVOLI, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF, nonché della ACD RIVOLI per rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascrivibili al proprio Presidente

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 30.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Baeli Francesco, Presidente della ACD RIVOLI, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF, nonché della ACD RIVOLI per rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascrivibili al proprio Presidente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 29.3.2013, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare il sig. Baeli Francesco, presidente della ACD RIVOLI, per non avere ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici nella delibera di cui al C.U. n. 166 del 13.4.2012, emessa all’esito del contenzioso tra la predetta società sportiva ed il calciatore Sciannimanico Michele; deferiva altresì la ASD RIVOLI a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente. All’udienza del 17.5.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, compariva l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi sei al sig. Baeli Francesco, della penalizzazione di punti due e dell’ammenda di € 2.000,00 alla ASD RIVOLI. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti del presente procedimento, risulta documentalmente provato che la Commissione Accordi Economici, mediante delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 13.4.2012, aveva condannato la ACD RIVOLI a corrispondere al giocatore SCIAMMANICO Michele la somma di € 4.500,00 dovuta in forza di accordo economico vigente per la stagione sportiva 2010/2011. E’ altresì documentale (e peraltro la società deferita nulla ha addotto a sua difesa) l’inadempimento a quanto disposto con tale delibera da parte della ACD RIVOLI, che non ha neppure curato il ritiro della raccomandata contenente formale comunicazione della decisione emessa. La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, ritiene pertanto acclarate le responsabilità per i fatti ascritti al sig. Baeli Francesco, il quale al momento in cui avrebbe dovuto essere eseguita la delibera della Commissione Accordi Economici, ricopriva la carica di Presidente della ACD RIVOLI, e quindi non provvedendo a dare esecuzione a tale delibera ha violato l’art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 10 CGS, in relazione a quanto previsto all’art. 94ter comma 11 delle NOIF. Dalle responsabilità del sig. Baeli, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., ne consegue la responsabilità diretta della ACD RIVOLI per gli illeciti ascritti al proprio presidente. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Commina al sig. Baeli Francesco la sanzione dell’inibizione per mesi sei. - Commina alla ACD RIVOLI la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2013/2014.
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