COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 522 del 28 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 185/A A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE (CT) Avverso avverso squalifica fino al 31/12/2016 al sig. Raciti Fabio – Gara Play Off Campionato Allievi Regionali Junior Calcio Acireale/Trecastagni del 20/04/2013 – C.U. 477 sgs 113 del 24/04/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 522 del 28 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 185/A
A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE (CT) Avverso avverso squalifica fino al 31/12/2016 al sig. Raciti Fabio - Gara Play Off Campionato Allievi Regionali Junior Calcio Acireale/Trecastagni del 20/04/2013 – C.U. 477 sgs 113 del 24/04/2013
Con tempestivo e rituale reclamo l'A.S.D Junior Calcio Acireale, per il tramite del proprio legale, ha impugnato la decisione riportata in epigrafe chiedendo che venga rideterminata la squalifica a carico del proprio massaggiatore in termini più equi in relazione al comportamento dallo stesso posto in essere.
Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della società in sede di audizione.
La Commissione Disciplinare rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.
In particolare dalla lettura di detto rapporto si evince che il sig. Raciti Fabio, tesserato per la società Junior Calcio Acireale con la mansione di dirigente accompagnatore e nell’occasione indicato quale massaggiatore, al termine della gara raggiungeva l'arbitro nel sottopassaggio e lo bloccava spingendolo così da fargli sbattere la spalla nel muro. Mentre questi cercava di divincolarsi e di rientrare nello spogliatoio persisteva nel suo comportamento aggressivo colpendo l’arbitro con un violento calcio al fondo schiena. Circostanze queste, peraltro, non contestate dalla reclamante, a nulla valendo, in tal senso, la dichiarazione fatta pervenire successivamente, quale nota difensiva, a firma del segretario, in quanto dichiarazione di parte non idonea a superare la presunzione di veridicità del referto. Ciò posto, il reclamo de quo può trovare solo parziale accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo, dovendosi tenere conto che la condotta in questione, pur essendo avvenuta nel corso di una gara di settore giovanile, dove viene richiesto ai dirigenti ed ai collaboratori delle società sportive un comportamento maggiormente corretto e responsabile in considerazione della giovane età di tutti i soggetti in campo, non ha avuto, comunque, conseguenze ultronee per l’arbitro.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del sig. Raciti Fabio sino al 23/04/2016.
Per l’effetto senza addebito di tassa, non versata.
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