COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 35 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati: – Bolognini Stefano, calciatore dell’A.C.D. Casini cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S.; – Baldi Alessandro, Dirigente dell’A.C.D. Casini per aver violato l’art. 1,.comma 1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F.. – della Società A.C.D. Casini, per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S., conseguente alle violazioni ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 35 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati: - Bolognini Stefano, calciatore dell’A.C.D. Casini cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S.; - Baldi Alessandro, Dirigente dell’A.C.D. Casini per aver violato l’art. 1,.comma 1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F.. - della Società A.C.D. Casini, per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S., conseguente alle violazioni ascritte ai propri tesserati. A seguito di accertamenti compiuti nel corso dell’esame del reclamo proposto in ordine all’esito della gara A.C.D. Casini / Amici Miei A.S.D., disputata nell’ambito del campionato di II ctg. in data 18.11.2012, il G.S.T. della Toscana ha accertato la posizione irregolare del calciatore Bolognini Stefano nel corso di dieci gare di detto campionato. Rilevato che l’irregolarità era dovuta al non avere il tesserato scontato la squalifica inflittagli nell’ultima giornata di gara del campionato precedente, come indicato sul C.U. n. 71 del 31 maggio 2012, il G.S. trasmetteva gli atti alla Procura Federale. L’Ufficio, acquisita la necessaria documentazione, accertato altresì che era presente nell’ambito di dette gare quale Dirigente accompagnatore il Signor Baldi Alessandro, ha disposto il deferimento contestando ai due tesserati le violazioni indicate in epigrafe ed alla Società di appartenenza la relativa responsabilità oggettiva. A seguito di rituale convocazione sono presenti: - Bolognini Stefano; - Baldi Alessandro; - la Società A.C.D. Casini in persona del Signor Gori Gabriele. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: - Al dirigente Baldi Alessandro, sulla pena base di mesi 3 (tre), l’inibizione per mesi 2 (due); - al calciatore Bolognini Stefano la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara, sulla pena base determinata in giornate 6 (sei); - alle Società A.C.D. Casini, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 600,00 (seicento) sulla sanzione base determinata in € 900,00 (novecento), nonché la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella classifica del campionato 2013/2014. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni nei termini sopra indicati. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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