COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 186 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd Lampo 1919 Avverso Squalifica Per 5 Gg Del Calciatore Puntelli Federico (C.U. N° 62 Del 2520 13)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 186 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd Lampo 1919 Avverso Squalifica Per 5 Gg Del Calciatore Puntelli Federico (C.U. N° 62 Del 2520 13) Reclama la ASD Lampo 1919 avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta, alla notifica offendeva il D.G.”. La reclamante, nel chiedere la riduzione della sanzione, nega che il proprio calciatore abbia avuto un comportamento assimilabile alla condotta violenta, ma asserisce essersi trattato solo di condotta antisportiva. Descrive la dinamica del contatto tra il Puntelli e l’avversario negando di aver agito con violenza, ma solo di aver allontanato da sé l’avversario che lo ostacolava nel rimettere in gioco il pallone. Quanto al comportamento offensivo ammette che vi possano essere state frasi irriguardose, ma giustificate dall’importanza della partita e dal senso di frustrazione del giocatore che lasciava in inferiorità numerica i proprio compagni in un momento topico della partita. La difesa effettua una distinzione ed una separazione della sanzione scomponendola, correttamente, ed individuando la sanzione finale nella sommatoria tra le tre giornate per la condotta violenta e le due per le offese all’arbitro. Argomenta quindi che, laddove venisse riconosciuto il comportamento antisportivo del Puntelli anziché la condotta violenta, anche tenendo ferme le due giornate per le offese al DG, la squalifica dovrebbe essere diminuita di almeno due giornate. Tali argomentazioni venivano esposte con dovizia di particolari all’udienza del 24 maggio 2013 dal legale incaricato dalla società, Avv. Pellacani, ed anche dal calciatore stesso in quanto firmatario del reclamo. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante, il calciatore ed il loro legale, decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento conferma il rapporto, e descrive l’episodio del contatto tra il portiere e l’avversario in modo da non lasciare alcun dubbio circa la dinamica e circa la volontarietà del gesto. Si tratta indubitabilmente di condotta violenta e, come tale, sanzionata dal CGS con un minimo edittale di tre giornate di squalifica. E’ noto come il rapporto arbitrale abbia natura di prova privilegiata e la ricostruzione del contatto effettuata dalla reclamante, seppur suggestiva, non può trovare accoglimento da questa CD. C.U. N. 66 del 30/05/2013 – pag. 2807 Nella scomposizione della sanzione, effettuata in modo puntuale e corretto dalla difesa della società, la sanzione corrispondente di tre giornate non può quindi in alcun modo essere attenuata. Analoghe considerazioni valgono per la sanzione corrispondente al comportamento offensivo, riconosciuto peraltro dalla stessa reclamante, e nessuna attenuante può essere invocata in proposito. Del resto, anche se il comportamento fosse stato semplicemente irriguardoso la sanzione minima prevista sarebbe stata identica. La squalifica irrogata dal primo giudice va quindi confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it