COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 176 Stagione sportiva 2012/2013 Gara Cesa – Camucia Calcio (1-1) del14/04/2013. Campionato di II categoria. In C.U. n.58 del 18/04/2013 C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
176 Stagione sportiva 2012/2013 Gara Cesa – Camucia Calcio (1-1) del14/04/2013. Campionato
di II categoria. In C.U. n.58 del 18/04/2013 C.R.T.
Reclama la società Camucia avverso la squalifica per 5 giornate inflitta dal G.S. al calciatore De
Marco Massimo il quale “Espulso per avere colpito con un calcio alla bocca un calciatore avversario,
provocandogli la perdita di sangue. Condotta violenta a gioco fermo”.
La reclamante contesta la descrizione dei fatti così come riportata dall’arbitro, sostenendo
l’involontarietà del gesto del proprio tesserato avvenuto non a gioco fermo ma in svolgimento.
Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza unitamente al calciatore che ha
sottoscritto il reclamo.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto e, successivamente, per le vie brevi, conferma che il gesto del
calciatore De Marco è avvenuto a gioco fermo in quanto lo stesso, rialzandosi dopo un fallo di gioco
ha colpito l’avversario.
La C.D. passa quindi in decisione.
In via preliminare il Collegio osserva che, nonostante la rituale convocazione, nè la società
reclamante né il calciatore si sono presentati in udienza.
C.U. N. 66 del 30/05/2013 – pag. 2808
Nel merito, esperiti i rituali chiarimenti istruttori la C.D. rileva che l’attività del De Marco deve
inquadrarsi nell’ambito dei fatti violenti a gioco fermo- rialzandosi dopo un fallo di gioco ha colpito
l’avversario- quindi meritevole di adeguata sanzione.
In punto di quantificazione il Collegio concorda pienamente con quanto deliberato dal G.S.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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