COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 183 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Sancascianese A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Matini Lapo fino al 26/03/2014 (C.U. n. 61 del 24/04/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 183 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Sancascianese A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Matini Lapo fino al 26/03/2014 (C.U. n. 61 del 24/04/2013). L'Unione Sportiva Sancascianese A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, contro la Polisportiva Ginestra, in data 21 aprile 2013. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Per aver scagliato con gesto di disprezzo il pallone contro il D.G., colpendolo all'altezza dello stomaco, senza procurargli dolore. A fine gara attendeva l'arbitro rivolgendogli frasi ingiuriose.” La Società reclamante, contesta la ricostruzione fornita dal D.G. ritenendola assolutamente carente; non si sarebbe infatti descritto il gesto, la distanza tra i soggetti e la forza impressa al pallone poiché tutti questi elementi avrebbero dovuto e potuto escludere la sussistenza del gesto violento. Se il giocatore avesse avuto intenzioni violente avrebbe agito diversamente dando forza al colpo e cagionando conseguenze che invece non si sono realizzate. Anche le frasi profferite all'indirizzo dell'arbitro non vengono reputate nel reclamo come particolarmente offensive o minacciose ma piuttosto come espressioni ironiche. Pur pur ritenendo deprecabile la condotta del proprio giocatore, ritiene la sanzione assolutamente eccessiva e conclude per la riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. La C.D.T.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. che ripercorre il reclamo della società e conferma integralmente quanto riportato nell'originario rapporto di gara. Il medesimo però precisa un elemento sconosciuto al giudice di prime cure e cioè che la condotta posta in essere dal calciatore non sarebbe, come esplicitato nell'impugnazione, da ascrivere alla fattispecie del gesto violento dovendo invece essere esclusivamente ricondotta ad uno scatto di rabbia e contestazione. Nel rapporto di gara il D.G. aveva infatti già precisato il fatto (“mi gettava con gesto di disprezzo il pallone verso la bocca dello stomaco”) senza però escludere che il gesto potesse anche assumere il connotato della “violenza” e tale descrizione aveva – correttamente – indotto il G.S. ad applicare una sanzione comunque blanda con riferimento ad una giurisprudenza consolidata che ordinariamente punisce con la squalifica di un anno condotte simili. Nel supplemento invece l'arbitro conferma la correttezza del contenuto del reclamo dichiarando che “il gesto non è stato violento ma di protesta e disprezzo” con ciò escludendo l'applicabilità delle sanzioni che il C.G.S. pone a tutela dell'incolumità del D.G. e dei suoi assistenti. L'arbitro conferma comunque le frasi pronunciate dal giocatore che non sono certamente, ad onta di quanto asserito dalla società, ironiche ma oggettivamente volgari ed ingiuriose peraltro rivolte dopo l'espulsione dal campo e dopo aver atteso che l'arbitro terminasse la gara. C.U. N. 66 del 30/05/2013 – pag. 2809 Pur evidenziandosi una condotta assolutamente censurabile ed illegittima da parte del tesserato appaiono comunque acclarate alcune eccezioni avanzate dalla difesa e pertanto, con riferimento al mutato quadro istruttorio ed alle corrette indicazioni fornite dal D.G. nel supplemento di gara, si impone una rideterminazione della squalifica originariamente irrogata. P.Q.M. La C.D.T.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Unione Sportiva Sancascianese A.S.D. e riduce la squalifica irrogata al giocatore Matini Lapo fino al 26/11/2013 anziché fino al 26/03/2014 disponendo la restituzione della relativa tassa.
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