COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 179 stagione sportiva 2912/2013 Reclamo della ASD San Donato-Tavarnelle avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Cirillo Andrea con una squalifica per cinque gare. C.U. n. 58 del 18/04/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 179 stagione sportiva 2912/2013 Reclamo della ASD San Donato-Tavarnelle avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Cirillo Andrea con una squalifica per cinque gare. C.U. n. 58 del 18/04/2013. Nel corso della gara “Valdera Calcio – San Donato-Tavarnelle” valevole per il campionato allievi regionali gir. B, il giocatore in oggetto veniva allontanato dal terreno di gioco per aver tirato con violenza il pallone verso un calciatore avversario. Successivamente alla condotta violenta cercava di impedire l’estrazione del cartellino rosso, afferrando le mani dell’arbitro senza peraltro procurargli dolore. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per cinque gare. Contro la decisione del G.S.T. propone reclamo la società del San Donato-Tavarnelle la quale si duole della eccessiva severità della sanzione. La reclamante, infatti, ritiene la sanzione di cinque giornate troppa punitiva rispetto ai fatti addebitati al proprio tesserato. Relativamente al lancio del pallone la società ritiene che si sia trattato di un gesto di stizza, privo di violenza, causato dalle continue perdite di tempo della squadra avversaria in occasione della rimesse laterali. Per quanto riguarda invece il tentativo di impedire all’arbitro di estrarre il cartellino rosso, secondo la società sarebbe stato un gesto istintivo, senza cattiveria e senza alcuna violenza, ma solamente ingenuo. Per tali motivi la ricorrente chiede una congrua riduzione della squalifica. Chiede inoltre di essere ascoltata. In data 27/05/2013 compariva davanti a questa C.D, in rappresentanza della società del Tavarnelle, il sig. Benci Massimo al quale veniva data lettura del supplemento di rapporto gara dell’arbitro. Quest’ultimo confermava che il calciatore in questione tirava con violenza il pallone contro un giocatore avversario. Specificava inoltre che il giocatore, resosi conto della sua volontà di voler estrarre il cartellino rosso, gli afferrava entrambe le mani per evitare la notifica dell’espulsione. Inoltre il D.G. sottolineava come più cercava di divincolarsi dalla presa più il calciatore lo tratteneva. Il tutto durava per alcuni secondi e solo l’intervento del capitano del Tavarnelle consentiva all’arbitro di estrarre il cartellino. Ascoltato il supplemento arbitrale, il rappresentante della ricorrente si riportava ai motivi del reclamo e chiedeva una riduzione della sanzione, anche per permettere al calciatore di poter iniziare il prossimo campionato. Esaminati gli atti del procedimento questa C.D. ritiene assolutamente provati i fatti contestati al calciatore. Ritiene altresì che non sussistono elementi che possano portare ad una riduzione della sanzione. Infatti, pur volendo derubricare la condotta nei confronti del giocatore avversario come un gesto di stizza, la trattenuta delle mani del D.G., seppure qualificata dal medesimo come un gesto di “supplica”,appare generosamente sanzionata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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