COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 181 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 61 del 26.04.2013 Reclamo della POLISPORTIVA STELLA AZZURRA avverso l’ammenda di € 200,00 comminata dal G.S.T..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 181 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 61 del 26.04.2013 Reclamo della POLISPORTIVA STELLA AZZURRA avverso l’ammenda di € 200,00 comminata dal G.S.T.. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data 29.04.2013 la Polisportiva Stella Azzurra impugna l’ammenda di € 200,00 inflittale dal G.S.T. con la seguente motivazione: “per reiterata presenza di persone non autorizzate nel recinto di gioco e spogliatoi”. La società precisa che la gara si è svolta tranquillamente per tutta la sua durata, senza alcun incidente, e che le atlete e il Direttore di gara si sono salutati al termine della partita con il massimo rispetto. Precisa, inoltre, che la custodia e la sorveglianza del cancello che delimita l’accesso agli spogliatoi è di esclusiva competenza della società ospitante, e che quindi alcuna responsabilità può essere addebitata alla società Stella Azzurra in qualità società ospitata. Contesta, in ogni caso, l’appartenenza alla compagine societaria delle persone di cui è stato registrato l’indebito accesso nel recinto di giuoco e spogliatoi. Per i motivi addotti, chiede pertanto l’annullamento della sanzione economica, ritenuta particolarmente afflittiva, soprattutto se rapportata alla correttezza con la quale è stato vinto il campionato di appartenenza. La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, così decide. Il reclamo non può essere accolto. Gli elementi e le circostanze acquisite con l’istruttoria di causa e, in particolare, dal supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori, evidenziano l’indebita presenza di persone estranee nel recinto di giuoco e spogliatoi, che partecipavano al termine della partita ai festeggiamenti per la vittoria del campionato della società Stella Azzurra. Da questa prospettiva emerge, pertanto, la responsabilità - a titolo oggettivo - della società ospitata per l'indebita intrusione nel recinto di giuoco e spogliatoi di persone non autorizzate ad accedervi, la cui appartenenza alla compagine della reclamante è facilmente desumibile dalla diretta partecipazione ai festeggiamenti nei luoghi sopraindicati. Di talchè, occorre precisare, per buona pace della reclamante, che non deve ritenersi venuta meno la responsabilità della società ospitante per non aver custodito diligentemente l’accesso ai locali sopramenzionati (omissione debitamente sanzionata dal Giudice sportivo). Sanzione congrua. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Stella Azzurra, confermando il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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