COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 184 Stagione sportiva 2012-2013, Oggetto: Reclamo della A.S.D. AREZZO CALCIO FEMMINILE avverso la squalifica inflitta alla calciatrice Mattiacci Debora fino al 02.05.2014 (1

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 184 Stagione sportiva 2012-2013, Oggetto: Reclamo della A.S.D. AREZZO CALCIO FEMMINILE avverso la squalifica inflitta alla calciatrice Mattiacci Debora fino al 02.05.2014 (1 anno) (C.U. n. 62 del 02.05.2013): Propone rituale reclamo la società Arezzo Calcio Femminile avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. alla calciatrice Debora Mattiacci fino al 02.05.2014, poiché “Espulsa per somma di ammonizioni, alla notifica offendeva il D.g. e quindi lo colpiva, con poca forza, con entrambe le mani aperte sul petto e con un calcio allo stinco. Da tali condotte il D.g. non riportava dolore né alcuna conseguenza. Accompagnava tali gesti con ulteriori offese”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato sostenendo l’eccessività della sanzione inflitta alla calciatrice rispetto ai fatti oggetto di contestazione. C.U. N. 66 del 30/05/2013 – pag. 2811 A tali fini, evidenzia che la partita si è svolta un clima permeato di sano agonismo e che, nonostante si trattasse di un derby, è stata sostanzialmente corretta. Gli animi si sono accessi al 70° minuto quando, in occasione di una decisione controversa, la Mattiacci ha protestato con il Direttore di gara (senza profferire alcun insulto) tenendo un comportamento certamente imprudente, ma non violento, appoggiando le mani aperte sul petto dell’arbitro e scalciando, con un gesto di stizza, l’aria colpendolo inavvertitamente e leggermente allo stinco. La reclamante evidenzia inoltre che il comportamento della Mattiacci non può essere ritenuto violento, vuoi per la tenuità del colpo, vuoi per l’assenza di elementi atti ad integrare “una coazione fisica o morale nei confronti del D.g. a compiere a subire atti altrimenti non tollerati, tanto più se si considera che il gesto è stato posto in essere da una ragazza nei confronti di un ragazzo”, negando, infine, le offese all’arbitro; circostanza quest’ultima che può essere dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali dei dirigenti e delle calciatrice presenti sul campo. Rileva altresì che la calciatrice a fine gara, costernata per l’accaduto, si è prontamente recata dal D.g. scusandosi per l’inopinata reazione avuta, condizionata dalla foga agonistica. Alla luce di quanto detto e sostenuto, ritiene che la Mattiacci possa tutt’al più essere ritenuta responsabile per condotta irriguardosa, avendo protestato vibratamente nei confronti del Direttore di gara senza eccedere in offese o frasi insultanti ed essendo la sua condotta sfociata in un contatto fisico solo accidentale. Ribadisce, pertanto, che la sanzione inflitta sia del tutto sproporzionata rispetto all’entità delle violazioni commesse, richiamando al proposito alcune decisioni della C.D.T.T. aventi per oggetto casi non dissimili, concludendo il proprio reclamo chiedendo l’audizione della calciatrice e del Direttore di gara, nonché l’ammissione della prova per testimoni del dirigente accompagnatore e della calciatrice Giulia Bruci, entrambi tesserati della soc. Stella Azzurra. La C.D.T.T., richiesto e acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Preliminarmente, occorre rilevare che non può essere accolta la richiesta di audizione formulata dalla reclamante in quanto il ricorso risulta proposto solo dalla società, nella persona del Presidente, non avendo la calciatrice sottoscritto il reclamo e, conseguentemente, assunto la qualità di ‘parte’ del procedimento ai sensi dell’art. 34, comma 6, C.G.S. Parimenti deve essere rigettata la richiesta di audizione del Direttore di gara, essendo l’istanza volta a realizzare finalità espressamente vietate dalla normativa federale (art. 34, comma 5, C.G.S.) poiché ciò che si chiede è – evidentemente – l’instaurazione di un contraddittorio con l’arbitro sui motivi del reclamo. Passando al merito, analizzando gli aspetti che sulla base delle deduzioni offerte dalla reclamante risultano controversi (comportamento offensivo e condotta violenta nei confronti del D.g.), dalle risultanze istruttorie emerge la piena responsabilità della calciatrice rispetto agli addebiti contestati. Non potendo dare seguito alle prove testimoniali richieste dalla reclamante, in quanto inammissibili nel presente procedimento, gli elementi acquisiti evidenziano l’aver la Mattiacci profferito frasi ingiuriose al Direttore di gara, sia al momento della notifica dell’espulsione, che all’atto di abbandonare il terreno di giuoco, avendo quest'ultimo ribadito nel supplemento di rapporto la propria versione, descrivendo con dovizia di particolari i fatti oggetto di contestazione e fornendo circostanze dalle quali non è possibile desumere elementi di fortuità nella condotta della calciatrice. Invero, ciò che emerge dal quadro probatorio, e in particolar modo sotto il profilo psicologico, è la volontarietà del gesto e la sua chiara ed evidente finalità di arrecar nocumento. Priva di pregio appare inoltre la tesi sostenuta dalla reclamante sull’assenza di violenza nel gesto in considerazione della particolare tenuità del gesto, potendo tutt’al più detta circostanza assumere rilevanza nel giudizio di congruità della sanzione. Sanzione che, tuttavia, alla luce delle risultanze processuali non viene ritenuta meritevole di riforma, in ragione del grave e reiterato comportamento consumato dalla calciatrice ai danni del Direttore di gara. P.Q.M. la C.D.T.T. 1.Respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. Arezzo Calcio Femminile, e per l’effetto conferma la sanzione impugnata; 2.ordina l’incameramento della tassa di reclamo
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