COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI CONFRONTI DI 1) RICCI Emanuele; 2) A.S.D. SULPIZIA; affinché rispondano: “- Il Ricci Emanuele: A) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi degli artt.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; B) della violazione dell’art.5, comma 1, del C.G.S., che vieta l’uso di espressioni offensive o irriguardose nel corso di manifestazioni pubbliche; – La società A.S.D. Sulpizia: ai sensi dell’art.4, comma 2 e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamenti posti in essere dal suo dirigente, Sig. Emanuele Ricci.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI CONFRONTI DI 1) RICCI Emanuele; 2) A.S.D. SULPIZIA; affinché rispondano: “- Il Ricci Emanuele: A) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi degli artt.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; B) della violazione dell’art.5, comma 1, del C.G.S., che vieta l’uso di espressioni offensive o irriguardose nel corso di manifestazioni pubbliche; - La società A.S.D. Sulpizia: ai sensi dell’art.4, comma 2 e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamenti posti in essere dal suo dirigente, Sig. Emanuele Ricci. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con provvedimento datato 16 gennaio 2013 (4192/1221 pf 11-12 GR/mg), ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti elencati in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra riportati. All’udienza di trattazione del 23/05/2013, ore 18:00, è presente il rappresentante della Procura Federale il quale dichiara che tra il Dirigente Ricci Emanuele ed il Presidente della società A.S.D. Sulpizia e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S come da separato verbale, ovverosia la sanzione l’ammenda di €.334,00 a carico del Dirigente Ricci Emanuele e della società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti del dirigente Ricci Emanuele l’ammenda di €.334,00 e della società A.S.D. Sulpizia l’ammenda di €.334,00;
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