• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
1) MAGRONI ANTONIO;
2) POL. D. PISTRINO;
affinché rispondano:
“- Il Sig. Antonio Magroni, Presidente della società Pol. D. Pistrino, per la violazione degli art.1,
comma 1, e 5, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità
esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’allenatore di base della FIGC
iscritto al Settore Tecnico sig. Gambacorta;
– La società Pol. D. Pistrino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. in
relazione all’art.5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta a proprio Presidente nonché legale
rappresentante.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
1) MAGRONI ANTONIO;
2) POL. D. PISTRINO;
affinché rispondano:
“- Il Sig. Antonio Magroni, Presidente della società Pol. D. Pistrino, per la violazione degli art.1,
comma 1, e 5, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità
esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’allenatore di base della FIGC
iscritto al Settore Tecnico sig. Gambacorta;
- La società Pol. D. Pistrino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. in
relazione all’art.5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta a proprio Presidente nonché legale
rappresentante.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento datato 25 febbraio 2013 (5088/672 pf 12 13/MS/vdb), ritualmente
comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero ha deferito a questa
Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti elencati in epigrafe per rispondere degli addebiti
sopra riportati.
All’udienza di trattazione del 23/05/2013, ore 18:30, è presente il rappresentante della Procura
Federale il quale dichiara che tra il Presidente della società Pol. D. Pistrino Sig. Magroni Antonio e
la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S come da
separato verbale, ovverosia la sanzione dell’inibizione di mesi 2 e giorni 20 a carico del Sig.
Magroni Antonio e l’ammenda di €. 667,00 a carico della società Pol. D. Pistrino.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la qualificazione
dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti del
Sig. Magroni Antonio l’inibizione di mesi 2 e giorni 20 e l’ammenda di €.667,00 a carico della
società Pol. D. Pistrino.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
1) MAGRONI ANTONIO;
2) POL. D. PISTRINO;
affinché rispondano:
“- Il Sig. Antonio Magroni, Presidente della società Pol. D. Pistrino, per la violazione degli art.1,
comma 1, e 5, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità
esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’allenatore di base della FIGC
iscritto al Settore Tecnico sig. Gambacorta;
– La società Pol. D. Pistrino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. in
relazione all’art.5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta a proprio Presidente nonché legale
rappresentante."